Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004

Codice 16.3
D.D. 22 dicembre 2003, n. 243

Reg. (CE) 1260/99 - DOCUP 2000/6 - Misura 2.3 ob. 2 “Completamento e sviluppo di strutture insediative per il sistema economico”. a) Ammissione a finanziamento interventi in lista d’attesa relativi al primo ambito temporale nonché di interventi proposti a finanziamento in ambiti temporali successivi; b) approvazione lista temporali successivi

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di approvare la graduatoria degli interventi pervenuti negli ambiti temporali compresi tra il 15/7/2002 e il 28/10/2003 riconducibili alla misura 2.3 “Completamento e sviluppo di strutture insediative per il sistema economico” . Docup 2000/2006, localizzati in aree phasing out, così come specificati nell’allegato parte integrante della presente determinazione.

- Di ammettere a finanziamento gli interventi rubricati con posizione in graduatoria dal n. “1" in graduatoria, nell’elencato allegato, con le seguenti specificazioni e condizioni:

a) gli interventi sono finanziati con riserva di specificare, in occasione di successiva, formale comunicazione, la configurazione dell’intervento ammesso a finanziamento e le eventuali limitazioni e prescrizioni speciali cui il soggetto beneficiario dovrà attenersi;

b) il finanziamento a valere sul Docup, indicato a fianco di ciascun intervento, si intende quale finanziamento teorico provvisorio in quanto:

- è stato quantificato includendo l’aliquota di premialità stabilita per il caso in cui l’intervento rispetti il cronorogramma di realizzazione e di spesa che verrà successivamente definito; l’aliquota di premialità sarà disapplicata ove si verifichi il mancato rispetto di tale cronoprogramma, con conseguente riduzione del finanziamento concesso;

- è stato quantificato in via provvisoria, in attesa di procedere alla verifica dell’ammontare delle entrate nette presunte (margine lordo di autofinanziamento) di cui all’art. 29.4 Reg. CE 1260/99;

- è stato quantificato con riferimento al quadro economico risultante dalla progettazione definitiva, per cui dovrà essere rideterminato,. In sede di redazione del quadro economico finale, sia in dipendenza della progettazione esecutiva che di eventuali ribassi d’asta sia nel caso in cui si evidenzino, per effetto di ulteriore disaggregazione delle attuali voci di costo, spese in tutto od in parte non ammissibili ovvero spese inizialmente ammesse in misura che si rilevi non conforme alle prescrizioni del Bando;

c) potranno essere revocati in qualunque tempo, ove si accerti la violazione dei regolamenti comunitari, delle norme di legge e delle prescrizioni contenute nel Complemento di Programmazione, nel bando, nel provvedimento di ammissione a finanziamento e nella determinazione n. 55/2003 o che saranno successivamente emanate per la gestione, la rendicontazione ed il controllo degli interventi finanziati.

- Di dichiarare gli interventi rubricati dal n. “2" al n. ”8" nell’allegato elenco, ammissibili a finanziamento ma non finanziati, per esaurimento delle risorse che costituiscono attualmente la dotazione finanziaria della misura; tali interventi vengono collocati in lista di attesa con riserva di deliberarne l’ammissione a finanziamento - parziale o totale - ove successivamente si rendano disponibili risorse sulla dotazione della misura.

- Di acquisire, dai soggetti proponenti/attuatori dell’intervento, ad avvenuta comunicazione ai medesimi della presente determinazione, le informazioni (in forma di autodichiarazione confermata da un dottore commercialista) in ordine all’entità dei costi e dei ricavi presunti imputabili all’intervento, ai fini della determinazione del margine lordo di autofinanziamento, subordinando a tale preliminare verifica l’erogazione di qualsiasi quota del contributo.

- Di stabilire che, nelle fattispecie di investimenti generatori di entrate nette consistenti, si procederà alla rideterminazione del contributo concesso applicando una riduzione all’aliquota di partecipazione del FESR in conformità a quanto stabilito nella proposta nazionale “versione 7" sull’applicazione dell’art. 29.4 Reg. CE 1260/99, inoltrata alla Commissione Europea il 27/6/2003 prot. 21270.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto

Allegato