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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2004, n. 21-12118

Recepimento accordo tra le Regioni Liguria - Lombardia - Piemonte per la regolazione della mobilità sanitaria

A relazione dell’Assessore Galante:

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n, 229 relativo a “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale, a norma dell’articolo 11 della legge 30 novembre 1998, n, 419", all’art. 8 sexies, comma 8, prevede che le regioni possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, conformemente agli Accordi fra il Governo, le Regioni e le Province autonome sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ha definito i livelli essenziali di assistenza sanitaria che devono essere garantiti ai cittadini.

Al fine di regolamentare il flusso delle prestazioni di ricovero nell’ambito della compensazione della mobilità sanitaria tra le Regioni, è stata introdotta la Tariffa Unica Convenzionale, con un documento approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che prevede una differenziazione del valore tariffario per i ricoveri caratterizzati dalla bassa, media o alta complessità, rispetto al tariffario nazionale che era stato approvato con decreto ministeriale del 30 giugno 1997.

Tutto ciò premesso gli Assessorati delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, in attuazione di quanto previsto dal citato decreto legislativo 229/99, hanno ritenuto di realizzare uno specifico accordo, al fine di garantire una adeguata soluzione al problema della mobilità, ed in particolare a quello della mobilità di confine, così come risulta dall’allegato documento, che si intende recepire con il presente provvedimento.

In data 10 marzo 2004 il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza ha espresso parere favorevole.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore,

visto il D. Lgs. 229 del 19 giugno 1999,

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

- di recepire l’accordo tra le Regioni Liguria-Lombardia-Piemonte per la regolazione della mobilità sanitaria - Protocollo d’intenti - sottoscritto dagli Assessori alla Sanità delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte in data 27 novembre 2003, di cui all’allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare all’Assessorato alla Sanità la designazione dei rappresentanti regionali del Piemonte da inserire nel gruppo di lavoro interregionale, per lo svolgimento delle attività relative all’attuazione dell’accordo medesimo.

La presente deliberazione, comprensiva della premessa e dell’allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

ACCORDO TRA LE REGIONI LIGURIA - LOMBARDIA - PIEMONTE PER LA REGOLAZIONE DELLA MOBILITA’ SANITARIA - PROTOCOLLO DI INTENTI

E’ noto che la continuità territoriale a volte si scontra con i confini amministrativi esistenti tra le regioni e pertanto cittadini appartenenti a differenti riferimenti istituzionali si trovano, per molteplici e giustificate ragioni (storiche, culturali, ambientali, di comodità, di lavoro, etc.), ad usufruire di servizi e strutture sanitarie in luoghi diversi da quelli della propria appartenenza regionale. La vicinanza al luogo di cura, anche se situato in altra regione, la rete viaria e dei trasporti che rendono più agevole un contesto rispetto ad un’altro, la tradizione nel recarsi in un determinato luogo, ad esempio, sono motivi spesso sufficienti perché un cittadino decida di rivolgersi a strutture e servizi localizzati al di fuori della regione di residenza, creando così nelle regioni di confine un flusso di mobilità che può risultare rilevante.

E’ certamente compito e responsabilità delle singole regioni analizzare le motivazioni che sono all’origine di tali flussi di mobilità ed adottare le opportune azioni politiche e programmatiche al fine di soddisfare in maniera istituzionalmente adeguata i bisogni e la domanda sanitaria dei cittadini residenti in questi territori, ma è del tutto evidente che le opportunità esistenti al di qua ed al di là della formalizzata separazione regionale unite a comportamenti culturalmente storicizzati e consolidati continueranno a configurare la mobilità di confine come un fenomeno strutturale ineliminabile nei sistemi sanitari regionali.

In ottica di federalismo sanitario, e di fronte a scelte istituzionali differenti e legittime da parte delle singole amministrazioni regionali per quanto attiene, ad esempio, le modalità organizzative per la soddisfazione dei livelli essenziali di assistenza oppure le prestazioni aggiuntive di cui un servizio sanitario regionale si fa carico di fronte ai propri cittadini (allegati 2A 2B e 2C del DPCM 29 novembre 2001), le aree di confine rappresentano territori cui le regioni interessate devono dedicare particolare attenzione così da rispondere in maniera adeguata ai bisogni ed alle domande dei cittadini ivi residenti pur in presenza di una differente appartenenza istituzionale.

In proposito, intese programmatiche ed azioni sinergiche tra le regioni confinanti possono assumere valenza positiva tale da indurre ad assecondare piuttosto che a contrastare questo tipo di mobilità al fine di raggiungere, superando i confini istituzionali, gli obiettivi generali formulati dai rispettivi servizi sanitari regionali. In questo modo, grazie all’accordo esplicito tra regioni di confine, vengono superate le preoccupazioni di chi vede nel fenomeno della “fuga” o dell’"attrazione" una indebita interferenza (sul proprio servizio sanitario regionale) delle legittime scelte effettuate dalle regioni adiacenti.

La gestione concreta delle tematiche accennate può essere caratterizzata, da un punto di vista procedurale, da una intesa tra le regioni interessate che indichi sia gli scenari di riferimento ed i principi e criteri generali cui ispirarsi sia le specifiche ed i dettagli operativi dell’accordo.

In particolare, è opportuno che l’accordo sia stabilito direttamente tra le amministrazioni regionali (che si avvarranno, se del caso, della eventuale collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali di pertinenza, delle Aziende Ospedaliere o delle strutture private accreditate) per almeno tre ordini di motivi:

E’ la Regione che è in grado di garantire il raggiungimento di obiettivi che sono comunque di interesse regionale e non solo locale, anche se negli accordi si possono prevedere delle varianti territoriali.

E’ la Regione che è titolare della compensazione economica tra regioni ed è pertanto in grado di facilitare l’affronto globale di tale problematica.

E’ la Regione che è in grado di assicurare una omogeneità di approccio nella stipula degli accordi pur garantendo agli stessi le opportune flessibilità di volta in volta richieste.

II D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, all’art. 8 sexies, comma 7, prevede che le regioni possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

L’accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza, al punto 10, stabilisce che: “Laddove la Regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all’interno dei Livelli Essenziali di assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C; o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l’addebitamento delle stesse, in caso di mobilità sanitaria, dovrà avvenire sulla base di:

- un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità

- eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate";

II Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante “definizione dei livelli essenziali di assistenza”, ed in particolare gli allegati 2A 2B e 2C indicano rispettivamente le prestazioni escluse dai livelli essenziali di assistenza e quelle soggette a particolari condizioni di erogabilità.

In data 6 novembre 2002, gli assessori alla sanità hanno assunto la decisione “di lasciare esclusivamente agli accordi bilaterali tra le Regioni interessate la regolazione di eventuali prestazioni godute presso le regioni di residenza”.

A fronte delle disposizioni richiamate si ritiene che la realizzazione di specifici accordi bilaterali tra le Regioni possa garantire una adeguata soluzione al problema della mobilità, ed in particolare a quello della mobilità di confine.

Le linee di sviluppo dell’accordo sono quelle di seguito riportate:

1. Individuare le tipologie di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale oggetto dell’accordo.

2. Identificare strumenti operativi per garantire, in accordo alle specificità indicate dalle singole regioni, la soddisfazione dei livelli essenziali di assistenza definiti dal DPCM 29 novembre 2001, avendo particolare riferimento alle prestazioni di cui all’allegato 2C ed alle prestazioni aggiuntive o soggetti a particolari condizioni di derogabilità di cui agli allegati 2A e 2B.

3. Valutare le opportunità connesse alla realizzazione di un sistema funzionalmente integrato di servizi, capace di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute delle popolazioni di confine, indipendentemente dalla loro area di appartenenza istituzionale.

4. Stabilire le modalità per la definizione dei volumi di attività e finanziari e le procedure da adottare in caso di superamento di tali volumi.

5. Tendere alla progressiva eliminazione delle eventuali differenze tariffarie tra regioni di confine per le prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale.

6. Identificare le aree (in termini di contenuti, modalità, tempi) per le quali adottare soluzioni diverse rispetto a quanto già stabilito per la compensazione interregionale a livello nazionale.

7. Istituire un flusso informativo con tempistiche diverse da quelle previste per la compensazione interregionale nazionale al fine di condividere programmi di monitoraggio e controllo dell’attività effettuata e di valutazione dell’appropriatezza delle tipologie e delle prestazioni effettuate.

8. Prevedere che, nell’ambito dell’accordo, vengano individuate modalità di cooperazione tra aziende sanitarie locali confinanti ai fini dei controlli sulle prestazioni effettuate.

9. Monitorare eventuali fenomeni derivanti da attività di attrazione non legati a reali bisogni di salute e sui quali adottare misure di contenimento.

Entro un mese dalla Delibera Regionale di recepimento del presente atto gli Assessorati o Direzioni alla Sanità delle Regioni sottoscrittrici designeranno i propri rappresentanti nel gruppo di lavoro interregionale che dovrà, nei tempi stabiliti e rispettando le linee di sviluppo indicate, produrre il documento finale di accordo.

Milano, 27 novembre 2003

Assessore alla Sanità
Regione Piemonte
Antonio D’Ambrosio

Assessore alla Sanità
Regione Lombardia
Carlo Borsani

Assessore alla Sanità
Regione Liguria
Roberto Levaggi