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Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 11 febbraio 2004, n. 27

Approvazione del manuale per l’esecuzione dei lavori in economia

(omissis)

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell’Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

(omissis)

Il n. 5) dell’o.d.g. reca: Approvazione del manuale per l’esecuzione dei lavori in economia.

Visto l’art. 46 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 2002 n. 221-3083 (di seguito denominato anche Regolamento) che disciplina le spese in economia;

Ricordato che ai sensi del Regolamento possono eseguirsi in economia i lavori di riparazione e manutenzione dei locali entro i limiti di somma stabiliti con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, nonché, senza limiti di spesa:

1. tutte le provviste e i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l’esecuzione nel termine previsto dal contratto rescisso o risolto;

2. le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento ed accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali non è possibile avvalersi della facoltà d’imporne l’esecuzione;

3. i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

Atteso che, ai sensi dell’art. 46 comma 3 del Regolamento, le procedure e le modalità per l’esecuzione delle spese in economia sono previste nei manuali;

Richiamati gli artt. 3 e 4 del Regolamento che dispongono che i manuali operativi siano adottati dall’Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione, nel rispetto dei criteri e principi fondamentali che informano la materia, quali la programmazione dell’attività, la trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità degli atti e delle procedure, la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa;

Ritenuto, pertanto, necessario per dare attuazione al Regolamento e poter così semplificare le procedure per l’espletamento di lavori di ordinaria amministrazione e di modesta entità economica, predisporre uno specifico manuale ove siano dettagliatamente disciplinati i modi di esecuzione dei lavori in economia, i procedimenti di scelta del cottimista, gli elementi costitutivi degli atti amministrativi e contabili;

Visto il manuale operativo per l’esecuzione dei lavori in economia redatto dai competenti uffici della Direzione Amministrazione e Personale allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che sono eseguibili in economia, in deroga alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, i lavori di modesta entità economica non programmabili e attinenti all’ordinaria gestione e manutenzione degli immobili in uso al Consiglio regionale, nonché interventi urgenti ed indifferibili per il mantenimento della funzionalità dei locali e il rispetto delle normativa sulla sicurezza;

Rilevato, inoltre, che di regola la scelta del cottimista è preceduta da indagine di mercato rivolta ad almeno tre imprese in possesso di idonei requisiti per i lavori da eseguire e che è vietato l’artificioso frazionamento degli interventi finalizzato all’elusione della normativa a garanzia dei principi di concorrenza e parità di trattamento;

Rilevato, altresì, opportuno per i microinterventi d’importo non superiore a 5.000 Euro la semplificazione degli atti amministrativi e contabili ricorrendo anche alle procedure del fondo economale;

Dato che per tutto quanto non espressamente previsto dal manuale si applicano la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i. (legge quadro sui lavori pubblici), il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (regolamento di attuazione della, legge quadro) le vigenti disposizioni regionali nazionali e comunitarie in materia di lavori pubblici e contratti della Pubblica Amministrazione;

Ritenuto, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del Regolamento e in conformità con le soglie già previste per la trattativa privata dall’art. 45 del Regolamento, di autorizzare la spesa per lavori in economia con i seguenti limiti d’importo al netto, dell’IVA:

- Euro 200.000 per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta e per l’affidamento del cottimo fiduciario, previo espletamento di indagine di mercato,

- Euro 50.000 per l’affidamento diretto di cottimi;

Ritenuto inoltre, di autorizzare la spesa per lavori in economia senza limiti d’importo per gli interventi di urgenza e somma urgenza, nonché per i lavori indicati all’art. 46 comma 2 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile;

Ritenuto, altresì, ai sensi dell’art. 22, ultimo comma, del Regolamento, di autorizzare - per le tipologie di lavori indicate all’art. 3 del Manuale eseguibili in economia - la spesa mediante il fondo economale entro il limite Euro 5.000 per ciascun intervento;

Tutto ciò premesso

L’Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il manuale operativo per l’esecuzione dei lavori in economia previsto all’art. 46 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale);

2. di autorizzare la spesa per lavori in economia con i seguenti limiti d’importo al netto dell’IVA:

- Euro 200.000 per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta e per l’affidamento del cottimo fiduciario, previo espletamento di indagine di mercato,

- Euro 50.000 per l’affidamento diretto di cottimi;

3. di autorizzare la spesa per lavori in economia senza limiti d’importo per gli interventi di urgenza e somma urgenza, nonché per i lavori indicati all’art. 46 comma 2 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile;

4. di autorizzare, per le tipologie di lavori indicate all’art. 3 del Manuale eseguibili in economia, la spesa mediante il fondo economale entro il limite di Euro 5.000 per ciascun intervento.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Manuale operativo
per l’esecuzione dei lavori in economia

Approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27 dell’11.2.2004

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. Il presente manuale operativo disciplina, ai sensi dell’art. 46, comma 3 del Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale approvato con D.C.R. 29 gennaio 2002 n. 221-3083, l’esecuzione in economia dei lavori di competenza del Consiglio regionale del Piemonte.

2. Gli importi indicati nel presente manuale si intendono IVA esclusa.

3. Possono essere eseguiti in economia I lavori di cui all’art. 3 d’importo non superiore 200.000 Euro; tale limite può essere superato quando i predetti, interventi siano disposti in caso di urgenza e di somma urgenza.

4. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l’importo:

a. tutte le provviste e i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l’esecuzione nel termine previsto dal contratto rescisso o risolto;

b. le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento ed accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali non è possibile avvalersi della facoltà d’imporne l’esecuzione;

c. i lavori di completamento e riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.

5. È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi che abbiano carattere unitario.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente manuale, si intendono per:

a. amministrazione diretta l’esecuzione di lavori previsti nel presente manuale ad opera del personale dipendente del Consiglio regionale impiegando materiali, mezzi, e quant’altro occorra, di proprietà della stazione appaltante o in uso alla medesima;

b. cottimo la procedura negoziata adottata per l’affidamento dei lavori previsti nel presente manuale, per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l’intervento di un imprenditore individuato secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.

c. lavori di manutenzione tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o ripristinare la funzione che i locali o gli impianti sono preordinati a svolgere. Tali lavori possono altresì ricomprendere anche l’esecuzione di nuovi lavori purchè questi assumano rilievo economico inferiore al 50% dell’importo complessivo dell’intervento.

d. Responsabile del procedimento il dipendente del Consiglio regionale cui è attribuita la diretta responsabilità e vigilanza di tutte le fasi della realizzazione dei lavori in economia.

e. Dirigente competente il Responsabile apicale della struttura competente in materia di gestione delle risorse e del patrimonio, attualmente denominata Direzione amministrazione e personale del Consiglio regionale.

Art. 3

Tipologia di lavori

1. Possono eseguirsi in economia le seguenti tipologie di lavori:

a. interventi di manutenzione sui locali utilizzati dal Consiglio regionale e dai Gruppi consiliari, tra i quali si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizzazione e/o manutenzione di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie degli edifici;

- realizzazione e/o manutenzione di quadri di distribuzione di linee elettriche MT-BT-FM e messa a terra;

- riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compresi portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti;

- realizzazione e/o manutenzione di servizi igienici e relativa funzionalità, comprese le modifiche per i portatori di handicap;

- realizzazione e/o manutenzione di pavimentazioni in qualsiasi materiale, compresi i rispettivi sottofondi ed opere annesse;

- realizzazione e/o manutenzione di coperture ed impermeabilizzazioni di tetti e pareti controterra;

- realizzazione e/o manutenzione di opere edili ed affini;

- lavori di manutenzione o di mantenimento di ascensori e montacarichi, comprese le verifiche per l’esercizio;

- ripristino di locali e uffici a causa di allagamenti accidentali o cedimenti strutturali e crolli;

- installazione di nuove utenze (luce, gas, acqua, telefono, trasmissione dati);

- manutenzione di aree verdi compresi taglio dell’erba, potatura, raccolta foglie;

b. interventi non programmabili per l’adeguamento normativo degli ambienti e il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, compresa la bonifica da sostanze nocive alla salute;

c. studi, indagini, rilievi, sondaggi, esplorazioni che si rendano necessari ai fini della compilazione di progetti o nel corso dell’esecuzione di lavori, qualora l’appaltatore non sia tenuto ad effettuarli.

Art. 4

Modi di esecuzione

1. I lavori di cui al presente manuale possono essere eseguiti:

a. in amministrazione diretta;

b. per cottimi;

c. con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 5

Lavori in amministrazione diretta

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue i lavori per mezzo di proprio personale.

2. Il Responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.

Art. 6

Modalità di scelta del cottimista

1. L’affidamento dei lavori per cottimi è preceduto da indagine di mercato condotta dal Responsabile del procedimento mediante lettera inviata ad almeno tre imprese in possesso di idonei requisiti per i lavori da eseguire.

2. La lettera d’invito contiene di norma almeno i seguenti elementi:

a. l’oggetto della prestazione;

b. le condizioni di esecuzione;

c. il termine di esecuzione dei lavori;

d. le modalità di pagamento.

3. Per la ricerca di mercato si può ricorrere all’ausilio di strumenti telematici.

4. La scelta del cottimista è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.

5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione l’entità dei lavori da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all’anno finanziario, si procede con le modalità indicate al comma 1 all’acquisizione di preventivi per il periodo di tempo previsto. Il cottimista dà esecuzione al contratto in conformità a singole ordinazioni, man mano che il bisogno si verifichi, nel rispetto dei limiti di spesa.

6. Per gli interventi di importo non superiore a 50.000 Euro, si può procedere ad affidamento diretto, sulla base di idoneo preventivo-offerta scritto, ad imprese individuate dal Responsabile del procedimento.

7. Per interventi da eseguirsi in circostanze di urgenza e somma urgenza e per i lavori previsti all’art. 1 comma 4 lett. b) e c), si può procedere all’affidamento diretto senza limiti d’importo.

Art. 7

Lavori di urgenza

1. Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale compilato dal Responsabile del procedimento, in cui, sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

3. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Dirigente competente per l’impegno della spesa e l’autorizzazione dei lavori.

Art. 8

Interventi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del relativo verbale, la immediata esecuzione degli interventi entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. Il verbale di somma urgenza, corredato della valutazione estimativa degli interventi disposti ai sensi del comma 1 e di quelli ulteriori, eventualmente necessari, è immediatamente trasmesso al Dirigente competente che provvede all’impegno della spesa e all’approvazione dei lavori.

3. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non sia approvato dal Dirigente competente, si procede alla liquidazione delle spese limitatamente alle parti di lavoro realizzate.

Art. 9

Atto di cottimo

1. L’atto di cottimo deve indicare:

a. l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;

b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;

c. le condizioni di esecuzione;

d. il termine di esecuzione dei lavori;

e. le modalità di pagamento;

f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista.

2. L’atto di cottimo si perfeziona mediante stipulazione di scrittura privata o scambio di lettere secondo l’uso del commercio.

3. L’atto di cottimo per importi non superiori a 5.000 Euro può essere emanato con lettera d’ordine sottoscritta in calce per accettazione dal cottimista.

4. L’atto di cottimo è sottoscritto dal Dirigente competente o, in caso di assenza o impedimento, dal suo vicario.

Art. 10

Garanzie

1. A garanzia dell’esecuzione dei lavori il cottimista deve prestare cauzione di valore pari al 10% dell’importo degli stessi.

2. La cauzione, da prestarsi con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

3. Il cottimista, prima della consegna dei lavori, deve trasmettere al responsabile del procedimento le polizze assicurative previste dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

4. Si può prescindere dalla cauzione e dalle assicurazioni per i lavori d’importo non superiore a 5.000 Euro affidati ad imprese di notoria solidità.

Art. 11

Esecuzione dei lavori

1. Il Responsabile del procedimento è responsabile della corretta esecuzione dei lavori e della loro contabilizzazione, nonchè del contenimento della spesa entro il limite autorizzato.

2. In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori o di inadempimento contrattuale imputabile al cottimista, si applicano le penali previste nel contratto di cottimo, previa contestazione scritta, da parte del Responsabile del procedimento, degli addebiti mossi all’impresa.

3. In caso di inadempimento grave, il Dirigente competente può, previa contestazione scritta degli addebiti, procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, e fatto salvo l’eventuale ulteriore risarcimento del danno.

4. Ove, durante l’esecuzione, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta al Dirigente competente una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

5. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

Art. 12

Contabilità e verifica dei lavori

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati dal Direttore dei lavori con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

2. Il Direttore dei lavori provvede a verificare la corretta esecuzione del cottimo e a redigere il certificato di regolare esecuzione. Si applica in materia la normativa vigente.

3. Nel caso di lavori di importo non superiore a 5.000 Euro, in deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo, è sufficiente che il Direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti per convalidare la correttezza dei prezzi applicati e la regolarità dell’esecuzione.

Art. 13

Inadempimento di contratti di cottimo

1. In caso di inadempimento del cottimista la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Dirigente competente, su proposta motivata del Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

Art. 14

Impegno, liquidazione e pagamento

2. L’impegno, la liquidazione e il pagamento dei lavori in economia avvengono secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. In deroga al comma 1, per i lavori in economia d’importo non superiore a 5.000 Euro si applicano le procedure contabili della cassa economale.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente manuale si applicano le vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici e contratti della Pubblica amministrazione.


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)