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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 marzo 2004, n. 21

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Modifica ai Decreti P.G.R. n° 45 del 20 maggio 2003, n° 56 del 13 giugno 2003 e n° 87 in data 8 agosto 2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3284 del 30 aprile 2003 con la quale sono state emanate le prime disposizioni atte ad affrontare l’emergenza e la ricostruzione dipendenti dal sisma dell’ 11 aprile 2003 in provincia di Alessandria.

Considerato che l’art. 1, comma 1, della citata ordinanza presidenziale incarica il Presidente della Regione Piemonte degli adempimenti relativi alla ricostruzione.

Visto il decreto n° 40 del 5 maggio 2003, con cui il Presidente ha delegato le attività di cui sopra all’Assessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile.

Visto il decreto n° 45 del 20 maggio 2003, con il quale l’Assessore delegato ha individuato i 71 comuni maggiormente danneggiati.

Visto il decreto n° 52 del 5 giugno 2003, con il quale l’Assessore delegato ha individuato i criteri tecnici idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma.

Visto il decreto n° 56 del 3 giugno 2003 con il quale è stato adottato un piano di primi interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici, compresi gli edifici storico-monumentali ed artistici e delle infrastrutture.

Considerato che il piano adottato a seguito di accertamenti ed approfondimenti successivi necessita di opportuni adeguamenti ed integrazioni:

* per completare gli interventi relativi ad opere pubbliche già previsti nel piano generale, ma non ancora finanziati;

* per maggiori oneri che si sono riscontrati in sede di progettazione delle opere;

* per comprendere due comuni, Oviglio e Volpedo, inseriti nel piano di ricostruzione di cui al D.P.G.R. n° 56/2003 senza aver provveduto alla contestuale integrazione formale dell’elenco dei comuni maggiormente danneggiati di cui al D.P.G.R. 45/2003;

* per revocare contributi per interventi previsti su immobili che a seguito di accertamento non sono risultati di proprietà pubblica;

* per integrare l’elenco degli edifici storico-monumentali oggetto di finanziamento ricomprendendo casi che, per mero errore materiale, erano stati esclusi e, sulla base dei criteri di priorità già esplicitati in sede di D.P.G.R. n° 56/2003, fabbricati di proprietà privata ma destinati all’istruzione.

Considerato inoltre che con il D.P.G.R. n° 87 del 8 agosto 2003 relativo agli “indirizzi e criteri per la concessione ed erogazione di contriuti a privati cittadini” veniva fissata nel 60% del costo ammissibile per il recupero dell’unità immobiliare la percentuale massima di contribuzione in caso di abitazione principale.

Preso atto che:

* negli eventi calamitosi succedutisi negli scorsi anni la percentuale di contribuzione per le prime case ammontava di norma al 75% del costo ammissibile;

* dai dati forniti dalle amministrazioni comunali a seguito della presentazione delle domande da parte dei privati emerge un sostanziale ridimensionamento delle richieste di risarcimento che consente quindi di rivedere le determinazioni assunte in via prudenziale in sede di prima istanza.

Ritenuto, per quanto sopra, doveroso elevare, anche in questo caso al 75% del costo ammissibile la percentuale di contribuzione prevista dal succitato D.P.G.R. per le abitazioni principali risultando comunque confermate le restanti percentuali già fissate per gli immobili destinati ad attività produttive e/o terziarie (0,7 del 75%) e ad abitazioni secondarie (50%).

Preso atto dell’avvenuta informativa data alla Giunta Regionale dall’Assessore delegato nella seduta del 30 marzo 2004,

decreta

E’ modificato ed integrato, per quanto citato in premessa, il piano per interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici, compresi gli edifici storico-monumentali ed artistici e delle infrastrutture danneggiate dal sisma del 11 aprile 2003 approvato con D.P.G.R. n° 56 del 13 giugno 2003, così come risulta nell’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento.

E’ integrato il D.P.G.R. n° 45 del 20 maggio 2003 con l’inserimento dei comuni di Oviglio e Volpedo.

La percentuale massima del 60% del costo ritenuto ammissibile, riconosciuta dal D.P.G.R. n° 87 dell’ 8 agosto 2003, quale contributo finale per gli aventi diritto nel caso di edifici ad uso abitazione principale è da intendersi elevata al 75%, ferme restando le restanti percentuali già fissate per gli immobili destinati ad attività produttive e/o terziarie (0,7 del 75%) e ad abitazioni secondarie (50%).

p. Enzo Ghigo
L’Assessore delegato
Caterina Ferrero

Allegato