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Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2004, n. 15-12043

L.R. n. 38/94 “Valorizzazione e promozione del volontariato”, art. 11: Consiglio regionale del volontariato: Composizione e modalità di funzionamento

A relazione dell’Assessore Ferrero:

La legge 11 agosto 1991, n. 266, “Legge - quadro sul volontariato” nel dare riconoscimento al valore sociale dell’attività del volontariato organizzato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilisce anche i principi cui le Regioni devono attenersi per disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato. In particolare l’art. 10, lettera b) demanda alla legge regionale la disciplina delle forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri.

Con legge regionale 29 agosto 1994, n. 38, “Valorizzazione e promozione del volontariato”, così come modificato e integrato con L.R. n. 1/04 , all’art. 11 è prevista l’istituzione del Consiglio regionale del volontariato, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

1. attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli Enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo di attività di volontariato;

2. promozione, con cadenza biennale, della conferenza regionale del volontariato

3. formulazione di pareri e proposte circa l’attuazione della legge.

L’art. 11 prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, vengano definite la composizione e le modalità di funzionamento del citato organismo, garantendo la rappresentanza di ogni settore del volontariato.

Ritenuto di individuare la rappresentanza dei settori del volontariato in rapporto al numero di organizzazioni iscritte nelle varie sezioni del registro e, altresì, di dover garantire la rappresentanza delle Province piemontesi, titolari delle funzioni amministrative concernenti la tenuta dei registri provinciali e la concessione dei contributi ai sensi della citata normativa regionale, nonché assicurare la presenza di rappresentanti degli Enti locali, dei Centri di servizio del volontariato e di almeno una Fondazione bancaria;

ritenuto di costituire in seno al Consiglio regionale del volontariato un Ufficio di Presidenza, con compiti di coordinamento dell’attività del Consiglio stesso;

visto l’art. 10 della L. n. 266/1991;

visto l’art. 11 della L.R. n. 38/94 e successive modificazioni e integrazioni;

la Giunta regionale, a voti unanimi, acquisito il parere della competente Commissione consiliare in data 17/03/2004,

delibera

la composizione, nonché le modalità di funzionamento del Consiglio regionale di cui all’art. 11 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38, “Valorizzazione e promozione del volontariato”, così come definite nell’allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

* Composizione

1. Il Consiglio regionale del volontariato è composto:

a) dall’Assessore regionale, con delega al volontariato, che lo convoca e lo presiede; 1

b) da due consiglieri regionali; 2

c) dagli Assessori provinciali competenti o loro delegati; 8

d) da un rappresentante degli altri EE.LL. designato congiuntamente dalle rappresentanze degli stessi; 1

e) da due rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato nella regione Piemonte: uno in rappresentanza delle Fondazioni bancarie e l’altro delle associazioni di volontariato presenti nel Comitato stesso; 2

f) da un rappresentante di ogni Centro di servizio del volontariato; 9

g) da trentadue 32 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro, di cui due 2 nella sezione regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, congiuntamente designati dagli organismi iscritti nella citata sezione regionale. I restanti 30 sono designati dalle Province, in relazione alle organizzazioni iscritte nelle sezioni provinciali al 31.12.2003 sul totale regionale, garantendo un minimo di due rappresentanti per Provincia e tenuto conto della rappresentatività delle varie sezioni, secondo il prospetto seguente:

Province    n. designazioni
Alessandria    4
Asti    2
Biella    2
Cuneo    4
Novara    3
Torino    11
V.C.O.    2
Vercelli    2
    30

I 30 rappresentanti del volontariato sono individuati, da parte delle Province, a seguito di procedure che garantiscano l’autonoma scelta delle organizzazioni di volontariato, secondo criteri di rappresentanza del territorio provinciale e delle varie sezioni del registro. La Provincia di Torino designa almeno un rappresentante per ogni sezione del registro regionale. Le Province garantiscono trasparenza e democraticità nelle procedure dalla stesse definite, sulla base di candidature corredate da relativo curriculum, presentate, anche congiuntamente, dalle organizzazioni iscritte nel registro regionale.

In relazione alle organizzazioni iscritte al registro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni, la Giunta regionale può deliberare eventuali modificazioni delle rappresentanze provinciali indicate al precedente punto 1.

2. Durata e rinnovo.

Il Consiglio è insediato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto la legislatura. Entro 60 giorni dall’insediamento della Giunta regionale, gli enti di cui al comma 1) provvedono alla designazione dei propri rappresentanti.

3. Funzionamento

3.1 Il Consiglio regionale del volontariato è insediato ed entra in carica con la designazione della metà più uno dei componenti. L’Ufficio di Presidenza prende atto delle ulteriori designazioni.

1.2 Il Consiglio nomina al proprio interno l’Ufficio di Presidenza composto dall’Assessore regionale che lo presiede e da due Vicepresidenti scelti uno tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui alla lettera g) e uno tra i membri di cui alle lettere c) e d) del 1° comma.

1.3 Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei componenti o su convocazione del Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza.

1.4 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà dei componenti in carica, approssimata per difetto, e le proposte sono approvate a maggioranza dei presenti. I componenti che per dimissioni o altra causa cessino dall’incarico vengono surrogati

1.5 Il Presidente convoca, sentito l’Ufficio di Presidenza, le sedute ordinarie e straordinarie, redige l’ordine del giorno su proposta dei consiglieri e presiede la seduta.

1.6 L’Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, coordina l’attività del Consiglio, riceve le richieste di iscrizione all’ordine del giorno, cura i rapporti con gli organi regionali e le Amministrazioni pubbliche. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e, su sua delega, ne svolgono le funzioni in caso di assenza o impedimento.

1.7 Su proposta dell’Ufficio di Presidenza, il Consiglio adotta un Regolamento interno, a maggioranza dei componenti.

1.8 Le funzioni di segreteria del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza sono svolte dal Settore regionale competente.

4. Norma transitoria

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, gli enti di cui al punto 1, primo comma, provvedono alla designazione dei propri rappresentanti. In fase di prima attuazione il Presidente della Giunta regionale insedia il Consiglio Regionale con la presenza di almeno 18 componenti designati. Il Consiglio nella prima seduta, anche in deroga alle precedenti disposizioni concernenti l’Ufficio di presidenza, nomina il Presidente e l’Ufficio di presidenza, cui sono demandati gli atti di rappresentanza esterna e le designazioni, le nomine di competenza nonché eventuali segnalazioni su richiesta, presso enti o organismi.