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Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004

Codice 12.3
D.D. 11 marzo 2004, n. 17

Applicazione in Piemonte del D.M. 10.IX.1999 n. 356 “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

quanto segue:

- Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 10.IX.1999 n. 356 citato nelle premesse, sono istituite in provincia di Biella tre zone di sicurezza per la movimentazione delle piante sensibili, localizzate nei Comuni di Biella (zona con raggio di 1 Km. dalle coordinate UTM 429082E 5046565N), Cossato (zona con raggio di 1 Km. dalle coordinate UTM 435058E 5044653N) e Piatto (zona con raggio di 1 Km. dalle coordinate UTM 4322950E 5048322N) ed individuate rispettivamente negli allegati n. 1,2,3 della presente determinazione per farne parte integrante.

- Ai sensi dell’art. 7 del citato D.M., fino al 31.XII.’04, per quanto concerne le zone di sicurezza di Biella e di Piatto, fino al 9.II.’05, per quanto concerne la zona di sicurezza di Cossato, è fatto divieto a chiunque, senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale, di trasportare al di fuori delle aree contaminate e delle zone stesse, come pure di mettervi a dimora, piante o parti di piante appartenenti ai generi: Amelanchier (pero corvino), Chaenomeles (cotogno del Giappone), Cotoneaster (cotognastro), Crataegus (biancospino ed azzeruolo), Cydonia (cotogno), Eriobotrya (nespolo del Giappone), Malus (melo), Mespilus (nespolo), Pyracantha (agazzino), Pyrus (pero), Sorbus (sorbo) e Stranvaesia (stranvesia). In deroga a tali disposizioni, il Settore Fitosanitario regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti o loro parti verso zone non protette dell’Unione europea o verso Paesi terzi, compatibilmente con le normative fitosanitarie dei Paesi stessi.

- Ai sensi dell’art. 8 del sopra citato D.M. e del punto 21.1 dell’allegato della direttiva n.2003/116 CE della Commissione del 4.XII.2003, è istituita una zona di sicurezza per la movimentazione degli alveari, individuata nell’allegato 4 della presente determinazione per farne parte integrante, interessante, in tutto o in parte, i comuni di Benna, Biella, Bioglio, Candelo, Cerreto Castello, Cossato, Gaglianico, Mottalciata, Pettinengo, Piatto, Ponderano, Quaregna, Ronco Biellese, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese, Ternengo e Zumaglia; nessun alveare, nel periodo compreso tra il 15 Marzo ed il 30 Giugno 2004 potrà essere trasferito al di fuori di tale zona, salvo specifica autorizzazione rilasciata in deroga dal Settore Fitosanitario regionale. Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Settore Fitosanitario regionale almeno trenta giorni prima del trasporto e dovranno riportare apposita dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a tenere chiusi gli alveari nelle 48 ore antecedenti al trasferimento. Tale periodo di quarantena può ridursi a 24 ore se gli alveari sono stati sottoposti, subito prima della chiusura, ad uno dei seguenti trattamenti:

- per gocciolamento, con 5 ml/favo di una soluzione contenente 10 g. di acido ossalico, 100 g. di zucchero e 100 ml di acqua;

- per nebulizzazione, con 5 ml/favo di una soluzione acquosa di acido ossalico al 3 %.

In caso di mancata risposta da parte del Settore Fitosanitario regionale entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Allegato