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Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli - Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Autorità competente in materia di VIA - L.R. 40/98 - Organo Tecnico Provinciale

Avviso al pubblico di espressione giudizio positivo di compatibilità ambientale, e autorizzazioni coordinate, da parte della Provincia di Vercelli (Autorità Competente). Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1233 del 11 Marzo 2004. Progetto di “Coltivazione Cava di prestito per inerti e di recupero ambientale in Regione Mandrie in Comune di Arborio (VC), presentato dalla Società Cantieri Stradali Gallo S.p.A., con sede in Arborio - Via C. De Rossi n. 18. Pubblicazione provvedimento di espressione giudizio positivo di compatibilità ambientale, e autorizzazioni coordinate, da parte della Provincia di Vercelli (Autorità Competente), ai sensi dell’art. 12, comma 8, della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n. 40. Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1233 del 11 Marzo 2004

(omissis)

La Giunta Provinciale

Premesso che:

- in data 25/11/03, la Società Cantieri Stradali Gallo spa, con sede in Arborio - Via C. De Rossi n. 18, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n. 40- art. 12, relativamente al Progetto denominato “Coltivazione cava di prestito per inerti e di recupero ambientale in Regione Mandrie in comune di Arborio (VC);

- il Progetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell’Allegato A2 della L.R. 40/98;

- contestualmente, il Proponente ha provveduto, ex art. 12 - comma 2 lettera a) della L.R. 40/98, al deposito presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Territoriale - Via S. Cristoforo - 3 Vercelli, del Progetto composto dai seguenti elaborati:

1) Progetto Definitivo per autorizzazioni:

A1 Cartografia 1:10.000,

A2 Cartografia 1:5.000;

A3 Documentazione fotografica,

A4 Carta uso del suolo,

A5 Relazione di accompagnamento carta uso del suolo, B0 Relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica,

B1 Carta della dinamica fluviale,

C1 Relazione descrittiva lavori di cava,

C2 Relazione di valutazione tecnico-economica,

C3.1 Corografia,

C3.2 Planimetria catastale,

C3.3 Planimetria stato di fatto,

C3.4 Sezioni stato di fatto dalla n. 1 alla n. 5,

C3.5 Sezioni stato di fatto dalla n. 6 alla n. 9,

C3.6 Planimetria stato di fatto estesa a m. 200 oltre i confini del lotto,

C3.7 Sezioni stato di fatto estese a m. 200 oltre i confini del lotto,

C4.1 1° Periodo - Planimetria di progetto fase 1,

C4.2 1° Periodo - Sezioni dalla n.1 alla n. 5 di progetto fase 1,

C4.3 1° Periodo Sezioni dalla n.6 alla n. 9 di progetto fase 1,

C4.4 1° Periodo Profilo longitudinale fosso irriguo rivestito in progetto fase 1,

C4.5 1° Periodo particolari costruttivi,

C5.1 1° Periodo Planimetria di progetto fase 2,

C5.2 1° Periodo Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 2,

C5.3 1° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 2,

C6.1 1° Periodo Planimetria di progetto fase 3,

C6.2 1° Periodo Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 3,

C6.3 1° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 3,

C7.1 1° Periodo Planimetria di progetto fase 4,

C7.2 1° Periodo Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 4,

C7.3 1° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 4,

C8.1 1° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 1 - Planimetria di progetto fase 5,

C8.2 1° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 1 - Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 5,

C8.3 1° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 1 - Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 5,

C9.1 2° Periodo Planimetria di Progetto fase 1,

C9.2 2° Periodo Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 1,

C9.3 2° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 1,

C10.1 2° Periodo Planimetria di Progetto fase 2,

C10.2 2° Periodo Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 2,

C10.3 2° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 2,

C11.1 2° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 2 - Planimetria di progetto fase 3,

C11.2 1° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 2 - Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 5,

C11.3 2° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 2 - Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 3,

D1, D2, D7 Relazione di accompagnamento agli elaborati progettuali relativi al recupero ambientale dell’area,

D3 Planimetria proposta di recupero ambientale al termine del 1° periodo,

D4 Sezioni proposta di recupero ambientale al termine del 1° periodo,

D5 Planimetria proposta di recupero ambientale al termine del 2° periodo,

D6 Sezioni proposta di recupero ambientale al termine del 2° periodo;

2) Studio di Impatto Ambientale;

3) Sintesi in linguaggio non tecnico;

4) Elenco delle autorizzazioni;

5) Scheda riassuntiva dei dati inerenti all’attività estrattiva (Circ. P.G.R. 18/09/1995 n. 21/LAP);

6) Elenco elaborati;

- il Proponente, ai sensi dell’art. 12 - comma 2 - lettera b) della L.R. 40/98, ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione sul quotidiano “La Stampa” del data 25/11/03;

- la Provincia di Vercelli, Autorità Competente per la VIA, ai sensi dell’art. 13 - comma 1 della L.R. 40/98, ha dato avviso dell’avvio del procedimento mediante pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 49 del 04.12.2003;

- Il Proponente ha trasmesso spontaneamente integrazioni alla documentazione progettuale in data 10.02.2004, costituite da: nota n. 71/GP del 10.02.2004; elaborato 1 - Planimetria con ubicazione indagini stratigrafiche sondaggi geognostici; Documentazione fotografica; Prove di laboratorio;

- l’Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P.n. 12180 del 13/04/99 e la cui struttura e funzionamento è stata stabilita con successiva D.G.P. n. 27882 del 26/06/2000, ha condotto l’attività istruttoria ai sensi dell’art. 7 della L.R. 40/98 avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell’ARPA - sede di Vercelli;

- la Provincia di Vercelli, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 e 13 della L.R. 40/98, in data 21.01.2004 ha attivato la Conferenza dei Servizi coinvolgendo i soggetti indicati dall’art. 9 della Legge Regionale citata (Regione Piemonte, Corpo Forestale dello Stato, Azienda Sanitaria Locale - ASL 11 Vercelli, ARPA Piemonte, Consorzio Irriguo Ovest Sesia Baraggia, Comuni di Arborio, Ghislarengo, S. Giacomo V.se e Greggio, Autorità di Bacino del Fiume PO, AIPO - Ufficio Operativo Alessandria);

- la Conferenza dei Servizi si è riunita presso la sede della Provincia di Vercelli, Via S. Cristoforo, 3 - Vercelli, in data 21.01.2004 e 10.02.2004 come da verbali agli atti;

- il Proponente è stato invitato alla riunione della Conferenza di Servizi del 21/01/2004, nel cui ambito ha fornito chiarimenti alle osservazioni poste dai presenti, così come risulta dal relativo verbale della seduta di Conferenza sopra citata, depositato agli atti;

- il giudizio di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell’art. 12 - comma 6 della L.R. 40/98, viene espresso dalla Provincia di Vercelli (Autorità Competente) nel termine di 150 giorni dalla data di deposito del Progetto di cui sopra (25.11.2003), quindi entro il 22.04.2004;

- dalla data di deposito degli elaborati progettuali (presso l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, 25.11.2003) non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell’art. 14 - comma 1 lett. b) della L.R. n. 40/98;

Rilevato che:

- l’intervento in esame riguarda un’area attualmente agricola, localizzata in regione Mandrie del Comune di Arborio in sponda destra del Fiume Sesia, avente superficie complessiva di m2 147.120 (ettari 14,712) dalla quale è prevista l’estrazione di materiali inerti per un totale di m. 3680.400, con una produzione annua di m. 386.000 circa;

- le attività di estrazione interferiranno con la falda superficiale e avranno durata complessiva prevista di anni 8, con articolazione in n. 2 sottoperiodi rispettivamente il primo di anni 3, per rendere operativo un primo lago per la pesca sportiva (m2 20.000 circa), e il secondo di anni 5 per il completamento di tutte le attività con formazione di un secondo lago per la pesca sportiva (m2 52.000 circa). Le operazioni si configurano quindi come scavi in falda alla profondità di 5,50 metri, con modifica della destinazione d’uso delle aree sulle quali saranno realizzati due laghetti per la pesca sportiva;

- la Ditta proponente ha sottoscritto convenzione con la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea) finalizzata alla gestione finale del sito;

- l’area di cava non ricade in aree protette;

- Il sito estrattivo è ricompreso all’interno della fascia “C” individuata dal PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po;

- parte delle aree oggetto degli interventi ricade in fascia di rispetto fluviale ai sensi del D.Lgs. 490/99 (150 m dalle sponde o piede degli argini dei Fiumi di cui al Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775);

- Tutte le aree interessate risultano già di proprietà della Ditta Proponente il progetto. Il Comune di Arborio, su richiesta del proprietario, ha accettato l’affrancazione di diritti ad “uso civico” esistenti su alcune particelle interessate (Deliberazione del Consiglio Comunale in data 21/11/2003). All’attualità pertanto tutti i terreni interessati non risultano gravati da vincoli ad “uso civico”;

- sulla base delle caratteristiche sopra indicate il Progetto è sottoposto alla “fase di Valutazione e Giudizio di compatibilità ambientale” di competenza Provinciale, di cui all’art.12 e 13 della L.R.40/98, in quanto rientra tra le opere di cui all’Allegato A2 n.13 della Legge Regionale medesima, ovvero: “Cave ____ che intercettano la falda freatica; cave che al termine della coltivazione e del riassetto finale dell’area prevedono una destinazione d’uso finale del sito interessato diversa da quella originaria; ____,”.

Considerato che per il Progetto in esame la procedura di cui alla L.R. 40/98 assorbe le seguenti autorizzazioni, nulla - osta o pareri:

- Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali: autorizzazione D.Lgs. n. 490/99 (fascia di rispetto fluviale del Sesia);

- Comune di Arborio: adozione deliberazione preliminare per il riuso finale delle aree, secondo gli “Indirizzi del D.P.A.E. Regionale” art. 9;

- Comune di Arborio: autorizzazione L.R. 69/78, per l’esercizio della cava;

- Provincia di Vercelli - Servizio Difesa del Suolo: parere ai sensi L.R. 69/78, per il rilascio dell’autorizzazione di cui alla L.R. 69/78;

- Associazione Ovest Sesia Baraggia (gestore della rete dei canali irrigui): nulla/osta alle modifiche e/o spostamenti dei fossi irrigui;

- Consorzio Strade di Arborio: autorizzazione allo spostamento di tratto di strada al transito dei mezzi d’opera lungo la strada comunale;

- Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo: parere in adempimento alla delega dell’Autorità di Bacino del Fiume Po ai fini della verifica di compatibilità con la pianificazione di bacino;

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO: parere idraulico norme di polizia idraulica T.U. n. 523/1904;

Preso atto che:

- Il Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi della D.Lgs. n. 490/99 con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 03.03.2004;

- Il Comune di Arborio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 05.02.2004, ha espresso parere favorevole sul progetto di riuso del sito di cava, dando atto che lo stesso è finalizzato alla fruizione pubblica come area sportiva destinata alla pesca sportiva (adozione deliberazione preliminare per il riuso finale delle aree, secondo gli Indirizzi del D.P.A.E. Regionale art. 9), e che lo stesso sarà oggetto di successiva variante allo strumento urbanistico generale comunale;

- Il Comune di Arborio, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 05.02.2004, rilascerà il provvedimento autorizzativo ai sensi della L.R. 69/78 successivamente alla favorevole conclusione della procedura di VIA; lo stesso sarà comunque rilasciato entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza al Comune stesso, così come stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 10.02.2004;

- Il Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli ha espresso il parere ai sensi L.R. 69/78 in data 10.02.2004 n. 5088, con prescrizioni; le stesse sono ricomprese tra le prescrizioni elencate nell’Allegato sub. C alla presente deliberazione;

- L’Associazione Ovest Sesia Baraggia, con nota n. 115 del 20.01.2004, ha rilasciato nulla/osta alla coltivazione di cava e al conseguente recupero ambientale, con prescrizioni;

- Il Consorzio Strade di Arborio, come da verbale n. 12 del 27.01.2004 del Consiglio d’Amministrazione, ha autorizzato lo spostamento e le modifiche di tratto di strada comunale, nonché il transito dei mezzi d’opera, con prescrizioni;

- la Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo, con nota n. 467/23 del 22.01.2004 e successiva n. 1066 del 10.02.2004, ha espresso parere in adempimento della delega da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po per la realizzazione lavori in fascia “C” (PAI) del Fiume Sesia richiedendo l’acquisizione del parere all’AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) in merito alla stabilità arginale nei confronti di possibili effetti instabilizzanti;

- l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO, con nota n. 646 del 06.02.2004, ha rilasciato parere idraulico, norme di polizia idraulica T.U. n. 523/1904;

Dato atto che, sulla base dell’istruttoria tecnica condotta, nonché dagli elementi acquisiti nelle sedute della Conferenza dei Servizi, l’Organo Tecnico Provinciale, con il supporto tecnico scientifico dell’ARPA, ha elaborato la Relazione sul Progetto allegata alla presente Deliberazione (Allegato Sub. A);

Rilevato che, l’istruttoria dell’Organo Tecnico e le risultanze della Conferenza di Servizi, condotte sugli elaborati di progetto e sullo studio di impatto ambientale, comprensivi delle integrazioni spontaneamente rese dal Proponente, fanno emergere le seguenti considerazioni di sintesi:

- la documentazione presentata dal Proponente in data 25/11/2003, così come integrata in data 10/02/2004, può essere ritenuta esaustiva e conforme a quanto previsto dalla L.R. 40/98;

- gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione dell’opera sono da ritenersi accettabili e in ogni caso mitigabili con le precauzioni progettuali già previste, con le prescrizioni precisate nell’Allegato Sub. B, nonché con le prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti autorizzativi, nulla/osta e pareri ricompresi nel presente provvedimento allegato Sub. C;

- l’intervento proposto è da ritenersi, allo stato attuale, compatibile sul piano programmatico progettuale e ambientale, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni elencate nell’Allegato Sub. B nonché delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti autorizzativi, nulla/osta e pareri ricompresi nel presente provvedimento allegato Sub. C; che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

Visti: i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti; la L.R. n. 40 del 14 Dicembre 1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, e s.m.i.; il D.Lgs. 490 del 1999; la L.R. n. 56/77 e s.m.i.; la L.R. n. 69 del 1978;

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come evincesi dal documento inserito nella presente deliberazione (omissis);

delibera

1) di prendere atto della Relazione dell’Organo Tecnico, allegata alla presente Deliberazione (Allegato Sub. A), e di esprimere, per i motivi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Società Cantieri Stradali Gallo S.p.A., con sede in Arborio - Via C. De Rossi n. 18, di cui all’istanza del 25/11/2003 e successive integrazioni del 10.02.2004, denominato “Coltivazione cava di prestito per inerti e di recupero ambientale in Regione Mandrie in Comune di Arborio (VC)”, costituente parte integrante della presente deliberazione e composto dai seguenti elaborati:

1) Progetto Definitivo per autorizzazioni: A1 Cartografia 1:10.000, A2 Cartografia 1:5.000; A3 Documentazione fotografica, A4 Carta uso del suolo, A5 Relazione di accompagnamento carta uso del suolo, B0 Relazione geologica-geotecnica ed idrogeologica, B1 Carta della dinamica fluviale, C1 Relazione descrittiva lavori di cava, C2 Relazione di valutazione tecnico-economica, C3.1 Corografia, C3.2 Planimetria catastale, C3.3 Planimetria stato di fatto, C3.4 Sezioni stato di fatto dalla n. 1 alla n. 5, C3.5 Sezioni stato di fatto dalla n. 6 alla n.9, C3.6 Planimetria stato di fatto estesa a m. 200 oltre i confini del lotto, C3.7 Sezioni stato di fatto estese a m. 200 oltre i confini del lotto, C4.1 1° Periodo - Planimetria di progetto fase 1, C4.2 1° Periodo - Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 1, C4.3 1° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 1, C4.4 1° Periodo Profilo longitudinale fosso irriguo rivestito in progetto fase 1, C4.5 1° Periodo particolari costruttivi, C5.1 1° Periodo Planimetria di progetto fase 2, C5.2 1° Periodo Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 2, C5.3 1° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 2, C6.1 1° Periodo Planimetria di progetto fase 3, C6.2 1° Periodo Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 3, C6.3 1° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 3, C7.1 1° Periodo Planimetria di progetto fase 4, C7.2 1° Periodo Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 4, C7.3 1° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 4, C8.1 1° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 1 - Planimetria di progetto fase 5, C8.2 1° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 1 - Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 5, C8.3 1° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 1 - Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 5, C9.1 2° Periodo Planimetria di Progetto fase 1, C9.2 2° Periodo Sezioni dalla n. 1 alla n. 5 di progetto fase 1, C9.3 2° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 1, C10.1 2° Periodo Planimetria di Progetto fase 2, C10.2 2° Periodo Sezioni dalla n.1 alla n.5 di progetto fase 2, C10.3 2° Periodo Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 2, C11.1 2° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 2 - Planimetria di progetto fase 3, C11.2 1° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 2 - Sezioni dalla n.1 alla n. 5 di progetto fase 5, C11.3 2° Periodo Sistemazione definitiva sito lago 2 - Sezioni dalla n. 6 alla n. 9 di progetto fase 3, D1, D2, D7 Relazione di accompagnamento agli elaborati progettuali relativi al recupero ambientale dell’area, D3 Planimetria proposta di recupero ambientale al termine del 1° periodo, D4 Sezioni proposta di recupero ambientale al termine del 1° periodo, D5 Planimetria proposta di recupero ambientale al termine del 2° periodo, D6 Sezioni proposta di recupero ambientale al termine del 2° periodo; 2) Studio di Impatto Ambientale; 3) Sintesi in linguaggio non tecnico; 4) Elenco delle autorizzazioni; 5) Scheda riassuntiva dei dati inerenti all’attività estrattiva (Circ. P.G.R. 18/09/1995 n. 21/LAP); 6) Elenco elaborati; 7) nota Società Cantieri Stradali Gallo S.p.A. n. 71/GP del 10.02.2004; elaborato 1 - Planimetria con ubicazione indagini stratigrafiche sondaggi geognostici; Documentazione fotografica; Prove di laboratorio;

2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza di tutte le prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, e per la coltivazione della cava, riportate nell’Allegato Sub. B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia ai sensi dell’art. 12, comma 9, della Legge Regionale n. 40/98 per la durata definitiva del provvedimento stesso e, comunque, non superiore a tre anni a decorrere dalla data del Provvedimento Amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto, (data di rilascio dell’Autorizzazione di cui alla L.R. 69/78 da parte del Comune di Arborio). Su richiesta motivata del Proponente, l’Autorità Competente (Provincia di Vercelli), ai sensi del sopra richiamato art. 12, comma 9, della L.R. 40/98 può prorogare il predetto termine, scaduto il quale, senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura deve essere integralmente rinnovata;

4) di prendere atto delle autorizzazioni e pareri resi, ai sensi dell’art. 13 - comma 2 - L.R. 40/98 e s.m.i., nell’ambito delle sedute di Conferenza di Servizi del 21/01/04 e 10/02/04, che sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei soggetti interessati, e che pertanto, ai sensi dell’art. 12 - comma 3 - della L.R. n. 40/98, il giudizio di compatibilità ambientale è comprensivo delle autorizzazioni pareri e nulla - osta di cui all’Allegato Sub C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni in essi specificate, ovvero:

- Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte: autorizzazione ai sensi della D.Lgs. n. 490/99 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 03.03.2004;

- Comune di Arborio: parere favorevole sul progetto di riuso del sito di cava espresso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 05.02.2004; adozione deliberazione preliminare per il riuso finale delle aree secondo gli Indirizzi del D.P.A.E. Regionale art. 9;

- Associazione Ovest Sesia Baraggia: nulla/osta alla coltivazione di cava e al conseguente recupero ambientale rilasciato con nota n. 115 del 20.01.2004;

- Consorzio Strade di Arborio: autorizzazione allo spostamento e modifiche di tratto di strada comunale, nonché il transito dei mezzi d’opera, come da verbale n. 12 del 27.01.2004 del Consiglio d’Amministrazione;

- Regione Piemonte - Direzione Difesa del Suolo: parere, in adempimento della delega da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, per la realizzazione lavori in fascia “C” (PAI) del Fiume Sesia espresso con nota n. 467/23 del 22.01.2004 e successiva n. 1066 del 10.02.2004;

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO: parere idraulico, norme di polizia idraulica T.U. n. 523/1904, rilasciato con nota n. 646 del 06.02.2004;

5) di dare atto che:

- ai sensi dell’art. 13 - comma 4 - L.R. 40/98, il Comune di Arborio è tenuto a rilasciare l’Autorizzazione di cui al combinato disposto degli art. 4, 6 e 7 della L.R. 69/78 per la coltivazione della cava, entro e non oltre 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al Comune stesso, alla favorevole conclusione della procedura di VIA;

- il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 69/78, da parte del Comune di Arborio costituisce atto di avvio del procedimento di variante urbanistica di cui alla L.R. n. 56/77;

- il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in oggetto, e non esplicitamente richiamati; il medesimo non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti;

6)di dare atto inoltre che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Deliberazione, ai sensi dell’art. 12 - comma 8 della L.R. 40/98, sarà inviata al Proponente e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi, di cui all’art. 9 della stessa Legge Regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 12 - comma 8 della L.R. 40/98, e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell’art. 6 - comma 5 e dell’art. 19 - comma 1 della stessa Legge Regionale;

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) Sub. A (omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) Sub. C (omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) Sub. B

Le seguenti prescrizioni costituiranno parte integrante dell’autorizzazione comunale di cui alla L.R. 69/78.

A) Prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti:

1) Il Proponente, avanti l’inizio dei lavori, dovrà presentare un piano di monitoraggio della falda superficiale, da concordare con l’ARPA e l’Amministrazione Provinciale, con definizione delle modalità e tempistiche di attuazione delle attività del monitoraggio stesso, nonché della consegna dei risultati delle attività suddette. Le attività di monitoraggio dovranno proseguire anche dopo il recupero ambientale del sito.

2) Dovranno essere realizzati n. 3 piezometri di controllo quantitativo e qualitativo delle acque di falda, posti uno a monte del sito di cava e due a valle.

3) Al fine di poter permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98, dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori.

4)il Direttore dei lavori trasmetterà, secondo le tempistiche concordate nel Piano di monitoraggio, al Dipartimento ARPA competente per il territorio una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella Delibera della Giunta Provinciale, conclusiva del procedimento amministrativo di VIA relativo all’opera in oggetto.

5) Al completamento del recupero ambientale dovranno essere effettuati gli opportuni interventi di monitoraggio sulla qualità delle acque dei laghetti, così come previsto dal D.P.A.E. Regionale.

6) Il Proponente, avanti la consegna del primo laghetto alla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea) per la gestione finale del sito, dovrà provvedere ad asfaltare tratto di strada locale con partenza dall’innesto sulla ex Strada Statale n. 594, ora Provinciale, per una lunghezza minima m 50. Dovrà inoltre garantirne la buona manutenzione in modo da evitare pericoli per gli utenti della strada provinciale.

7) Fino alla caratterizzazione qualitativa delle acque di falda e alla definizione della dinamica locale della falda stessa, attraverso i campionamenti e analisi di cui ai punti precedenti, l’attività di scavo potrà spingersi esclusivamente fino alla profondità di m. 1,00 al di sopra del livello di max escursione della falda.

8) Il proponente, qualora i rilievi e le analisi prescritte di cui sopra evidenzino un inquinamento della falda tale da pregiudicare l’attività di scavo in falda, e conseguentemente il recupero ambientale finale così come proposto, si impegna, entro il termine del periodo di escavazione sopra citato per raggiungere la quota di 1,00 m. al di sopra della falda, a concordare con l’Amministrazione Provinciale e con l’ARPA una diversa destinazione d’uso del recupero finale, ai fini agricoli, che potrà trovare attuazione nell’ambito della procedura di cui alla L.R. 69/78.

B) Prescrizioni tecniche per la coltivazione della cava individuate dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli, contenute nel parere espresso in data 10.02.2004 n. 5088, ai sensi L.R. 69/78:

1) l’imprenditore, almeno 8 giorni prima dell’inizio dei lavori è tenuto a presentare denuncia di esercizio all’Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ed al Settore Pianificazione Territoriale Servizio Geologico e Difesa del Suolo Provincia di Vercelli ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall’art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs. 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare all’Amministrazione Provinciale il “Documento di Sicurezza e Salute” (D.S.S.) di cui all’art. 6 del D.lgs. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall’art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un “D.S.S. coordinato” da trasmettersi anch’esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

2) Ai fini della coltivazione di cava determina le seguenti prescrizioni tecniche:

1.l’esecuzione dei lavori di coltivazione è autorizzata nei mappali così come individuati nel progetto Fg. 23 del Comune di Arborio mappali: 7, 8, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 200, 201, 203, 206;

2. durante la coltivazione devono essere mantenute le distanze, previste dall’art. 891 del Codice Civile, salvo specifico assenso da parte dei proprietari confinanti;

3. i lavori di scavo non devono essere effettuati a quote inferiori a quelle indicate negli elaborati cartografici allegati all’istanza presentata dalla ditta, rispettivamente le quote di fondo lago dovranno essere:

166,80 m. s.l.m. per il primo lago (Tavola C8.1 planimetria stato finale riferita al 1° periodo fase 5)

166,80 m. s.l.m. per il secondo lago (Tavola C11.1 planimetria stato finale riferita al 1° periodo fase 3);

4. tutta l’area deve essere recintata con apposita rete metallica di altezza non inferiore a 2 m e sia mantenuta in esercizio anche dopo la coltivazione qualora sia previsto nella convenzione relativa all’utilizzo del sito;

5. sia assolutamente vietato l’emungimento delle acque di falda al fine di ottenere un abbassamento del loro livello medio;

6. la scopertura del terreno vegetale ed i lavori di scavo conseguenti devono procedere secondo le fasi successive previste in progetto al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;

7. le sponde, al fine di garantirne la stabilità a tempo indefinito ed assicurare il recupero ambientale, dovranno essere profilate secondo le geometrie indicate:

scarpata sottofalda con inclinazione non superiore a 35°;

scarpata fuori falda con inclinazione non superiore a 20° sino a raggiungere quota 173,30 m. s.l.m.;

da quota 173,30 m s.l.m. realizzazione di un piano sub orizzontale fino a raccordarsi con le sponde perimetrali preesistenti;

8. prima dell’inizio dei lavori devono essere materializzati con picchetti i singoli lotti in progetto;

9. devono essere posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 8 (otto) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell’evoluzione dei lavori di scavo;

10. entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Provinciale e all’Amministrazione Comunale, planimetria con l’esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo e dei picchetti di cui ai punti 2.8 e 2.9;

11. la ditta istante è tenuta a presentare aggiornamenti planoaltimetrici e batimetrici sia all’Amministrazione Comunale che a quella Provinciale secondo le modalità previste nell’Allegato 1 al presente documento mentre le tempistiche dovranno prevedere:

12. un aggiornamento del piano topografico della cava con cadenza semestrale, dalla data dell’autorizzazione sino al raggiungimento della quota di 1 m. al di sopra del livello di massima escursione della falda, successivamente gli aggiornamenti dovranno essere annuali;

13. la ditta istante è tenuta a presentare un aggiornamento batimetrico annuale dal momento in cui i lavori procederanno sottofalda;

14. l’ufficio Tecnico comunale e la Provincia di Vercelli preposti per il controllo hanno facoltà di effettuare misure topografiche e batimetriche atte a controllare la rispondenza dei dati riportati sugli elaborati presentati;

15. la Ditta esercente dovrà provvedere ai controlli delle acque di falda (qualità e misure piezometriche) nei tempi e nei modi previsti nell’Allegato 1 al presente documento;

16. la coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato per quanto compatibile con le prescrizioni contenute nel presente documento fatte salve eventuali prescrizioni inserite nella deliberazione ex art. 12 L.R. 40/98:

17. devono essere mantenuti 10 m. da strade di uso pubblico non carrozzabili, 20 m .dalle strade di uso pubblico carrozzabili, 20 metri da corsi d’acqua senza opere di difesa, 20 m da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche, 20 da edifici privati non disabitati, 50 m. da opere di difesa dei corsi d’acqua salvo deroga ai sensi degli artt. 104 e 105 del D.P.R. 128/1959;

18. in fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri ed in particolare i piazzali le strade di servizio interne all’area di cava dovranno essere umidificate costantemente.

3) Ai fini del recupero ambientale determina le seguenti prescrizioni tecniche:

1.il terreno vegetale presente nell’area di cava dovrà essere accantonato nelle immediate vicinanze dello scavo per essere reimpiegato in fase di recupero ambientale e di riuso del sito estrattivo;

2. sugli accumuli di terreno vegetale accantonati in cumuli con altezze massime pari a 3 m., dovranno essere eseguite semine protettive. Essi dovranno essere opportunamente disposti in modo tale da non ostacolare il naturale deflusso delle acque di esondazione dei corsi d’acqua naturali o artificiali presenti in zona;

3. i lavori di recupero dei singoli lotti devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;

4. entro la scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

5. al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell’autorizzazione.

4) In esecuzione del disposto dell’art. 7 comma III L.R. 69/1978 si ritiene che l’importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in:

euro 834.444 (ottocentotrentaquattromilaquattrocentoquarantaquattro).

5) La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b2 delle seguenti prescrizioni generali.

C) Prescrizioni generali

a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:

1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell’intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall’art. 114 del medesimo D.P.R. 128/59. La loro frequenza e sistemazione deve essere tale da evidenziare chiaramente l’approssimarsi dell’area di cava da qualunque lato;

2. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell’applicazione dell’art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;

3. in relazione alle immissioni di rumore nell’ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.

b) In merito al disposto di cui al co. III art.7 L.R. 69/1978:

1. nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l’opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di un anno posteriore alla scadenza dell’autorizzazione onde consentire all’Amministrazione Comunale la verifica dell’esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;

2. negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l’opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di due anni posteriore alla scadenza dell’autorizzazione onde consentire all’Amministrazione Comunale la verifica dell’esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.

c) Si fa presente che l’autorizzazione di cava, ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico Comunale vigente.

Il Direttore di Settore
Giorgetta J. Liardo