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Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2004, n. 67-12094
Agenzia regionale per i servizi sanitari: Provvedimenti
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1. di sospendere gli effetti della D.G.R. n. 46 - 11709 del 9 febbraio 2004, dindizione del pubblico avviso per lacquisizione della disponibilità alla nomina a direttore generale dellAgenzia regionale per i servizi sanitari (Aress), conservando comunque lefficacia delle disponibilità alla candidatura ed i curriculum acquisiti;
2. di nominare commissario dellAgenzia regionale per i servizi sanitari regionali, per un periodo non superiore ad un anno, la dott.ssa Maria Renata Paola Ranieri (omissis), che figura tra quanti hanno manifestato la disponibilità alla nomina a direttore generale dellAgenzia;
3. di attestare che laccettazione della nomina di cui al precedente punto, da parte della dott.ssa Maria Renata Paola Ranieri, comporta la consensualmente risoluzione del contratto con la medesima stipulato in data 30 aprile 2003, repertorio n. 7980;
4. di affidare al commissario i poteri connessi alla responsabilità organizzativa e gestionale dellAgenzia regionale per i servizi sanitari regionali, anche in relazione agli obiettivi che saranno individuati nel Piano di attività e di spesa di cui al successivo punto 4, ivi compresa ladozione degli atti a rilevanza esterna relativi alla gestione delle attività e dei servizi dellente, dellentrata e della spesa;
5. di affidare al commissario lincarico di predisporre, entro 30 giorni dallinsediamento, il Piano di attività e di spesa dellAress, relativo al periodo di mandato, che sarà approvato dalla Giunta regionale entro i successivi trenta giorni, sentito lUfficio di presidenza del Co. Re. S. A.;
6. di affidare al commissario il particolare incarico di predisporre - attraverso unanalisi comparata dei diversi modelli di organismi con funzioni consultive, simili per attribuzioni, costituiti presso le altre regioni, nonché della loro evoluzione - uno specifico documento sulle alternative percorribili, sia per quanto riguarda lattribuzione delle competenze che la forma organizzativa, delle funzioni esercitate dagli organismi in premessa citati;
7. di riconoscere al commissario il trattamento economico previsto dallarticolo 7, comma 3, lettera b) della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10, così come definito dalla D.G.R. 99-10265 del 1° agosto 2003;
8. di approvare lallegato A), titolato Contratto di prestazione dopera intellettuale del commissario dellAress che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
9. di stabilire che il commissario si avvalga nellordinaria amministrazione e nello svolgimento delle attività di due sub commissari, di cui uno a prevalente competenza amministrativa, e uno a prevalente carattere scientifico sanitario;
10. di individuare il dott. Giorgio Lucco, (omissis) ed il prof. Roberto Russo, (omissis), sub commisari dellAress, rispettivamente a prevalente competenza amministrativa e a prevalente carattere scientifico sanitario;
11. di affidare ai sub commissari il compito di coadiuvare il commissario nella gestione e nello svolgimento delle attività dellAgenzia regionale per i servizi sanitari regionali, relativamente alle attribuzioni ed agli incarichi ad esso demandati, svolgendo lattività, nellambito delle linee dindirizzo e delle determinazioni contenute nel Piano annuale dattività e di spesa;
12. di riconoscere ai sub commissari il trattamento economico previsto dallarticolo 9, comma 4 della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10, nella misura massima di quanto stabilito per i direttori sanitario ed amministrativo delle ASR, così come definito dalla D.G.R. 99-10265 del 1° agosto 2003;
13. di approvare lallegato B), titolato Contratto di prestazione dopera intellettuale dei sub commissari dellAress che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
14. di porre a carico del bilancio dellAgenzia regionale per i servizi sanitari regionali gli oneri economici relativi al presente provvedimento;
15. di stabilire che:
a) la Regione e le Aziende sanitarie regionali di cui il commissario o i sub commisari siano dipendenti, fermo restando quanto in premessa indicato, collochino in aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del posto i medesimi,
b) il periodo di aspettativa sia considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza,
c) le suddette amministrazioni provvederanno ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per lincarico conferito nei limiti dei massimali di cui allarticolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto lonere da esse complessivamente sostenuto allAgenzia regionale per i servizi sanitari regionali, la quale procederà al recupero della quota a carico dellinteressato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)