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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Comunicato dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte

Disciplinare della denominazione di origine controllata del vino passito “ Strevi”

L’Assessorato all’Agricoltura, in seguito all’istanza avanzata presso i propri uffici, esperite le dovute istruttorie tecniche, ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata “Strevi”.

Il testo del disciplinare è il seguente:

Disciplinare della denominazione di origine controllata del vino passito “ Strevi”

Art. 1 - Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata “ Strevi” è riservata al vino bianco dolce passito che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2 -Base ampelografica

Il vino passito “ Strevi” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale del vitigno Moscato bianco al 100%.

Art. 3 - Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve è interamente compresa nel territorio amministrativo del Comune di Strevi in Provincia di Alessandria.

Art. 4 - Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino passito “ Strevi” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione all’albo previsto dall’art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti acclivi, cioè ubicati in pendii e dossi collinari soleggiati, a struttura prevalentemente di derivazione argillosa-marnosa. Tenuto conto delle specifiche esigenze del vino passito “ Strevi”, sono da considerarsi idonei soltanto i vigneti in esposizione solare sui versanti collinari da est a ovest e più precisamente compresi tra 90° e 280° della rosa dei venti con l’esclusione delle superfici vitate diversamente collocate rispetto a tale insolazione.

La giacitura dei terreni vitati, per favorire l’insolazione, deve essere collinare con quota altimetrica minima di 160 metri s.l.m., con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi. Forme di allevamento e sistemi di potatura sono quelli tradizionali: la controspalliera con vegetazione assurgente; il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso. Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti ad ettaro.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino passito “Strevi” non deve essere superiore a 6.000 Kg. per ettaro a coltura specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata mediante cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve al momento della raccolta devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12 gradi. Le uve destinate alla produzione del vino passito “Strevi” che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Strevi”con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo, deve essere di 5.400 Kg per ettaro di coltura specializzata. In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna” , il vigneto giovane origine delle uve dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta:

al terzo anno di impianto:

vino passito “ Strevi” : resa uva 3.240 Kg/ha;

titolo alcolometrico vol. min. naturale 12,5 % vol.;

al quarto anno di impianto:

vino passito “ Strevi” : resa uva 3.780 Kg/ha;

titolo alcolometrico vol. min. naturale 12,5 % vol.;

al quinto anno di impianto:

vino passito “ Strevi” : resa uva 4.320 Kg/ha;

titolo alcolometrico vol. min. naturale 12,5 % vol.;

al sesto anno di impianto:

vino passito “ Strevi” : resa uva 4.860 Kg/ha;

titolo alcolometrico vol. min. naturale 12,5 % vol.;

dal settimo anno di impianto in poi:

vino passito “ Strevi” : resa uva 5.400 Kg/ha;

titolo alcolometrico vol. min. naturale 12,5 % vol.

La Regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

I vigneti iscritti all’albo del “Moscato d’Asti” ricadenti nella zona di produzione di cui all’art. 3 del presente disciplinare, possono far parte dell’albo dei vigneti del vino passito “ Strevi”. E’ facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al precedente comma rivendicare, all’atto della denuncia annuale delle uve, una delle due denominazioni di origine, ovvero entrambe le denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto. In tale ultimo caso la resa complessiva di uva per ettaro di vigneto non potrà superare i limiti massimi più restrittivi stabiliti nel presente articolo per la Denominazione di Origine Controllata del vino passito “ Strevi”.

Art. 5 - Norme per la vinificazione

La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino passito “ Strevi” decorre dal 1° settembre e tali uve devono essere raccolte con cernite successive.

Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento dopo la raccolta, al sole ed all’aria aperta, all’aria aperta in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati, in camera termoigrocondizionata escludendo il riscaldamento dell’uva e dell’ambiente.

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio del Comune di Strevi e dei Comuni confinanti con lo stesso. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.

Il vino passito “ Strevi” può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° ottobre successivo alla vendemmia.

La resa massima del vino non deve essere superiore al 50% del rapporto uva/vino e la produzione massima del vino non deve essere superiore a 3.000 litri/ha.

La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di 2.700 litri per ettaro di coltura specializzata. In particolare il vigneto giovane, origine delle uve, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta:

al terzo anno di impianto:

vino passito “ Strevi” con menzione “vigna”

produzione massima vino: 1.620 litri/ha

al quarto anno di impianto:

vino passito “ Strevi”con menzione “vigna”

produzione massima vino: 1.890 litri/ha

al quinto anno di impianto:

vino passito “ Strevi” con menzione “vigna”

produzione massima vino: 2.160 litri/ha

al sesto anno di impianto:

vino passito “ Strevi” con menzione “vigna”

produzione massima vino: 2.430 litri/ha

dal settimo anno di impianto in poi:

vino passito “ Strevi” con menzione “vigna”

produzione massima vino: 2.700 litri/ha

E’ consentito l’uso di botti di legno.

Art. 6 - Caratteristiche al consumo

Il vino passito a Denominazione di Origine Controllata “ Strevi” all’atto dell’immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo oro, più o meno intenso con eventuali riflessi ambrati.

odore: sentore ampio e caratteristico. A volte può avere sentore di legno.

sapore: dolce, armonico,caratteristico, con predominanza di frutti maturi.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 20, di cui almeno 12,5 svolti.

Per il vino passito “ Strevi” con l’indicazione “vigna”: gradi 20 di cui almeno 13 svolti.

estratto non riduttore: 26 per mille.

acidità totale: 4,5 per mille.

E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e per l’estratto non riduttore.

Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione

Alla Denominazione di Origine Controllata “ Strevi” è vietata l’aggiunta di qualsiasi classificazione ivi compresi gli aggettivi “superiore”, “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”e simili.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione della Denominazione di Origine Controllata “ Strevi” è consentito l’uso di indicazioni geografiche, che facciano riferimento a frazioni, aree, località, cascine o vigneti, comprese nel territorio di produzione di cui all’art. 3, purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o toponomastiche.

E’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione del vino passito a Denominazione di Origine Controllata “Strevi” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purchè:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della denominazione;

la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” , seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la Denominazione di Origine Controllata “ Strevi”.

Art. 8 - Confezionamento

Per l’immissione al consumo non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art. 1 con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità non superiore a 500 cl.

Art. 9 - Sanzioni

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione “Strevi” vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30, 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.