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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Codice 25.4
D.D. 27 gennaio 2004, n. 130

Eventi alluvionali autunno 2000 e primavera - estate 2002. Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3090 del 18/10/2000 e n. 3237 del 12/08/2002. Programma di finanziamento D.D. n. 6 del 08/11/2003. Lavori di ripristino sezione di deflusso del Fiume Bormida

Con nota n. 549 in data 13/10//2003, è stata inviata a questo Settore dal Comune di Denice la richiesta di autorizzazione idraulica per l’esecuzione dei lavori in alveo di cui all’oggetto, corredata degli elaborati progettuali in duplice copia.

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione dell’opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

* visto l’art.22 della L.R.51/97;

* vista la D.G.R. n.24-24228 del 24/3/1998;

* visto il T. U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n.523/1904;

* visto l’art. 90 del D.P.R. 616/77;

* Visti gli artt. 86 e 89 del d.gls. n. 112/1998;

* Visto l’art. 59 della L.R. 44/2000;

* Vista la D.G.R. 31-4182 del 22/10/2001;

Visto il D.P.C.M. 24/05/01 ( approvazione P.A.I. - deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Denice ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati, che formano parte integrante della presente determinazione, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

* L’intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

* il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, nel tratto interessato dai lavori e sue adiacenze,

* durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua

* la presente autorizzazione ha validità di anni uno, e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

* il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici , fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione. Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno