Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004

Codice 12.3
D.D. 12 marzo 2004, n. 18

Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 21.08.2001 “Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

quanto segue:

con riferimento all’articolo 7 del decreto ministeriale del 21/08/2001, citato nelle premesse, sulla base dei risultati del monitoraggio realizzato nell’anno 2003 è stato individuato, quale zona d’insediamento dell’insetto del mais Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, l’intero territorio del Piemonte.

Su tutta la regione si raccomanda vivamente di:

- ridurre il più possibile la superficie coltivata a mais in monosuccessione o comunque di ritardare la semina dopo la metà di giugno secondo le indicazioni fornite dal Settore Fitosanitario regionale;

- di monitorare la presenza della diabrotica a livello aziendale con trappole cromotropiche gialle in zone con presenze apprezzabili dell’insetto nel 2003;

- di provvedere a trattamenti contro gli adulti di diabrotica nelle zone ove le catture delle trappole cromotropiche hanno superato i livelli di soglia indicativa segnalati dal Settore Fitosanitario regionale.

Su tutto il territorio regionale sono inoltre posti i seguenti vincoli:

a) divieto di trasportare al di fuori di tale territorio piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale e il “pastone di pannocchie”;

b) divieto di trasportare al di fuori di tale territorio granella appena raccolta e non essiccata in data anteriore al 1° novembre 2004 senza apposita autorizzazione regionale che potrà essere rilasciata dal Settore Fitosanitario regionale in conformità a quanto riportato nell’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione. La movimentazione di tali materiali è da considerarsi libera nel caso di trasporto verso un’altra area riconosciuta ufficialmente zona di insediamento, qualora durante il trasporto non vengano attraversate aree in cui non è stata ufficialmente riscontrata la presenza di Diabrotica virgifera virgifera Le Conte.

c) divieto di spostare al di fuori del territorio regionale terreno che ha ospitato mais nell’anno in corso e nell’anno precedente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Allegato 1

MODALITA’ DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

Il trasporto al di fuori del territorio regionale, di granella di mais appena raccolta e non essiccata prima del 1° novembre 2004, richiede la concessione di apposita autorizzazione da parte del Settore Fitosanitario regionale, di seguito denominato SFR.

Tale autorizzazione sarà rilasciata a seguito della presentazione di apposita richiesta che deve pervenire al SFR almeno 30 giorni prima della data presunta di raccolta.

Le aziende interessate dovranno indicare:

1. natura del materiale da trasportare (mais dolce, da seme, granella da essiccare ecc...)

2. esatta provenienza aziendale del materiale, dati catastali compresi (comune, foglio e mappali);

3. esatta destinazione del materiale: identità del destinatario, indirizzo e numero telefonico;

4. epoca indicativa di raccolta e di trasporto.

Si precisa che richieste incomplete non saranno prese in considerazione.

L’azienda dovrà inoltre:

- eseguire negli appezzamenti dichiarati un idoneo trattamento insetticida, da effettuarsi non prima di 10 giorni dalla data presunta di raccolta.

L’azienda dovrà inoltre obbligatoriamente comunicare al SFR la data di effettuazione del trattamento insetticida allo scopo di consentire eventuali controlli in campo.

Dovranno essere rispettate le eventuali disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario della regione di destino, il quale dovrà essere informato per gli aspetti di propria competenza.

Il SFR, acquisita tutta la documentazione di cui sopra, è tenuto a rilasciare l’autorizzazione, o ad opporre motivato rifiuto, in tempo utile per consentire la movimentazione del materiale, potendo condurre nel corso dell’istruttoria tutti gli accertamenti consentiti dalle norme fitosanitarie in vigore.

Il SFR provvederà ad anticipare tramite fax l’autorizzazione all’azienda richiedente. Copia dell’autorizzazione sarà inviata, per conoscenza, anche al Servizio Fitosanitario regionale competente per territorio del comune di destinazione del materiale. La comunicazione di cui sopra verrà poi inviata in originale all’azienda richiedente.

Le autorizzazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: Regione Piemonte - Settore Fitosanitario regionale - via Livorno, 60 - 10144 Torino (tel. 011.4323723 - 011.4322624 - 011.4323712 fax. 011.4323710).


Allegato












Alla Regione Piemonte
Settore Fitosanitario regionale
Via Livorno, 60
10144 Torino
Tel. 011.4323723 - 3712 - Fax 011.4323710

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto ...............................................................................................nato il...........................................................

a ................................................................prov..................residente a ..........................................................prov..........

nella qualità di.................. .................................................dell’azienda ........................................................................

con sede a.................................................via....................................................tel..............................fax.........................

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000

CHIEDE

di essere autorizzato al trasporto del materiale sotto indicato al di fuori del territorio regionale, secondo quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale del Settore Fitosanitario n. ..................... del ..........................

Al contempo

DICHIARA

1. che il materiale oggetto della presente richiesta consiste in:

q.li ............ mais da seme

q.li ............ mais dolce

q.li ............ granella da essiccare

q.li ............. granella per uso fresco

e verrà trasportato da (indicare la località) .................................................................................................................

a............................................................................ presso la ditta....................................................................................

indirizzo....................................................................................tel...............................................fax..................................

in data / a partire dal ....................................................................................................................................................

2. che il materiale oggetto di trasporto proviene dagli appezzamenti (comune, foglio e mappali) indicati in allegato alla presente richiesta;

3. che il suddetto materiale sarà sottoposto in campo ad un trattamento insetticida in data (presunta) ................................................... conforme a quanto previsto dalla D.D. n. .............. del ...................... utilizzando la sostanza attiva ........................................

Data........................

FIRMA
...................................

________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del responsabile del procedimento ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del richiedente, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.