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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 15 marzo 2004, n. 42-12004

Modifiche ed integrazioni dell’Allegato B punto 2.4. alla d.g.r. n. 32-29522 del 1.3.2000 “Art. 8/ter d.lgs. 502/1992 e s.m.i. Modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie”

A relazione degli Assessori Galante, Cotto:

La Regione Piemonte, attraverso i propri atti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria, ha definito, in coerenza con le previsioni del Piano Sanitario Nazionale, gli obiettivi e le linee di governo del Servizio sanitario regionale con particolare riferimento all’attuazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute degli anziani”.

Il recente Piano Sanitario Nazionale 2003 - 2005 rileva come in tutti i paesi del mondo occidentale sia evidente il progressivo aumento della speranza di vita e, di riflesso, la necessità di adeguamento delle risposte assistenziali per affrontare le emergenze poste dall’allungamento della vita media dei cittadini e dalle situazioni di perdita dell’autonomia e di cronicità, caratterizzando e diversificando la risposta destinata ai cittadini non autosufficienti ed incrementando i finanziamenti ad essa dedicati.

Tale fenomeno evidenziato dal P.S.N. è presente anche nella nostra Regione, comportando conseguentemente la necessità di adeguare lo standard di posti letto ai bisogni regionali, sia in riferimento all’allungamento della speranza di vita ed all’aumento della popolazione anziana, sia per garantire una risposta più appropriata ai bisogni degli anziani di quella oggi fornita a livello ospedaliero, ove ancora si verificano spesso interventi inappropriati.

Peraltro, anche l’intervenuto D.P.C.M 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” impone di assicurare risposte appropriate ed economiche in tutte le aree sanitarie e socio-sanitarie, compresa l’assistenza agli anziani.

La Regione Piemonte ha realizzato nel corso degli anni, con l’impiego di finanziamenti statali e regionali vincolati e grazie ad una considerevole iniziativa privata, una rete di servizi e prestazioni socio-sanitarie integrate per gli anziani di tipo domiciliare, residenziali extra-ospedaliera (R.S.A. e Residenze Assistenziali Flessibili) e semi-residenziali (Centri diurni).

In questo modo è stato possibile garantire un’ampia disponibilità di posti letto nelle strutture residenziali R.S.A. e R.A.F. finalizzata, da un lato, a garantire la libera scelta del cittadino e, dall’altro, una maggiore possibilità per le A.S.L. di ricercare e reperire i soggetti erogatori più efficienti ed efficaci per assicurare un’adeguata assistenza agli anziani non autosufficienti che non possono essere assistiti a domicilio.

Con la DGR n. 32-29522 dell’1/3/2000 avente per oggetto “Art.8 ter D.Lgs 229/99. Modalità e termini per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie” sono stati individuati gli ambiti in cui sono riscontrate carenze di strutture o di capacità produttiva per ciascuna delle tipologie strutturali sanitarie e socio-sanitarie.

A distanza di tre anni dall’approvazione di tale provvedimento, il costante aumento della popolazione anziana e l’evoluzione del modello famigliare (figli che lavorano, carenza di rete parentale, abitazioni con barriere architettoniche, ecc.) hanno comportato un significativo incremento della domanda di posti letto in strutture residenziali a rilievo sanitario, rendendo di fatto superata l’indicazione programmatica a tal fine delineata nell’Allegato B) punto 2.4 alla suddetta deliberazione “Le Residenze sanitarie Assistenziali (RSA)”.

La distribuzione dei posti letto per anziani non autosufficienti autorizzati al funzionamento sul territorio regionale è illustrata nelle Tabelle A (regime definitivo) e B (regime transitorio) dell’Allegato A facente parte integrante al presente provvedimento, con la conseguente individuazione degli ambiti carenti.

Visto il D.Lgs. 19/6/1999, n.229, art. 8 ter;

vista la L. 8/11/2000, n.328;

visto il D.P.C.M. 29/11/2001;

vista la L.R. 12.12.1997, n.61;

vista la D.G.R. n.41- 42433 del 9/1/1995 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n.32- 29522 dell’1/3/2000;

vista la DGR n. 46-9275 del 5 maggio2003;

visto il parere del Co.re.sa espresso nella seduta del 12 novembre 2003;

la Giunta Regionale a voti unanimi,

delibera

- di sostituire il punto 2.4 Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dell’Allegato B) alla DGR n. 32-29522 dell’1 marzo 2000 con l’Allegato A) al presente atto, quale parte integrante del medesimo;

- di approvare la Tabella A “Posti letto RSA/RAF in regime definitivo esistenti e in fase di realizzazione” e la Tabella B “ Posti letto RSA/RAF in regime transitorio + definitivo” facenti parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato