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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Codice 27.3
D.D. 10 ottobre 2003, n. 153

Autorizzazione all’inserimento nell’elenco degli stabilimenti riconosciuti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova, ai sensi del D.P.R. n. 587/93

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare lo stabilimento di moltiplicazione dell’Azienda Agricola del Sig. Rosso Giuseppe, identificata con il codice 096CN075, sita in Genola, regione Garrita, ove si producono pollastre destinate alla produzione di uova da consumo, agli scambi intracomunitari ed all’esportazione verso Paesi terzi di pollame e uova da cova;

- di assumere il codice aziendale IT2/096CN075 ai sensi del D.L. n. 267 del 29 luglio 2003.

L’autorizzazione è soggetta a:

a) sospensione in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge succitate, nonché in caso di violazione di altre norme veterinarie ed è ripristinata solo previo accertamento della cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione;

b) revoca in caso di reiterate violazioni alle norme di cui al punto a), ovvero qualora la violazione comporti rischi per la salute pubblica e/o la salute animale.

Il Direttore regionale
Mario Valpreda