Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Deliberazione del Consiglio Regionale 10 marzo 2004, n. 355 - 7950

Modificazione dello Statuto della Consulta Femminile Regionale del Piemonte

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione mediante procedimento elettronico: il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Viste le deliberazioni del Consiglio regionale n. 59-811 del 5 febbraio 1976, con la quale si istituiva la Consulta Femminile Regionale del Piemonte e si approvava il relativo Statuto, e n. 46-451 del 20 gennaio 1981 con la quale se ne modificava lo Statuto;

Vista la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti ed associazioni e per l’acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico) e sue successive modificazioni;

Preso atto che nella seduta del 16 giugno 2003 la Consulta Femminile Regionale ha approvato all’unanimità un nuovo Statuto;

Preso atto dei nuovo testo dello Statuto della Consulta Femminile regionale del Piemonte;

Sentito il parere favorevole espresso all’unanimità dalla VIII Commissione consiliare permanente in data 20 ottobre 2003

delibera

1. di approvare il nuovo testo dello Statuto della Consulta Femminile regionale dei Piemonte che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A).

2. di stabilire che l’Ufficio di Presidenza della Consulta in carica duri fino a fine legislatura.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Statuto della Consulta Femminile Regionale del Piemonte

Articolo 1- Istituzione della Consulta Femminile Regionale

l. E’ istituita dalla Regione Piemonte la Consulta Femminile Regionale quale organo permanente di consultazione .

Articolo 2 - Finalità della Consulta

1. La Consulta:

a) contribuisce attivamente alla elaborazione della programmazione, pianificazione e legislazione regionale, con particolare riferimento alla condizione di vita, di lavoro e di salute della donna;

b) favorisce e sostiene, secondo i principi dettati dalla Carta Costituzionale. l’effettiva partecipazione delle donne all’attività politica economica e sociale della comunità regionale, valorizzando ed incentivando l’associazionismo;

c) Formula proposte e suggerimenti al Consiglio e/o alla Giunta Regionale al fine di promuovere iniziative e provvedimenti tendenti a tutelare e migliorare la condizione femminile, anche riguardo ai problemi della famiglia;

d) promuove indagini conoscitive e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile e alla famiglia al fine di rimuovere gli ostacoli ad un pieno inserimento della donna in effettiva parità nella società;

e) promuove dibattiti pubblici di informazione, elaborazione e partecipa ad incontri con gli organismi dì parità nazionali e delle altre Regioni, in particolare con la Commissione regionale per la realizzazione della Pari Opportunità di genere uomo-donna, con la Consulta delle Elette, con le Consigliere di Parità, con le Consulte degli Enti locali piemontesi.

Articolo 3 - Organizzazione della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

1) l’Assemblea della Consulta;

2) l’Ufficio di Presidenza

3) La Presidente

2. La Consulta può articolarsi in gruppi, commissioni o sezioni di lavoro, eventualmente integrati da esperti.

Articolo 4 - Composizione della Consulta

1. Fanno parte della Consulta una rappresentante effettiva ed una supplente per ognuno:

- dei gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale ;

- delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

- - delle organizzazioni regionali di categoria più rappresentative a livello regionale;

- delle singole associazioni femminili costituite a livello nazionale o regionale che abbiano una effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e/o politica e che operino da almeno due anni sui territorio regionale. Per far parte della Consulta le associazioni devono avere come scopo preminente nello Statuto e nelle attività che svolgono il pieno inserimento della donna nella società.

- da una rappresentante dei CAFT (Comitato Associazioni Femminili Torinesi).

2. Le nuove ammissioni saranno decise dalla Consulta con le procedure previste dal regolamento.

3. Fanno parte di diritto della Consulta le Consigliere Regionali in carica e la Consigliera Regionale di Parità.

Articolo 5 - Regolamento

1. La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento o le relative modifiche con la maggioranza assoluta delle componenti.

Articolo 6 - Modalità di insediamento e durata la carica

1. La Consulta è insediata all’inizio di ogni legislatura dal Presidente del Consiglio regionale

2. Le componenti, sia effettive che supplenti, sono designate dalle rispettive organizzazioni di appartenenza .

3. La Consulta dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.

Articolo 7 - Presidenza della Consulta

1. La Consulta elegge tra le proprie componenti, con le modalità fissate nel regolamento, una Presidente ed un Ufficio di Presidenza per i suoi lavori.

2. L’Ufficio di Presidenza è composto, oltreché dalla Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretarie.

3. L’Ufficio di Presidenza resta in carica 30 mesi.

4. L’Ufficio di Presidenza in carica al momento dello scadere della legislatura prosegue la sua attività di ordinaria amministrazione, finalizzata al raggiungimento di quanto già approvato dall’Assemblea, fino all’insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza.

Articolo 8 - Gruppi di Studio

l. Per il raggiungimento delle proprie finalità la Consulta istituisce, come previsto dall’art. 3 dei presente Statuto, gruppi di studio, definendone l’oggetto e la durata e nominando per ciascuno una coordinatrice fra le componenti delle Consulta.

2. La Consulta ed i gruppi di studio possono procedere su richiesta o d’ufficio all’audizione di enti, organizzazioni o singole persone, non facenti parte della Consulta stessa, in relazione alle materie trattate con le modalità previste dal regolamento,

Articolo 9 - Sedute della Consulta

1. Le sedute sono di regola pubbliche.

Articolo 10 - Acquisizione di documentazione e informazioni

1. La Consulta si avvale anche del Centro di Documentazione ed Informazione Femminile (C.E.D.I.F.) del Consiglio Regionale che ha il compito di curare la raccolta e la diffusione di materiale bibliografico e di documentazione sulla condizione femminile.

2. La Presidenza del Consiglio Regionale, tramite i suoi uffici, trasmette alla Consulta, all’atto della loro presentazione al Consiglio Regionale, copia di tutti i disegni e proposte di legge regionali attinenti ai compiti istituzionali della Consulta stessa.

3. La Consulta ha facoltà di chiedere ai Consiglio ed alla Giunta regionale di essere sentita su problemi di particolare rilevanza economica , sociale e culturale per la popolazione femminile.

Articolo 11- Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta delle componenti la Consulta e sono successivamente presentate al Consiglio regionale per l’approvazione.