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Bollettino Ufficiale n. 14 del 8 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 17-11927

Art. 89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112. Protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia per il rilascio dei provvedimenti amministrativi relativi alle derivazioni d’acqua pubblica che interessano le due Regioni

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di prendere atto della bozza di protocollo d’intesa di cui alla premessa, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante, tra l’Amministrazione della Regione Piemonte e quella della Regione Lombardia, inerente la definizione del percorso amministrativo da seguire nel caso di derivazioni d’acqua pubblica che interessino le due Regioni, da perfezionare con riferimento alla quantificazione e riparto di canoni e sovracanoni;

* di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione dell’intesa, allorquando la stessa sarà stata completata con la componente canoni demaniali,

* di delegare l’Assessore all’Ambiente Ugo Cavallera alla sottoscrizione dell’intesa,

* di dare mandato alla Direzione 24 Pianificazione delle Risorse Idriche l’attuazione del suddetto protocollo previa acquisizione, ove necessario, dei pareri da parte delle altre Direzioni regionali eventualmente cointeressate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

SCHEMA DI PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DELL’INTESA NEL CASO DI DERIVAZIONI DI INTERESSE INTERREGIONALE

Accordo tra le Regioni Lombardia e Piemonte in materia di derivazioni interregionali di cui all’art.89, comma 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Premesso che:

* con l’art. 89, del d.lgs.112/1998 sono state conferite alle regioni le funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazioni d’acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi;

* ai sensi del comma 2 dell’art. 89 del citato d.lgs.112/1998 le concessioni di derivazione di acque che interessino più regioni sono rilasciate d’intesa tra le regioni interessate;

* dal 22 febbraio 2001 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.p.c.m. 22 dicembre 2000, dalla quale decorre l’effettivo esercizio delle competenze conferite con l’art. 89 del d.lgs 112/98) le regioni Lombardia e Piemonte hanno assunto piena titolarità nella gestione del demanio idrico ed in tutte le procedure attinenti l’applicazione del r.d. 1775/1933 anche per le grandi derivazioni d’acqua;

* i limiti territoriali di Lombardia e Piemonte intersecano bacini idrografici comuni alle due regioni con corsi d’acqua che sono confine di regione (fiume Ticino) o che hanno il bacino idrografico posto a cavallo dei limite regionale (fiume Sesia e torrenti Agogna e Terdoppio):

* nell’area compresa tra i fiumi Sesia e Ticino, inclusa nel territorio di entrambe le regioni, è presente un reticolo idraulico superficiale naturale e artificiale fortemente integrato e correlato;

* nelle aree di confine vi è una naturale interconnessione delle falde idriche sotterranee che travalica i limiti amministrativi;

Considerato quindi che al fine di poter esercitare, in modo coerente e coordinato tra le due regioni, le funzioni di gestione del demanio idrico in particolare per quanto attiene l’utilizzo delle risorse idriche superficiali e sotterranee è necessario disporre di una procedura operativa condivisa;

Tutto ciò premesso e considerato

TRA LA REGIONE LOMBARDIA

E

LA REGIONE PIEMONTE

rappresentate dalle rispettive Giunte Regionali, ai fini dell’applicazione dell’art.89 comma 2, del d.lgs 112/1998, si conviene quanto segue:

1. DEFINIZIONI

E’ definita “Autorità concedente” quella territorialmente competente nel punto ove l’acqua viene sottratta dal corpo idrico anche se le opere ed i manufatti di derivazione interessano parzialmente l’altra regione, al rilascio dei provvedimenti decisori in ordine alle concessioni di derivazione d’acqua o alle autorizzazioni da rilasciarsi secondo la legislazione nazionale e regionale vigente.

E’ definita “Autorità cointeressata” quella competente nelle funzioni di gestione delle concessioni e delle autorizzazioni degli usi delle acque nel territorio della regione confinante, preposta all’emanazione del provvedimento di intesa.

E’ definita “Autorità procedente” quella competente all’istruttoria tecnico-amministrativa in ordine alle istanze di concessione o autorizzazione presentate, se diversa dall’autorità concedente (ovvero le strutture organizzative o degli Enti territoriali all’uopo preposti a seconda dei modelli di decentramento amministrativo adottati dalle due amministrazioni regionali).

L’articolazione delle competenze concernenti lo svolgimento delle funzioni di Autorità concedente procedente per quanto attiene l’uso delle acque è disciplinato nelle due regioni dalle seguenti disposizioni legislative:

* per la Regione Lombardia dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

* per la Regione Piemonte dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Sono definite “derivazioni d’interesse interregionale” quelle che soddisfano ai seguenti requisiti:

Corpi idrici superficiali:

* derivazioni di confine: le derivazioni grandi e piccole che prelevano da corpi idrici in un punto nel quale fungono da confine tra Regioni, ancorché l’opera di presa, le infrastrutture per il trasporto dell’acqua derivata, l’uso e l’eventuale restituzione o scarico siano situate sul territorio di un’unica Regione;

* derivazioni a scavalco: le derivazioni grandi e piccole i cui elementi caratterizzanti (opere di captazione, adduzione, uso e restituzione/scarico) sono localizzati a scavalco tra le due Regioni;

Corpi idrici sotterranei:

* le derivazioni grandi e piccole realizzate in prossimità del confine amministrativo interregionale e potenzialmente in grado di influenzare l’idrogeologia della regione confinante. Ai fini del presente protocollo si intendono tali le derivazioni situate all’interno di una fascia di 500 metri dal confine regionale che comportano l’estrazione di un volume annuo massimo superiore a 1.000.000 di mc. Al fine di verificare l’effettiva incidenza sul territorio dell’altra regione si procede come previsto dal successivo punto 2.1. ultimo capoverso. Sono, in ogni caso, considerate di interesse interregionale le derivazioni da acque sotterranee soggette alla valutazione d’impatto ambientale che soddisfano al criterio innanzi esposto.

2. PROCEDURE

2.1 Presentazione delle istanze

Tutte le istanze (nuova concessione, rinnovo, variante.) relative alle derivazioni da acque superficiali o sotterranee di interesse interregionale, dovranno essere indirizzate all’Amministrazione concedente sul cui territorio è ubicata l’opera di presa e inoltrate all’Autorità cui è demandata l’istruttoria tecnico amministrativa, se diversa dall’Autorità concedente.

L’istante, su invito dell’Autorità concedente (o procedente se diversa), è tenuto a trasmettere all’Autorità cointeressata un secondo originale dell’istanza e della relativa documentazione a corredo.

Relativamente ai procedimenti di concessione e/o autorizzazione già in corso di istruttoria in quanto relativi ad istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs 112/1998 all’allora competente amministrazione dello Stato, in sede di riavvio del procedimento l’autorità concedente in via principale provvede a avvisare l’autorità concedente dell’altra regione ed a trasmettere la documentazione del caso.

L’Autorità concedente, direttamente o tramite l’Autorità procedente si raccorda opportunamente con l’autorità cointeressata al fine di condurre un’istruttoria tecnica congiunta sull’istanza presentata ai fini del raggiungimento dell’intesa.

L’articolazione delle competenze concernenti lo svolgimento delle funzioni di Autorità concedente procedente per quanto attiene l’uso delle acque è disciplinato nelle due regioni dalle seguenti disposizioni legislative:

* per la Regione Lombardia dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;

* per la Regione Piemonte dalla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Nel caso di istanze di riconoscimento di titolarità (subingresso) o di rinuncia l’Autorità concedente adotta il provvedimento e lo comunica all’Autorità cointeressata entro 30 giorni dalla sua adozione.

La documentazione tecnica da allegare alle istanze nei casi di nuova concessione, rinnovo e variante, o comunque in tutti i casi in cui è richiesto il rilascio di un provvedimento autorizzatorio o concessorio è quella prevista dalla normativa vigente nella Regione dell’Autorità concedente.

Per quanto riguarda le istanze di derivazione d’acqua sotterranea di potenziale valenza interregionale, l’Autorità concedente, ricevuta l’istanza la trasmette all’autorità cointeressata che, ove ravvisi una possibile incidenza sul sistema idrogeologico del territorio di competenza, potrà chiedere l’avvio della procedura disciplinata dal presente accordo entro i successivi 30 giorni.

2.2 Avvio del procedimento istruttorio

L’Autorità concedente acquisisce l’istanza e la documentazione presentata a supporto della stessa, la trasmette all’autorità procedente, se diversa, la quale procede come segue:

* valuta, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, la ricevibilità dell’istanza, la completezza della documentazione tecnica allegata, accerta il versamento delle spese di istruttoria e del contributo idrografico ove richiesto (valuta la procedibilità), l’eventuale proposta di rigetto dell’istanza per irricevibilità è comunicata all’Autorità concedente cointeressata;

* individua la necessità di acquisire eventuali integrazioni rispetto alla documentazione tecnica pervenuta dandone comunicazione all’istante, previa l’acquisizione di eventuali richieste d’integrazione da parte dell’Autorità cointeressata;

* trasmette, per l’acquisizione dei pareri obbligatori preliminari, l’istanza all’Autorità di bacino del fiume Po e all’Autorità idraulica competente; in caso di parere negativo delle predette Autorità ne dà notizia all’Autorità cointeressata proponendo di procedere al rigetto dell’istanza. Analoga proposta potrà essere formulata qualora la richiesta derivazione si ponga in palese contrasto con le linee di pianificazione idrica regionali tale da rendere impossibile il raggiungimento dell’intesa.

2.3 Istruttoria

Concluso l’esame preliminare e la fase di avvio del procedimento di cui al precedente punto 2.2. l’Autorità procedente provvede:

* alla pubblicazione dell’istanza mediante avviso da effettuarsi secondo la disciplina vigente nella regione che conduce l’istruttoria;

* alla pubblicazione del progetto e della documentazione tecnica presentata a corredo dell’istanza mediante ordinanza da comunicarsi ai soggetti pubblici e privati interessati in relazione alla tipologia delle opere e dell’uso dell’acqua richiesto includendo,anche quelli indicati dall’Autorità cointeressata; con l’ordinanza di cui al punto precedente, a convocare, non prima di 30 giorni a decorrere dalla data di trasmissione della stessa, la visita locale d’istruttoria al fine di permettere che i soggetti interessati possano visionare la documentazione tecnica a corredo dell’istanza. La visita locale può assumere valore di conferenza dei servizi istruttoria ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. al fine acquisire i pareri, nulla osta osservazioni o opposizioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati in ordine alla derivazione richiesta. L’Autorità concedente cointeressata può chiedere una sola volta nel corso dell’istruttoria integrazioni alla documentazione tecnico-amministrativa prodotta ed è tenuta a farlo nell’ambito dei lavori della visita locale di istruttoria.

* a verificare, in sede di visita locale, lo stato dei luoghi della derivazione, ad acquisire i pareri, le osservazioni ed eventuali opposizioni ed a trasmetterli al richiedente per le contro deduzioni, nonché all’Autorità cointeressata.

* a valutare le eventuali osservazioni ed opposizioni, tenendo conto anche delle contro deduzioni del titolare dell’istanza, e a redigere la relazione di istruttoria e lo schema del disciplinare di concessione, contenente le prescrizioni e le cautele con le quali deve essere attuata ed esercita la derivazione richiesta comprensive:

- della determinazione, per le derivazioni da corpo idrico superficiale, del valore del Deflusso Minimo Vitale;

- delle indicazioni relative all’installazione degli strumenti di misura delle portate derivate;

- delle eventuali cautele per l’esercizio e la vigilanza per gli sbarramenti di ritenuta di competenza regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti;

- delle prescrizioni necessarie alla tutela della fauna ittica;

- della determinazione della durata concessione e della quantificazione del relativo canone demaniale.

2.4 Conclusione dell’istruttoria e raggiungimento dell’intesa

L’Autorità concedente trasmette tutta la documentazione relativa all’istruttoria (atti istruttori comprensivi della relazione di istruttoria, dello schema del disciplinare di concessione e della bozza del provvedimento di concessione/autorizzazione) all’Autorità cointeressata per un esame tecnico congiunto che dovrà concludersi, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, mediante l’espressione di una condivisione in linea tecnica (intesa tecnica) del contenuto del disciplinare e del provvedimento da formalizzare con nota scritta.

Sulla base delle valutazioni effettuate in sede di “intesa tecnica” sarà predisposto lo schema definitivo del disciplinare sul quale acquisire, nei casi previsti per legge e secondo le discipline proprie delle Autorità concedenti, l’eventuale parere dell’Organo Tecnico Consultivo.

Lo schema definitivo del disciplinare di concessione, già sottoscritto dal legale rappresentante della ditta titolare dell’istanza, sarà trasmesso all’Autorità cointeressata che esprimerà l’intesa mediante l’assunzione di un provvedimento decisorio.

L’Autorità concedente provvede a emettere il provvedimento decisorio definitivo con il quale, richiamando il provvedimento di intesa approva il disciplinare e ne dispone la successiva pubblicazione secondo le modalità vigenti in entrambe le regioni.

3. DISPOSIZIONI SPECIALI

3.1 Istanze soggette alle procedure di Verifica/VIA

Nel caso di derivazioni sottoposte alla valutazione di impatto ambientale è effettuata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio cui compete l’emissione del relativo giudizio di compatibilità ambientale, le Autorità concedenti sono tenute ad acquisire, prima della conclusione dell’istruttoria, il provvedimento ministeriale che contiene il giudizio di compatibilità ambientale.

Nel caso in cui l’autorizzazione o la concessione da rilasciarsi a norma della legislazione nazionale e regionale vigente riguarda derivazioni, progetti e opere per le quali è prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale “regionale” a termini del d.p.r. 12/04/1996 le Autorità concedenti sono tenute ad acquisire prima della conclusione dell’istruttoria il provvedimento che contiene il giudizio di compatibilità ambientale (ovvero l’esclusione dalla procedura di VIA per le derivazioni sottoposte a verifica) rilasciato dall’autorità preposta a seconda dei modelli di decentramento amministrativo adottati dalle due amministrazioni regionali.

3.2. Canoni demaniali e sovracanoni

Le Amministrazioni regionali si impegnano a definire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, un’integrazione relativa alle modalità di quantificazione e riparto di canoni e sovracanoni.

3.3 Vigilanza, polizia delle acque e disposizioni transitorie

La vigilanza sulla realizzazione delle opere e sull’esercizio della derivazione spetta alle autorità concedenti competenti per territorio, che esercitano le funzioni di vigilanza previste della legislazione nazionale e regionale vigente sulla base dei modelli di decentramento amministrativo adottati dalle due amministrazioni regionali.

L’accertamento di eventuali irregolarità nella esecuzione delle opere e/o nell’esercizio della derivazione può essere compiuto sia dall’Autorità concedente sia dall’Autorità cointeressata che, salvo accordi in sede locale, agiscono nel rispetto del proprio ambito territoriale di competenza. L’autorità che accerta eventuali irregolarità le comunica anche all’Autorità cointeressata e, relativamente alle irregolarità verificate nel proprio territorio di competenza, adotta i provvedimenti del caso. Nel caso in cui l’irregolarità accertata contempli l’adozione di un provvedimento di “decadenza” dalla concessione l’efficacia dello stesso è subordinata al raggiungimento dell’intesa.

Ciascuna Regione provvede inoltre all’aggiornamento del proprio catasto riguardante le concessioni di derivazione idriche; nel caso di derivazioni con opere e manufatti idraulici a scavalco tra le due Regioni deve essere assicurata la completa coerenza nelle rappresentazioni territoriali.

per la Regione Lombardia    per la Regione Piemonte
Maurizio Bernardo    Ugo Cavallera