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Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2004, n. 67-12094

Agenzia regionale per i servizi sanitari: Provvedimenti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di sospendere gli effetti della D.G.R. n. 46 - 11709 del 9 febbraio 2004, d’indizione del pubblico avviso per l’acquisizione della disponibilità alla nomina a direttore generale dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari (Aress), conservando comunque l’efficacia delle disponibilità alla candidatura ed i curriculum acquisiti;

2. di nominare commissario dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari regionali, per un periodo non superiore ad un anno, la dott.ssa Maria Renata Paola Ranieri (omissis), che figura tra quanti hanno manifestato la disponibilità alla nomina a direttore generale dell’Agenzia;

3. di attestare che l’accettazione della nomina di cui al precedente punto, da parte della dott.ssa Maria Renata Paola Ranieri, comporta la consensualmente risoluzione del contratto con la medesima stipulato in data 30 aprile 2003, repertorio n. 7980;

4. di affidare al commissario i poteri connessi alla responsabilità organizzativa e gestionale dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari regionali, anche in relazione agli obiettivi che saranno individuati nel Piano di attività e di spesa di cui al successivo punto 4, ivi compresa l’adozione degli atti a rilevanza esterna relativi alla gestione delle attività e dei servizi dell’ente, dell’entrata e della spesa;

5. di affidare al commissario l’incarico di predisporre, entro 30 giorni dall’insediamento, il Piano di attività e di spesa dell’Aress, relativo al periodo di mandato, che sarà approvato dalla Giunta regionale entro i successivi trenta giorni, sentito l’Ufficio di presidenza del Co. Re. S. A.;

6. di affidare al commissario il particolare incarico di predisporre - attraverso un’analisi comparata dei diversi modelli di organismi con funzioni consultive, simili per attribuzioni, costituiti presso le altre regioni, nonché della loro evoluzione - uno specifico documento sulle alternative percorribili, sia per quanto riguarda l’attribuzione delle competenze che la forma organizzativa, delle funzioni esercitate dagli organismi in premessa citati;

7. di riconoscere al commissario il trattamento economico previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera b) della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10, così come definito dalla D.G.R. 99-10265 del 1° agosto 2003;

8. di approvare l’allegato A), titolato “Contratto di prestazione d’opera intellettuale del commissario dell’Aress” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

9. di stabilire che il commissario si avvalga nell’ordinaria amministrazione e nello svolgimento delle attività di due sub commissari, di cui uno a prevalente competenza amministrativa, e uno a prevalente carattere scientifico sanitario;

10. di individuare il dott. Giorgio Lucco, (omissis) ed il prof. Roberto Russo, (omissis), sub commisari dell’Aress, rispettivamente a prevalente competenza amministrativa e a prevalente carattere scientifico sanitario;

11. di affidare ai sub commissari il compito di coadiuvare il commissario nella gestione e nello svolgimento delle attività dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari regionali, relativamente alle attribuzioni ed agli incarichi ad esso demandati, svolgendo l’attività, nell’ambito delle linee d’indirizzo e delle determinazioni contenute nel Piano annuale d’attività e di spesa;

12. di riconoscere ai sub commissari il trattamento economico previsto dall’articolo 9, comma 4 della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10, nella misura massima di quanto stabilito per i direttori sanitario ed amministrativo delle ASR, così come definito dalla D.G.R. 99-10265 del 1° agosto 2003;

13. di approvare l’allegato B), titolato “Contratto di prestazione d’opera intellettuale dei sub commissari dell’Aress” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

14. di porre a carico del bilancio dell’Agenzia regionale per i servizi sanitari regionali gli oneri economici relativi al presente provvedimento;

15. di stabilire che:

a) la Regione e le Aziende sanitarie regionali di cui il commissario o i sub commisari siano dipendenti, fermo restando quanto in premessa indicato, collochino in aspettativa senza assegni e con diritto al mantenimento del posto i medesimi,

b) il periodo di aspettativa sia considerato utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza,

c) le suddette amministrazioni provvederanno ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da esse complessivamente sostenuto all’Agenzia regionale per i servizi sanitari regionali, la quale procederà al recupero della quota a carico dell’interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)