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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004
Comunicato dellAssessorato allAgricoltura della Regione Piemonte
Disciplinare della denominazione di origine controllata del vino passito Strevi
LAssessorato allAgricoltura, in seguito allistanza avanzata presso i propri uffici, esperite le dovute istruttorie tecniche, ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata Strevi.
Il testo del disciplinare è il seguente:
Disciplinare della denominazione di origine controllata del vino passito Strevi
Art. 1 - Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata Strevi è riservata al vino bianco dolce passito che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.
Art. 2 -Base ampelografica
Il vino passito Strevi deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nellambito aziendale del vitigno Moscato bianco al 100%.
Art. 3 - Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve è interamente compresa nel territorio amministrativo del Comune di Strevi in Provincia di Alessandria.
Art. 4 - Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino passito Strevi devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini della iscrizione allalbo previsto dallart. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti acclivi, cioè ubicati in pendii e dossi collinari soleggiati, a struttura prevalentemente di derivazione argillosa-marnosa. Tenuto conto delle specifiche esigenze del vino passito Strevi, sono da considerarsi idonei soltanto i vigneti in esposizione solare sui versanti collinari da est a ovest e più precisamente compresi tra 90° e 280° della rosa dei venti con lesclusione delle superfici vitate diversamente collocate rispetto a tale insolazione.
La giacitura dei terreni vitati, per favorire linsolazione, deve essere collinare con quota altimetrica minima di 160 metri s.l.m., con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi. Forme di allevamento e sistemi di potatura sono quelli tradizionali: la controspalliera con vegetazione assurgente; il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso. Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti ad ettaro.
E vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino passito Strevi non deve essere superiore a 6.000 Kg. per ettaro a coltura specializzata ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata mediante cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve al momento della raccolta devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12 gradi. Le uve destinate alla produzione del vino passito Strevi che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva vigna debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Strevicon la menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo, deve essere di 5.400 Kg per ettaro di coltura specializzata. In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva vigna , il vigneto giovane origine delle uve dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta:
al terzo anno di impianto:
vino passito Strevi : resa uva 3.240 Kg/ha;
titolo alcolometrico vol. min. naturale 12,5 % vol.;
al quarto anno di impianto:
vino passito Strevi : resa uva 3.780 Kg/ha;
titolo alcolometrico vol. min. naturale 12,5 % vol.;
al quinto anno di impianto:
vino passito Strevi : resa uva 4.320 Kg/ha;
titolo alcolometrico vol. min. naturale 12,5 % vol.;
al sesto anno di impianto:
vino passito Strevi : resa uva 4.860 Kg/ha;
titolo alcolometrico vol. min. naturale 12,5 % vol.;
dal settimo anno di impianto in poi:
vino passito Strevi : resa uva 5.400 Kg/ha;
titolo alcolometrico vol. min. naturale 12,5 % vol.
La Regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
I vigneti iscritti allalbo del Moscato dAsti ricadenti nella zona di produzione di cui allart. 3 del presente disciplinare, possono far parte dellalbo dei vigneti del vino passito Strevi. E facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli albi di cui al precedente comma rivendicare, allatto della denuncia annuale delle uve, una delle due denominazioni di origine, ovvero entrambe le denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto. In tale ultimo caso la resa complessiva di uva per ettaro di vigneto non potrà superare i limiti massimi più restrittivi stabiliti nel presente articolo per la Denominazione di Origine Controllata del vino passito Strevi.
Art. 5 - Norme per la vinificazione
La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino passito Strevi decorre dal 1° settembre e tali uve devono essere raccolte con cernite successive.
Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento dopo la raccolta, al sole ed allaria aperta, allaria aperta in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati, in camera termoigrocondizionata escludendo il riscaldamento delluva e dellambiente.
Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio ed imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio del Comune di Strevi e dei Comuni confinanti con lo stesso. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino prodotto.
Il vino passito Strevi può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad un periodo di affinamento e invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° ottobre successivo alla vendemmia.
La resa massima del vino non deve essere superiore al 50% del rapporto uva/vino e la produzione massima del vino non deve essere superiore a 3.000 litri/ha.
La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo deve essere di 2.700 litri per ettaro di coltura specializzata. In particolare il vigneto giovane, origine delle uve, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta:
al terzo anno di impianto:
vino passito Strevi con menzione vigna
produzione massima vino: 1.620 litri/ha
al quarto anno di impianto:
vino passito Strevicon menzione vigna
produzione massima vino: 1.890 litri/ha
al quinto anno di impianto:
vino passito Strevi con menzione vigna
produzione massima vino: 2.160 litri/ha
al sesto anno di impianto:
vino passito Strevi con menzione vigna
produzione massima vino: 2.430 litri/ha
dal settimo anno di impianto in poi:
vino passito Strevi con menzione vigna
produzione massima vino: 2.700 litri/ha
E consentito luso di botti di legno.
Art. 6 - Caratteristiche al consumo
Il vino passito a Denominazione di Origine Controllata Strevi allatto dellimmissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro, più o meno intenso con eventuali riflessi ambrati.
odore: sentore ampio e caratteristico. A volte può avere sentore di legno.
sapore: dolce, armonico,caratteristico, con predominanza di frutti maturi.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 20, di cui almeno 12,5 svolti.
Per il vino passito Strevi con lindicazione vigna: gradi 20 di cui almeno 13 svolti.
estratto non riduttore: 26 per mille.
acidità totale: 4,5 per mille.
E facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per lacidità totale e per lestratto non riduttore.
Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione
Alla Denominazione di Origine Controllata Strevi è vietata laggiunta di qualsiasi classificazione ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionatoe simili.
E tuttavia consentito luso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno lacquirente.
Nella designazione della Denominazione di Origine Controllata Strevi è consentito luso di indicazioni geografiche, che facciano riferimento a frazioni, aree, località, cascine o vigneti, comprese nel territorio di produzione di cui allart. 3, purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o toponomastiche.
E obbligatoria lindicazione dellannata di produzione delle uve.
Nella designazione e presentazione del vino passito a Denominazione di Origine Controllata Strevi la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione vigna seguita dal corrispondente toponimo purchè:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dallorganismo che detiene lAlbo dei Vigneti della denominazione;
la vinificazione delle uve e linvecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione vigna , seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione vigna seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la Denominazione di Origine Controllata Strevi.
Art. 8 - Confezionamento
Per limmissione al consumo non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali. E vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui allart. 1 con laggiunta della menzione vigna seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità non superiore a 500 cl.
Art. 9 - Sanzioni
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione Strevi vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30, 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.