Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 41-11951

L.r. 28 febbraio 2000, n. 16, art. 5 - L.r. 22 luglio 2003 n. 19, art. 28. Presa d’atto delle Comunità collinari costituite e dei Comuni collinari e parzialmente collinari inclusi in Comunità montane e dei rispettivi dati territoriali. Accantonamento della somma di euro 1.549.370,00 (cap. 23259/04) a favore della Direzione Economia Montana e Foreste per la ripartizione del fondo regionale per la collina

A relazione dell’Assessore Vaglio:

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell’economia collinare) in base alla quale la Regione Piemonte promuove la salvaguardia delle zone collinari marginali con particolare attenzione all’ambiente naturale, alla valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche, alla tutela, al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni storiche, culturali e religiose;

rilevato che, per il perseguimento di tali finalità, la stessa Regione promuove, con gli interventi previsti dalla legge, la tutela e lo sviluppo integrato del patrimonio umano, culturale ed ambientale, il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti, la valorizzazione del territorio e dell’economia con il recupero ed il potenziamento di attività economiche specifiche, la qualificazione dei servizi pubblici locali, la riduzione dell’esodo della popolazione così da realizzare anche un’ efficace politica di difesa del suolo;

considerato che per il conseguimento delle finalità di cui sopra, l’articolo 3 della legge prevede che i Comuni operino mediante le forme associative previste dalla normativa in materia di enti locali e stabilisce che tali associazioni vengano denominate “Comunità collinari”;

preso atto che, in base alla documentazione agli atti della Direzione Economia Montana e Foreste, si sono costituite 27 associazioni di Comuni qualificabili come Comunità collinari ai sensi della l.r. 16/2000, destinate a dare attuazione ai disposti della legge stessa e che, in particolare, le Comunità collinari che risultano ad oggi costituite sono le seguenti:

a) nella provincia di Alessandria:

1. Comunità Collinare Unione dei Castelli tra l’Orba e la Bormida (Carpeneto, Castelnuovo Bormida, Montaldo Bormida, Orsara Bormida, Trisobbio);

2. Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese (Alice Bel Colle, Cassine, Morsasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Stremi);

3. Comunità Collinare Colli Tortonesi (Carbonara Scrivia, Carezzano, Castellar Guidobono, Gavazzana, Paterna, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo);

4. Comunità Collinare Unione Collinare del Monferrato (Cella Monte, Olivola, Ozzano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Terruggia, Treville);

5. Comunita’ Collinare della Valcerrina (Castelletto Merli, Cerrina Monferrato, Gabiano, Moncestino, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ponzano Monferrato, Serralunga di Crea, Villamiroglio);

6. Comunità Collinare Colli e Castelli del Monferrato (Alfiano Natta, Camino, Cereseto, Mombello Monferrato, Murisengo, Solonghello, Villadeati);

b) nella provincia di Asti:

7. Comunità Collinare Colline Alfieri (Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d’Asti, Revigliasco d’Asti, San Damiano d’Asti, San Martino Alfieri, Tigliole);

8. Comunità Collinare Val Triversa (Baldichieri d’Asti, Cantarana, Castellero, Ferrere, Maretto, Monale, Roatto, Villafranca d’Asti);

9. Comunità Collinare Val Rilate (Camerano Casasco, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Corsione, Cortanze, Cortazzone, Cossombrato, Frinco, Montechiaro d’Asti, Piea, Settime, Soglio, Villa San Secondo);

10. Comunità Collinare Alto Astigiano (Albugnano, Aramengo, Berzano di San Pietro, Buttigliera d’Asti, Capriglio, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d’Asti, Mombello di Torino (TO), Moncucco Torinese, Montafia, Moransengo, Passerano Marmorito, Pino d’Asti);

11. Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni (Agliano, Azzano d’Asti, Belveglio, Castelnuovo Calcea, Isola d’Asti, Mombercelli, Mongardino, Montaldo Scarampi, Rocca d’Arazzo, Vaglio Serra, Vigliano d’Asti);

12. Comunità Collinare Colline tra Langa e Monferrato (Colosso, Canelli, Castagnole delle Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Moasca, Montegrosso d’Asti);

13. Comunità Collinare Colli Divini (Casorzo, Castagnole Monferrato, Grana, Grazzano Badoglio, Moncalvo, Montemagno, Penango, Scurzolengo, Viarigi);

14. Comunità Collinare Monferrato Valle Versa (Calliano, Castell’Alfero, Portacomaro, Tonco);

15. Comunità Collinare U.V.A. Unione Versa Astigiano (Cocconato, Cunico, Montiglio Monferrato, Piovà Massaia, Robella, Tonengo, Viale d’Asti);

16. Comunità Collinare Vigne & Vini (Bruno, Calamandrana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Tortiglione, Fontanile, Incisa Scapaccino, Maranzana, Mombaruzzo, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Vinchio);

17. Comunità Collinare Via Fulvia (Castello di Annone, Cerro Tanaro, Masio (AL), Refrancore, Rocchetta Tanaro);

18. Comunità Collinare Unione dei Comuni del Pianalto Astigiano (Cellarengo, Dusino San Michele, San Paolo Solbrito, Valfenera, Villanova d’Asti);

c) nella provincia di Biella:

19. Comunità Collinare tra Baraggia e Bramaterra (Castelletto Cervo, Mottalciata, Villa del Bosco);

20. Comunità Collinare Intorno al Lago (Azeglio (TO), Borgo d’Ale (VC), Cossano Canavese (TO), Maglione (TO), Palazzo Canavese (TO), Piverone (TO), Settimo Rottaro (TO), Viverone (BI));

d) nella provincia di Cuneo:

21. Comunità Collinare Unione Colline di Langa e del Barolo (Barolo, Castiglione Falletto, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Novello, Roddi, Roddino, Rodello, Serralunga d’Alba, Sinio, Verduno);

22. Comunità Collinare Sei In Langa (Barbaresco, Camo, Castiglione Tinella, Mango, Neive, Neviglie, Treiso);

23. Comunità Collinare del Roero (Baldissero d’Alba, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Ceresole d’Alba, Corneliano d’Alba, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Pocapaglia, Priocca, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Vezza d’Alba);

e) nella provincia di Novara:

24. Comunità Collinare Comuni Collinari del Vergante (Belgirate (VCO), Lesa, Meina);

25. Comunità Collinare Unione dei Comuni del Cusio (Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno);

f) nella provincia di Torino:

26. Comunità Collinare Collina Torinese (Andezeno, Baldissero T.se, Marentino, Montaldo T.se, Moribondo, Pavarolo, Pecetto T.se, Pino T.se, Sciolze);

f) nella provincia di Vercelli:

27. Comunità Collinare Aree Pregiate del Nebbiolo e del Porcino (Gattinara, Roasio, Serravalle Sesia).

Visto l’articolo 5 della l.r. 16/2000, in base al quale il fondo regionale per la collina, istituito dalla stessa legge per il conseguimento delle finalità di cui sopra, deve essere ripartito tra le Comunità collinari per il trenta per cento sulla base del territorio collinare e per il settanta per cento in proporzione alla superficie del territorio collinare classificato svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell’articolo 2 della legge;

vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 novembre 2001, n. 211 - 35416, emanata in attuazione dell’articolo 2 della l.r. 16/2000, con la quale si è provveduto alla classificazione dei Comuni collinari e parzialmente collinari svantaggiati e molto svantaggiati, così come individuati dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 12 maggio 1988 n. 826 - 6658;

preso atto che i dati territoriali di ciascuna Comunità collinare, risultanti dalle classificazioni operate dai provvedimenti di cui sopra, sono quelli indicati per ciascuna Comunità nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

visto l’articolo 28 della legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna)), che, nel modificare il disposto dell’articolo 50 della l.r. 16/1999, stabilisce che il fondo regionale per la montagna da ripartire tra le Comunità montane sia alimentato, tra l’altro, dai finanziamenti previsti dalla l.r. 16/2000, per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della Comunità montana;

preso atto che, con l’entrata in vigore della l.r. 19/2003, risultano ricompresi nel territorio delle Comunità montane i seguenti Comuni collinari e parzialmente collinari:

a) nella provincia di Alessandria:

1. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Valli Curone Grue Ossona, i Comuni di Berzano di Tortona, Cerreto Grue, Volpeglino;

2. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, i Comuni di Belforte Monferrato, Montaldeo, Parodi Ligure;

3. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Alta Valle Orba Erro e Bormida di Spigno i Comuni di Bistagno, Cremolino, Grognardo, Melazzo, Ponti, Prasco, Terzo e Visone;

b) nella provincia di Asti:

4. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Langa Astigiana Val Bormida, i Comuni di Castel Boglione, Castel Rocchero, Montabone, Rocchetta Palafea;

c) nella provincia di Biella:

5. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Prealpi Biellesi, il Comune di Masserano;

d) nella provincia di Cuneo:

6. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Alta Langa, il Comune di Trezzo Tinella;

7. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Valli Monregalesi, il Comune di Niella Tanaro;

8. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Langa Valli Belbo Valli Bormida Uzzone, i Comuni di Cossano Belbo, Santo Stefano Belbo;

e) nella provincia di Novara:

9. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Due Laghi, i Comuni di Ameno, Colazza, Miasino, Pisano;

10. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Cusio Mottarone (VC), il Comune di San Maurizio di Opaglio (NO);

f) nella provincia di Torino:

11. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Val Ceronda e Casternone, il Comune di Fiano;

12. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Alto Canavese, il Comune di Rocca Canavese;

13. nell’ambito territoriale della Comunità Montana Dora Baltea Canavesana, i Comuni di Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano;

preso atto che i dati territoriali di ciascun Comune collinare o parzialmente collinare incluso in Comunità montana, risultanti dalle classificazioni operate dai provvedimenti di cui sopra, sono quelli indicati per ciascuna Comunità montana nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

considerato che le risorse del fondo regionale per la collina sono disponibili sulla dotazione finanziaria del capitolo 23259 del bilancio di previsione per l’anno 2004 e che, per poter provvedere alla sua ripartizione tra le diverse Comunità collinari e le Comunità montane che includono Comuni collinari e parzialmente collinari, secondo i criteri di cui all’articolo 5 della l.r. 16/2000 e sulla base dei dati territoriali contenuti nel prospetto allegato, occorre accantonare la somma di euro 1.549.370,00 a favore della Direzione Economia Montana e Foreste, competente all’attuazione della legge;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

vista la legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di prendere atto che le Comunità Collinari costituite ai sensi e per gli effetti della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 16 sono quelle dettagliate in premessa;

- di prendere atto che i dati territoriali riferiti alle Comunità collinari, utili ai fini della ripartizione del fondo regionale per la collina previsto dall’articolo 5 della l.r. 16/2000, sono quelli indicati, per ciascuna Comunità, nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di prendere atto che i Comuni collinari e parzialmente collinari ricompresi nell’ambito territoriale di Comunità montane ai sensi della l.r. 19/2003 sono quelli dettagliati in premessa;

- di prendere atto che i dati territoriali riferiti ai Comuni collinari e parzialmente collinari, utili ai fini della ripartizione del fondo regionale per la collina così come previsto dall’articolo 50 della r.r. 16/1999, così come modificata dalla l.r. 19/2003, sono quelli indicati, per ciascuna Comunità montana, nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di accantonare la somma di euro 1.549.370,00 (100597/Acc.) a favore della Direzione Economia Montana e Foreste a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 23259 del bilancio di previsione per l’anno 2004, al fine di consentire la ripartizione del fondo regionale per la collina alle Comunità collinari e alle Comunità montane, ripartizione che sarà effettuata con successivo atto della Direzione secondo i criteri di cui all’articolo 5 della l.r. 16/2000 e sulla base dei dati territoriali contenuti nel prospetto allegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato