Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Codice 25.7
D.D. 2 febbraio 2004, n. 170

Lago Maggiore in Comune di Arona. Istanza pervenuta in data 23.01.2004 per l’ottenimento del nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di interventi di consolidamento del muro di sostegno della passeggiata ed interventi di modifica della banchina. Ditta: Comune di Arona

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che nulla osta, ai soli fini idraulici e per quanto di competenza, affinché il Comune di Arona possa provvedere alla realizzazione di interventi di consolidamento del muro di sostegno della passeggiata a lago consistenti essenzialmente nell’esecuzione di tiranti ed iniezioni di miscela cementizia, interventi di modifica della banchina nella sagoma del pulpito, riduzione della larghezza dei posti barca, inclinazione del paramento sui risvolti della banchina ed eliminazione delle briccole in legno, sostituzione delle palancole con micropali, esecuzione di modesto rilevato sotto il piano della banchina., nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione, che debitamente vistati da questo Ufficio, vengono restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) resta a carico del Comune di Arona ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione delle opere dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte;

3) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell’opere in argomento;

4) il Comune di Arona è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

5) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi