Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004
Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, caccia e pesca
Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani
LAssessorato allAgricoltura, in seguito allistanza avanzata dal Consorzio Di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, esperite le dovute istruttorie tecniche, ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita del vino Dolcetto di Dogliani superiore o Dogliani.
Il testo del disciplinare è il seguente:
Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani
Art. 1 - Denominazione e vini.
1. La denominazione di origine controllata e garantita Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani é riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
- Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani.
Art. 2 - Base ampelografica.
1. La denominazione Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nellambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto 100%.
Art. 3 - Zona di produzione delle uve.
1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e garantita Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani devono essere prodotte nella zona di origine costituita dallintero territorio dei comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Cigliè ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano.
Tale zona è così delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra Monchiero e Monforte dAlba. Segue detto confine che, passando per quota 308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di Dogliani in prossimità di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e Monforte dAlba fino a quota 385.
Da questo punto la linea di delimitazione segue il torrente Riavolo fino allincontro dello stesso con il confine comunale di Cissone indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone e Roddino fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani in prossimità di quota 609. Prosegue lungo il confine comunale tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Raggiunge il concentrico di Somano e, in prossimità di quota 516, si inserisce sulla provinciale di Somano-Dogliani che segue in direzione di Dogliani fino in prossimità di quota 362 allorché incontra il confine comunale di Dogliani.
Indi la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente il confine tra Dogliani e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Belvedere Langhe e Murazzano, tra Clavesana e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Marsaglia, tra Rocca Cigliè e Castellino Tanaro, tra Rocca Cigliè e Niella Tanaro, tra Cigliè e Niella Tanaro, tra Cigliè e Mondovì, tra Bastia e Mondovì, tra Bastia e Carrù, tra Clavesana e Carrù, tra Farigliano e Carrù, tra Farigliano e Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, tra Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
Art. 4 - Norme per la viticoltura.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Docg Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
- esposizione: adatta ad assicurare unidonea maturazione delle uve;
- densità dimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delluva e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati successivamente allentrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto dimpianto, non inferiore a 4.000;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini.
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Dolcetto di Dogliani
Superiore o
Dogliani 7.000 12,50 % vol
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani con menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300.
Le uve destinate alla produzione del vino Docg Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva vigna debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% vol .
La denominazione di origine controllata e garantita Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani può essere accompagnata dalla menzione vigna purché tale vigneto abbia unetà dimpianto di almeno 7 anni. Se letà del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
al terzo anno
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Dolcetto di Dogliani
Superiore o
Dogliani 3.800 13,00 % vol
al quarto anno
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Dolcetto di Dogliani
Superiore o
Dogliani 4.400 13,00 % vol
al quinto anno
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Dolcetto di Dogliani
Superiore o
Dogliani 5.000 13,00 % vol
al sesto anno
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Dolcetto di Dogliani
Superiore o
Dogliani 5.700 13,00 % vol
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nellambito della zona di produzione di cui allart. 3
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data dinizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nellambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5 - Norme per la vinificazione.
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a Docg Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani devono essere effettuate allinterno dei territori di cui allarticolo 3. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento le aziende ricadenti nelle provincia di Cuneo, poste al di fuori della zona di produzione delle uve e in provincia di Savona che già dispongono della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dellentrata in vigore del presente disciplinare.
2. La resa massima delluva in vino finito non dovrà essere superiore a:
vini resa produzione
uva/vino max di vino
Dolcetto di Dogliani
Superiore o Dogliani 68% 4.760 l/ha
Per limpiego della menzione vigna, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui allarticolo 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 73%, leccedenza non ha diritto alla Docg; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento:
vini durata decorrenza
mesi
Dolcetto di Dogliani 1° novembre
Superiore o dellanno di
Dogliani 16 raccolta delle
uve
Per il seguente vino limmissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
vini data
Dolcetto di Dogliani 1° marzo del secondo anno
Superiore o successivo alla vendemmia;
Dogliani
5. E consentita a scopo migliorativo laggiunta, nella misura massima del 15%, di vino Docg Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani più giovane a vino Docg Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
6. Per la denominazione Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata Langhe senza specificazione di vitigno e Langhe Dolcetto.
Per la denominazione Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani la scelta vendemmiale non è consentita verso la denominazione di origine controllata Dolcetto di Dogliani.
7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani può essere classificato, con le denominazioni di origine controllata Langhe senza specificazione di vitigno e Langhe Dolcetto purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Il vino destinato a denominazione di origine controllata e garantita Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani non può essere classificato con la denominazione di origine controllata Dolcetto di Dogliani.
Art. 6 - Caratteristiche al consumo.
1. Il vino Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani, allatto dellimmissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani con menzione vigna: 13,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
2. E facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dellacidità totale e lestratto secco netto minimo con proprio decreto.
Art. 7 - Etichettatura designazione e presentazione.
1. Nella designazione e presentazione del vino a Docg Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani è vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a Docg Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani, è consentito luso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino a Docg Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione vigna purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dallorganismo che detiene lAlbo dei Vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e limbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e linvecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione vigna seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione vigna seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani, è obbligatoria lindicazione dellannata di produzione delle uve.
Art. 8 - Confezionamento.
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Docg Dolcetto di Dogliani Superiore o Dogliani per la commercializzazione devono essere di vetro scuro, preferibilmente di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con lesclusione del contenitore da 200 cl .
2. E vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Art. 9 - Sanzioni.
1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui allart. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile e amministrativa comprovanti lorigine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/92.