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Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004

Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, caccia e pesca

Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani”

L’Assessorato all’Agricoltura, in seguito all’istanza avanzata dal Consorzio Di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, esperite le dovute istruttorie tecniche, ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita del vino “Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani”.

Il testo del disciplinare è il seguente:

Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani”

Art. 1 - Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” é riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

- “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani”.

Art. 2 - Base ampelografica.

1. La denominazione “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3 - Zona di produzione delle uve.

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Cigliè ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.

Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte d’Alba. Segue detto confine che, passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte d’Alba fino a quota 385.

Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Riavolo fino all’incontro dello stesso con il confine comunale di Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani in prossimità di quota 609. Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in prossimità di quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota 362 allorché incontra il confine comunale di Dogliani.

Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Castellino Tanaro, tra Rocca Cigliè e Niella Tanaro, tra Cigliè e Niella Tanaro, tra Cigliè e Mondovì, tra Bastia e Mondovì, tra Bastia e Carrù, tra Clavesana e Carrù, tra Farigliano e Carrù, tra Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.

Art. 4 - Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Docg “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.

- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini.

- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini    resa uva    titolo alcolometrico

    kg/ha    volumico min. naturale

“Dolcetto di Dogliani”

Superiore o

“Dogliani”    7.000    12,50 % vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300.

Le uve destinate alla produzione del vino Docg “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol .

La denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni. Se l’età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno

vini    resa uva    titolo alcolometrico

    kg/ha    volumico min. naturale

“Dolcetto di Dogliani”

Superiore o

“Dogliani”    3.800    13,00 % vol

al quarto anno

vini    resa uva    titolo alcolometrico

    kg/ha    volumico min. naturale

“Dolcetto di Dogliani”

Superiore o

“Dogliani”    4.400    13,00 % vol

al quinto anno

vini    resa uva    titolo alcolometrico

    kg/ha    volumico min. naturale

“Dolcetto di Dogliani”

Superiore o

“Dogliani”    5.000    13,00 % vol

al sesto anno

vini    resa uva    titolo alcolometrico

    kg/ha    volumico min. naturale

“Dolcetto di Dogliani”

Superiore o

“Dogliani”    5.700    13,00 % vol

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5 - Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a Docg “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” devono essere effettuate all’interno dei territori di cui all’articolo 3. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento le aziende ricadenti nelle provincia di Cuneo, poste al di fuori della zona di produzione delle uve e in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.

2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini    resa    produzione

    uva/vino    max di vino

“Dolcetto di Dogliani”

Superiore o “Dogliani”    68%    4.760 l/ha

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%, l’eccedenza non ha diritto alla Docg; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento:

vini    durata    decorrenza

    mesi

“Dolcetto di Dogliani”        1° novembre

Superiore o        dell’anno di

“Dogliani”    16    raccolta delle

        uve

Per il seguente vino l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

vini    data

“Dolcetto di Dogliani”    1° marzo del secondo anno

Superiore o    successivo alla vendemmia;

“Dogliani”

5. E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino Docg “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” più giovane a vino Docg “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

6. Per la denominazione “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto.

Per la denominazione “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” la scelta vendemmiale non è consentita verso la denominazione di origine controllata “Dolcetto di Dogliani”.

7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” può essere classificato, con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” non può essere classificato con la denominazione di origine controllata “Dolcetto di Dogliani”.

Art. 6 - Caratteristiche al consumo.

1. Il vino “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;

“Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” con menzione “vigna”: 13,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

2. E’ facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e l’estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione del vino a Docg “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a Docg “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani”, è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino a Docg “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della denominazione;

- coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani”, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art. 8 - Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Docg “Dolcetto di Dogliani” Superiore o “Dogliani” per la commercializzazione devono essere di vetro scuro, preferibilmente di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl .

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9 - Sanzioni.

1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all’art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile e amministrativa comprovanti l’origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/92.