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Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 41-11889
Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 16, art. 29. Ordine del Giorno del Consiglio Regionale n. 1058 del 9/9/1999. Criteri per lassegnazione delle risorse alle Comunità Montane per lanno 2004
A relazione dellAssessore Vaglio:
Visto lart.9 della l. 2 luglio 1999, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si definisce che le Comunità Montane svolgono le proprie funzioni e raggiungono le proprie finalità attraverso lattuazione dei piani pluriennali, dei programmi operativi annuali e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna;
visto lart. 29 della citata legge 16/99 con il quale si stabilisce che la Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati dalle Comunità Montane coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico - sociale , demografico ed occupazionale, nonché la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale;
visto lOrdine del Giorno del Consiglio regionale n. 1058 del 9/9/1999, con il quale si impegna la Giunta Regionale a prevedere uno specifico finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la Montagna da destinare allart. 29 della l.r. 16/99, riservandone la dotazione finanziaria alle Comunità Montane , in tutto o in parte escluse dalla zonizzazione obiettivo 2, nella cui area, inclusi o non inclusi i Comuni parzialmente montani, venga riscontrata la conformità ai parametri che determinino leligibilità allobiettivo 2;
vista la D.G.R. n. 41 - 40 del 15/5/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 61 - 5599 del 19/3/2002, che individua le zone eligibili per il finanziamento aggiuntivo al Fondo regionale per la montagna sulla base di quanto indicato nel citato Ordine del Giorno del Consiglio Regionale e riporta in allegato lelenco delle zone eligibili, raggruppate per comunità montana di appartenenza ;
vista la legge regionale 22 luglio 2003, n. 19 di modifica della legge regionale 2 luglio 1999, n.16, testo unico delle Leggi sulla Montagna, con la quale si è provveduto, tra laltro , al riordino del territorio delle Comunità Montane , suddividendo il territorio in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui allarticolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000 ed in particolare in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale;
preso atto della necessità di aggiornare lallegato A alla citata D.G.R. n. 41 - 40, come modificato dalla successiva D.G.R. 61 - 5599 del 19/3/2002, tenuto conto del riordino così disposto dalla l. r. 19/03, che ha prodotto modificazioni nella composizione territoriale di alcune comunità montane e la formazione di nuove realtà locali e sulla base della zonizzazione del territorio eligibile al finanziamento aggiuntivo al fondo regionale per la montagna, sulla base di specifiche parametrazioni interessanti i territori delle comunità montane , in tutto o in parte esclusi dalla zonizzazione obiettivo 2, nella cui area , inclusi o non inclusi i Comuni parzialmente montani, sia stata riscontrata la conformità ai parametri che hanno determinato leligibilità allobiettivo 2, ;
preso atto del parere espresso allunanimità dai Presidenti delle Comunità montane interessate nel corso dellincontro tenutosi in data 15/12/2003 nel quale si propone che le risorse disponibili per lanno 2004 siano assegnate alle Comunità Montane per il 70% sulla base dellestensione del territorio eligibile e per il 30% sulla base della popolazione residente;
ritenuto che le risorse disponibili per lanno 2004 debbano essere assegnate alle Comunità Montane per il 70% in proporzione diretta allestensione del territorio eligibile individuato con la citata D.G.R. n. 41 - 40 del 15/5/2000, come modificato con D.G.R. n. 61 - 5599 del 19/3/2002, tenuto conto delle modificazioni apportate della legge regionale 22 luglio 2003 , n. 19 come esplicitate nellallegato A alla presente deliberazione e per il 30% in proporzione diretta alla popolazione residente in tali territori;
ritenuto che le Comunità montane debbano presentare entro il 30 giugno 2004 progetti definitivi per la realizzazione di opere coerenti con le finalità di cui al citato art. 29 della L.R. 16/99 che prevedano il concorso regionale al finanziamento nei limiti delle risorse loro assegnate secondo il criterio sopra descritto;
ritenuto che listruttoria dei progetti di cui al punto precedente debba essere conclusa entro il 30 settembre 2004;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
sulla base di quanto considerato in premessa,
1 - di assegnare alle Comunità Montane le risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui allOrdine del Giorno del Consiglio regionale n. 1058 del 9/9/1999 per il 70% in proporzione diretta allestensione del territorio eligibile individuato con D.G.R. n. 41 - 40 del 15/5/2000, come modificato con D.G.R. n. 61 - 5599 del 19/3/2002, tenuto conto delle modificazioni apportate dalla legge regionale 22 luglio 2003, n. 19, come esplicitate nellallegato A alla presente deliberazione e per il 30% in proporzione diretta alla popolazione residente in tali territori;
2 - le Comunità montane nel cui territorio siano comprese zone eligibili al finanziamento, presentano alla Regione Piemonte entro il 30 giugno 2004 progetti, i cui interventi siano localizzati o abbiano ricaduta prevalente nelle zone eligibili, finalizzati alla realizzazione di opere coerenti con le finalità di cui allart. 29 della L.r. 2 luglio 1999, n. 16, che prevedano il concorso regionale al finanziamento nei limiti delle risorse loro assegnate secondo il criterio sopra descritto.
3 - listruttoria dei progetti di cui al punto 2 dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2004.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart.65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF)
QUADRO A
Provincia di Cuneo
Comunità Montana Territorio eligibile
Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana Limitatamente ai Comuni di Cigliè e Rocca Cigliè
Alta Langa Lintero territorio ad esclusione dei Comuni di Camerana, Mombarcaro e Trezzo Tinella
Valli Po, Bronda e Infernotto Limitatamente ai Comuni di Bagnolo Piemonte,
Barge, Crissolo, Oncino, Ostana,
Paesana, Envie e Revello
Valle Maira Lintero territorio
Valle Stura Lintero territorio
Valli Gesso e Vermenagna Lintero territorio
Valli Monregalesi Lintero territorio, ad esclusione del Comune di Niella Tanaro
Valle Varaita Limitatamente al Comune di Costigliole Saluzzo
Della Bisalta Limitatamente ai Comuni di Boves , Chiusa Pesio e Peveragno
Provincia di Torino
Valli Chisone e Germanasca Limitatamente al Comune di Pragelato
Valli di Lanzo Lintero territorio
Valli Orco e Soana Lintero territorio
Val Chiusella Limitatamente ai Comuni di Issiglio e Vidracco
Provincia di Verbania
Alto Verbano Lintero territorio ad esclusione dei Comuni di Cannero Riviera e Trarego Viggiona
Provincia di Vercelli
Comunità Montana Territorio eligibile
Valsesia Limitatamente ai Comuni di Borgosesia, Breia, Cellio, Quarona e Valduggia
Provincia di Biella
Alta Valle Elvo Lintero territorio ad esclusione del Comune di Zubiena