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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 17-11927
Art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Protocollo dintesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia per il rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi alle derivazioni dacqua pubblica che interessano le due Regioni
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di prendere atto della bozza di protocollo dintesa di cui alla premessa, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, tra lAmministrazione della Regione Piemonte e quella della Regione Lombardia, inerente la definizione del percorso amministrativo da seguire nel caso di derivazioni dacqua pubblica che interessino le due Regioni, da perfezionare con riferimento alla quantificazione e riparto di canoni e sovracanoni;
* di rinviare ad un successivo provvedimento lapprovazione dellintesa, allorquando la stessa sarà stata completata con la componente canoni demaniali,
* di delegare lAssessore allAmbiente Ugo Cavallera alla sottoscrizione dellintesa,
* di dare mandato alla Direzione 24 Pianificazione delle Risorse Idriche lattuazione del suddetto protocollo previa acquisizione, ove necessario, dei pareri da parte delle altre Direzioni regionali eventualmente cointeressate.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
SCHEMA DI PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DELLINTESA NEL CASO DI DERIVAZIONI DI INTERESSE INTERREGIONALE
Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui allart.89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.
Premesso che:
* con lart. 89, del d.lgs.112/1998 sono state conferite alle regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni dacqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e allintroito dei relativi proventi;
* ai sensi del comma 2 dellart. 89 del citato d.lgs.112/1998 le concessioni di derivazione di acque che interessino più regioni sono rilasciate dintesa tra le regioni interessate;
* dal 22 febbraio 2001 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.p.c.m. 22 dicembre 2000, dalla quale decorre leffettivo esercizio delle competenze conferite con lart. 89 del d.lgs 112/98) le regioni Lombardia e Piemonte hanno assunto piena titolarità nella gestione del demanio idrico ed in tutte le procedure attinenti lapplicazione del r.d. 1775/1933 anche per le grandi derivazioni dacqua;
* i limiti territoriali di Lombardia e Piemonte intersecano bacini idrografici comuni alle due regioni con corsi dacqua che sono confine di regione (fiume Ticino) o che hanno il bacino idrografico posto a cavallo dei limite regionale (fiume Sesia e torrenti Agogna e Terdoppio):
* nellarea compresa tra i fiumi Sesia e Ticino, inclusa nel territorio di entrambe le regioni, è presente un reticolo idraulico superficiale naturale e artificiale fortemente integrato e correlato;
* nelle aree di confine vi è una naturale interconnessione delle falde idriche sotterranee che travalica i limiti amministrativi;
Considerato quindi che al fine di poter esercitare, in modo coerente e coordinato tra le due regioni, le funzioni di gestione del demanio idrico in particolare per quanto attiene lutilizzo delle risorse idriche superficiali e sotterranee è necessario disporre di una procedura operativa condivisa;
Tutto ciò premesso e considerato
TRA LA REGIONE LOMBARDIA
E
LA REGIONE PIEMONTE
rappresentate dalle rispettive Giunte Regionali, ai fini dellapplicazione dellart.89 comma 2, del d.lgs 112/1998, si conviene quanto segue:
1. DEFINIZIONI
E definita Autorità concedente quella territorialmente competente nel punto ove lacqua viene sottratta dal corpo idrico anche se le opere ed i manufatti di derivazione interessano parzialmente laltra regione, al rilascio dei provvedimenti decisori in ordine alle concessioni di derivazione dacqua o alle autorizzazioni da rilasciarsi secondo la legislazione nazionale e regionale vigente.
E definita Autorità cointeressata quella competente nelle funzioni di gestione delle concessioni e delle autorizzazioni degli usi delle acque nel territorio della regione confinante, preposta allemanazione del provvedimento di intesa.
E definita Autorità procedente quella competente allistruttoria tecnico-amministrativa in ordine alle istanze di concessione o autorizzazione presentate, se diversa dallautorità concedente (ovvero le strutture organizzative o degli Enti territoriali alluopo preposti a seconda dei modelli di decentramento amministrativo adottati dalle due amministrazioni regionali).
Larticolazione delle competenze concernenti lo svolgimento delle funzioni di Autorità concedente procedente per quanto attiene luso delle acque è disciplinato nelle due regioni dalle seguenti disposizioni legislative:
* per la Regione Lombardia dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
* per la Regione Piemonte dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Sono definite derivazioni dinteresse interregionale quelle che soddisfano ai seguenti requisiti:
Corpi idrici superficiali:
* derivazioni di confine: le derivazioni grandi e piccole che prelevano da corpi idrici in un punto nel quale fungono da confine tra Regioni, ancorché lopera di presa, le infrastrutture per il trasporto dellacqua derivata, luso e leventuale restituzione o scarico siano situate sul territorio di ununica Regione;
* derivazioni a scavalco: le derivazioni grandi e piccole i cui elementi caratterizzanti (opere di captazione, adduzione, uso e restituzione/scarico) sono localizzati a scavalco tra le due Regioni;
Corpi idrici sotterranei:
* le derivazioni grandi e piccole realizzate in prossimità del confine amministrativo interregionale e potenzialmente in grado di influenzare lidrogeologia della regione confinante. Ai fini del presente protocollo si intendono tali le derivazioni situate allinterno di una fascia di 500 metri dal confine regionale che comportano lestrazione di un volume annuo massimo superiore a 1.000.000 di mc. Al fine di verificare leffettiva incidenza sul territorio dellaltra regione si procede come previsto dal successivo punto 2.1. ultimo capoverso. Sono, in ogni caso, considerate di interesse interregionale le derivazioni da acque sotterranee soggette alla valutazione dimpatto ambientale che soddisfano al criterio innanzi esposto.
2. PROCEDURE
2.1 Presentazione delle istanze
Tutte le istanze (nuova concessione, rinnovo, variante.) relative alle derivazioni da acque superficiali o sotterranee di interesse interregionale, dovranno essere indirizzate allAmministrazione concedente sul cui territorio è ubicata lopera di presa e inoltrate allAutorità cui è demandata listruttoria tecnico amministrativa, se diversa dallAutorità concedente.
Listante, su invito dellAutorità concedente (o procedente se diversa), è tenuto a trasmettere allAutorità cointeressata un secondo originale dellistanza e della relativa documentazione a corredo.
Relativamente ai procedimenti di concessione e/o autorizzazione già in corso di istruttoria in quanto relativi ad istanze presentate anteriormente allentrata in vigore del d.lgs 112/1998 allallora competente amministrazione dello Stato, in sede di riavvio del procedimento lautorità concedente in via principale provvede a avvisare lautorità concedente dellaltra regione ed a trasmettere la documentazione del caso.
LAutorità concedente, direttamente o tramite lAutorità procedente si raccorda opportunamente con lautorità cointeressata al fine di condurre unistruttoria tecnica congiunta sullistanza presentata ai fini del raggiungimento dellintesa.
Larticolazione delle competenze concernenti lo svolgimento delle funzioni di Autorità concedente procedente per quanto attiene luso delle acque è disciplinato nelle due regioni dalle seguenti disposizioni legislative:
* per la Regione Lombardia dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
* per la Regione Piemonte dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Nel caso di istanze di riconoscimento di titolarità (subingresso) o di rinuncia lAutorità concedente adotta il provvedimento e lo comunica allAutorità cointeressata entro 30 giorni dalla sua adozione.
La documentazione tecnica da allegare alle istanze nei casi di nuova concessione, rinnovo e variante, o comunque in tutti i casi in cui è richiesto il rilascio di un provvedimento autorizzatorio o concessorio è quella prevista dalla normativa vigente nella Regione dellAutorità concedente.
Per quanto riguarda le istanze di derivazione dacqua sotterranea di potenziale valenza interregionale, lAutorità concedente, ricevuta listanza la trasmette allautorità cointeressata che, ove ravvisi una possibile incidenza sul sistema idrogeologico del territorio di competenza, potrà chiedere lavvio della procedura disciplinata dal presente accordo entro i successivi 30 giorni.
2.2 Avvio del procedimento istruttorio
LAutorità concedente acquisisce listanza e la documentazione presentata a supporto della stessa, la trasmette allautorità procedente, se diversa, la quale procede come segue:
* valuta, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, la ricevibilità dellistanza, la completezza della documentazione tecnica allegata, accerta il versamento delle spese di istruttoria e del contributo idrografico ove richiesto (valuta la procedibilità), leventuale proposta di rigetto dellistanza per irricevibilità è comunicata allAutorità concedente cointeressata;
* individua la necessità di acquisire eventuali integrazioni rispetto alla documentazione tecnica pervenuta dandone comunicazione allistante, previa lacquisizione di eventuali richieste dintegrazione da parte dellAutorità cointeressata;
* trasmette, per lacquisizione dei pareri obbligatori preliminari, listanza allAutorità di bacino del fiume Po e allAutorità idraulica competente; in caso di parere negativo delle predette Autorità ne dà notizia allAutorità cointeressata proponendo di procedere al rigetto dellistanza. Analoga proposta potrà essere formulata qualora la richiesta derivazione si ponga in palese contrasto con le linee di pianificazione idrica regionali tale da rendere impossibile il raggiungimento dellintesa.
2.3 Istruttoria
Concluso lesame preliminare e la fase di avvio del procedimento di cui al precedente punto 2.2. lAutorità procedente provvede:
* alla pubblicazione dellistanza mediante avviso da effettuarsi secondo la disciplina vigente nella regione che conduce listruttoria;
* alla pubblicazione del progetto e della documentazione tecnica presentata a corredo dellistanza mediante ordinanza da comunicarsi ai soggetti pubblici e privati interessati in relazione alla tipologia delle opere e delluso dellacqua richiesto includendo,anche quelli indicati dallAutorità cointeressata; con lordinanza di cui al punto precedente, a convocare, non prima di 30 giorni a decorrere dalla data di trasmissione della stessa, la visita locale distruttoria al fine di permettere che i soggetti interessati possano visionare la documentazione tecnica a corredo dellistanza. La visita locale può assumere valore di conferenza dei servizi istruttoria ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. al fine acquisire i pareri, nulla osta osservazioni o opposizioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati in ordine alla derivazione richiesta. LAutorità concedente cointeressata può chiedere una sola volta nel corso dellistruttoria integrazioni alla documentazione tecnico-amministrativa prodotta ed è tenuta a farlo nellambito dei lavori della visita locale di istruttoria.
* a verificare, in sede di visita locale, lo stato dei luoghi della derivazione, ad acquisire i pareri, le osservazioni ed eventuali opposizioni ed a trasmetterli al richiedente per le contro deduzioni, nonché allAutorità cointeressata.
* a valutare le eventuali osservazioni ed opposizioni, tenendo conto anche delle contro deduzioni del titolare dellistanza, e a redigere la relazione di istruttoria e lo schema del disciplinare di concessione, contenente le prescrizioni e le cautele con le quali deve essere attuata ed esercita la derivazione richiesta comprensive:
- della determinazione, per le derivazioni da corpo idrico superficiale, del valore del Deflusso Minimo Vitale;
- delle indicazioni relative allinstallazione degli strumenti di misura delle portate derivate;
- delle eventuali cautele per lesercizio e la vigilanza per gli sbarramenti di ritenuta di competenza regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti;
- delle prescrizioni necessarie alla tutela della fauna ittica;
- della determinazione della durata concessione e della quantificazione del relativo canone demaniale.
2.4 Conclusione dellistruttoria e raggiungimento dellintesa
LAutorità concedente trasmette tutta la documentazione relativa allistruttoria (atti istruttori comprensivi della relazione di istruttoria, dello schema del disciplinare di concessione e della bozza del provvedimento di concessione/autorizzazione) allAutorità cointeressata per un esame tecnico congiunto che dovrà concludersi, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, mediante lespressione di una condivisione in linea tecnica (intesa tecnica) del contenuto del disciplinare e del provvedimento da formalizzare con nota scritta.
Sulla base delle valutazioni effettuate in sede di intesa tecnica sarà predisposto lo schema definitivo del disciplinare sul quale acquisire, nei casi previsti per legge e secondo le discipline proprie delle Autorità concedenti, leventuale parere dellOrgano Tecnico Consultivo.
Lo schema definitivo del disciplinare di concessione, già sottoscritto dal legale rappresentante della ditta titolare dellistanza, sarà trasmesso allAutorità cointeressata che esprimerà lintesa mediante lassunzione di un provvedimento decisorio.
LAutorità concedente provvede a emettere il provvedimento decisorio definitivo con il quale, richiamando il provvedimento di intesa approva il disciplinare e ne dispone la successiva pubblicazione secondo le modalità vigenti in entrambe le regioni.
3. DISPOSIZIONI SPECIALI
3.1 Istanze soggette alle procedure di Verifica/VIA
Nel caso di derivazioni sottoposte alla valutazione di impatto ambientale è effettuata dal Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio cui compete lemissione del relativo giudizio di compatibilità ambientale, le Autorità concedenti sono tenute ad acquisire, prima della conclusione dellistruttoria, il provvedimento ministeriale che contiene il giudizio di compatibilità ambientale.
Nel caso in cui lautorizzazione o la concessione da rilasciarsi a norma della legislazione nazionale e regionale vigente riguarda derivazioni, progetti e opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale a termini del d.p.r. 12/04/1996 le Autorità concedenti sono tenute ad acquisire prima della conclusione dellistruttoria il provvedimento che contiene il giudizio di compatibilità ambientale (ovvero lesclusione dalla procedura di VIA per le derivazioni sottoposte a verifica) rilasciato dallautorità preposta a seconda dei modelli di decentramento amministrativo adottati dalle due amministrazioni regionali.
3.2. Canoni demaniali e sovracanoni
Le Amministrazioni regionali si impegnano a definire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, unintegrazione relativa alle modalità di quantificazione e riparto di canoni e sovracanoni.
3.3 Vigilanza, polizia delle acque e disposizioni transitorie
La vigilanza sulla realizzazione delle opere e sullesercizio della derivazione spetta alle autorità concedenti competenti per territorio, che esercitano le funzioni di vigilanza previste della legislazione nazionale e regionale vigente sulla base dei modelli di decentramento amministrativo adottati dalle due amministrazioni regionali.
Laccertamento di eventuali irregolarità nella esecuzione delle opere e/o nellesercizio della derivazione può essere compiuto sia dallAutorità concedente sia dallAutorità cointeressata che, salvo accordi in sede locale, agiscono nel rispetto del proprio ambito territoriale di competenza. Lautorità che accerta eventuali irregolarità le comunica anche allAutorità cointeressata e, relativamente alle irregolarità verificate nel proprio territorio di competenza, adotta i provvedimenti del caso. Nel caso in cui lirregolarità accertata contempli ladozione di un provvedimento di decadenza dalla concessione lefficacia dello stesso è subordinata al raggiungimento dellintesa.
Ciascuna Regione provvede inoltre allaggiornamento del proprio catasto riguardante le concessioni di derivazione idriche; nel caso di derivazioni con opere e manufatti idraulici a scavalco tra le due Regioni deve essere assicurata la completa coerenza nelle rappresentazioni territoriali.
per la Regione Lombardia per la Regione Piemonte
Maurizio Bernardo Ugo Cavallera