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Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 41-11889

Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 29. Ordine del Giorno del Consiglio Regionale n. 1058 del 9/9/1999. Criteri per l’assegnazione delle risorse alle Comunità Montane per l’anno 2004

A relazione dell’Assessore Vaglio:

Visto l’art.9 della l. 2 luglio 1999, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si definisce che le Comunità Montane svolgono le proprie funzioni e raggiungono le proprie finalità attraverso l’attuazione dei piani pluriennali, dei programmi operativi annuali e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna;

visto l’art. 29 della citata legge 16/99 con il quale si stabilisce che la Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati dalle Comunità Montane coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico - sociale , demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale;

visto l’Ordine del Giorno del Consiglio regionale n. 1058 del 9/9/1999, con il quale si impegna la Giunta Regionale a prevedere uno specifico finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la Montagna da destinare all’art. 29 della l.r. 16/99, riservandone la dotazione finanziaria alle Comunità Montane , in tutto o in parte escluse dalla zonizzazione obiettivo 2, nella cui area, inclusi o non inclusi i Comuni parzialmente montani, venga riscontrata la conformità ai parametri che determinino l’eligibilità all’obiettivo 2;

vista la D.G.R. n. 41 - 40 del 15/5/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 61 - 5599 del 19/3/2002, che individua le zone eligibili per il finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la montagna sulla base di quanto indicato nel citato Ordine del Giorno del Consiglio Regionale e riporta in allegato l’elenco delle zone eligibili, raggruppate per comunità montana di appartenenza ;

vista la legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 di modifica della legge regionale 2 luglio 1999, n.16, testo unico delle Leggi sulla Montagna, con la quale si è provveduto, tra l’altro , al riordino del territorio delle Comunità Montane , suddividendo il territorio in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000 ed in particolare in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale;

preso atto della necessità di aggiornare l’allegato “A” alla citata D.G.R. n. 41 - 40, come modificato dalla successiva D.G.R. 61 - 5599 del 19/3/2002, tenuto conto del riordino così disposto dalla l. r. 19/03, che ha prodotto modificazioni nella composizione territoriale di alcune comunità montane e la formazione di nuove realtà locali e sulla base della zonizzazione del territorio eligibile al finanziamento aggiuntivo al fondo regionale per la montagna, sulla base di specifiche parametrazioni interessanti i territori delle comunità montane , in tutto o in parte esclusi dalla zonizzazione obiettivo 2, nella cui area , inclusi o non inclusi i Comuni parzialmente montani, sia stata riscontrata la conformità ai parametri che hanno determinato l’eligibilità all’obiettivo 2, ;

preso atto del parere espresso all’unanimità dai Presidenti delle Comunità montane interessate nel corso dell’incontro tenutosi in data 15/12/2003 nel quale si propone che le risorse disponibili per l’anno 2004 siano assegnate alle Comunità Montane per il 70% sulla base dell’estensione del territorio eligibile e per il 30% sulla base della popolazione residente;

ritenuto che le risorse disponibili per l’anno 2004 debbano essere assegnate alle Comunità Montane per il 70% in proporzione diretta all’estensione del territorio eligibile individuato con la citata D.G.R. n. 41 - 40 del 15/5/2000, come modificato con D.G.R. n. 61 - 5599 del 19/3/2002, tenuto conto delle modificazioni apportate della legge regionale 22 luglio 2003 , n. 19 come esplicitate nell’allegato “A” alla presente deliberazione e per il 30% in proporzione diretta alla popolazione residente in tali territori;

ritenuto che le Comunità montane debbano presentare entro il 30 giugno 2004 progetti definitivi per la realizzazione di opere coerenti con le finalità di cui al citato art. 29 della L.R. 16/99 che prevedano il concorso regionale al finanziamento nei limiti delle risorse loro assegnate secondo il criterio sopra descritto;

ritenuto che l’istruttoria dei progetti di cui al punto precedente debba essere conclusa entro il 30 settembre 2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

sulla base di quanto considerato in premessa,

1 - di assegnare alle Comunità Montane le risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui all’Ordine del Giorno del Consiglio regionale n. 1058 del 9/9/1999 per il 70% in proporzione diretta all’estensione del territorio eligibile individuato con D.G.R. n. 41 - 40 del 15/5/2000, come modificato con D.G.R. n. 61 - 5599 del 19/3/2002, tenuto conto delle modificazioni apportate dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, come esplicitate nell’allegato “A” alla presente deliberazione e per il 30% in proporzione diretta alla popolazione residente in tali territori;

2 - le Comunità montane nel cui territorio siano comprese zone eligibili al finanziamento, presentano alla Regione Piemonte entro il 30 giugno 2004 progetti, i cui interventi siano localizzati o abbiano ricaduta prevalente nelle zone eligibili, finalizzati alla realizzazione di opere coerenti con le finalità di cui all’art. 29 della L.r. 2 luglio 1999, n. 16, che prevedano il concorso regionale al finanziamento nei limiti delle risorse loro assegnate secondo il criterio sopra descritto.

3 - l’istruttoria dei progetti di cui al punto 2 dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

QUADRO “ A ”

Provincia di Cuneo

Comunità Montana    Territorio eligibile

Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana    Limitatamente ai Comuni di Cigliè e Rocca Cigliè

Alta Langa    L’intero territorio ad esclusione dei Comuni di Camerana, Mombarcaro e Trezzo Tinella

Valli Po, Bronda e Infernotto    Limitatamente ai Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Oncino, Ostana,
    Paesana, Envie e Revello

Valle Maira    L’intero territorio

Valle Stura    L’intero territorio

Valli Gesso e Vermenagna     L’intero territorio

Valli Monregalesi    L’intero territorio, ad esclusione del Comune di Niella Tanaro

Valle Varaita    Limitatamente al Comune di Costigliole Saluzzo

Della Bisalta    Limitatamente ai Comuni di Boves , Chiusa Pesio e Peveragno

Provincia di Torino

Valli Chisone e Germanasca    Limitatamente al Comune di Pragelato

Valli di Lanzo    L’intero territorio

Valli Orco e Soana    L’intero territorio

Val Chiusella    Limitatamente ai Comuni di Issiglio e Vidracco

Provincia di Verbania

Alto Verbano    L’intero territorio ad esclusione dei Comuni di Cannero Riviera e Trarego Viggiona

Provincia di Vercelli

Comunità Montana    Territorio eligibile

Valsesia    Limitatamente ai Comuni di Borgosesia, Breia, Cellio, Quarona e Valduggia

Provincia di Biella

Alta Valle Elvo    L’intero territorio ad esclusione del Comune di Zubiena