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Bollettino Ufficiale n. 13 del 1 / 04 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Villar Perosa (Torino)

Modifiche allo statuto comunale

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese.

5. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario.

6. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.

7. I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

- non avere ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, la carica di assessore.

8. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del vice-sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

9. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia, e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 25

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l’adozione di tutti quegli atti di amministrazione, che per loro natura non rientrano nella competenza esclusiva degli altri Organi dell’Ente.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell’esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. In via esemplificativa, la Giunta: adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte dei responsabili di servizio nell’esercizio delle funzioni di carattere gestionale. Determina gli obiettivi e le risorse da assegnare ai servizi;

propone al Consiglio i regolamenti;

approva progetti, programmi e disegni attuativi dei programmi che non rientrino nella competenza di altri Organi;

elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione; definisce condizioni per accordi ed approva con soggetti pubblici e privati convenzioni concernenti opere, servizi e materie urbanistiche, fatte salve le competenze consiliari;

elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione della disciplina generale delle tariffe;

nomina i componenti delle Commissioni per concorsi pubblici;

fissa la data di convocazione dei comizi e dei referendum consultivi e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento;

approva gli accordi di contrattazione-decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull’attuazione dei programmi;

decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi burocratici dell’Ente;

fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il segretario comunale e i responsabili di servizio,

dispone la costituzione dell’Ente in giudizio e conferisce l’incarico ad un legale di fiducia.

Art. 27

Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco:

ha rappresentanza generale dell’Ente anche in giudizio;

ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

coordina l’attività dei singoli Assessori;

può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l’attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all’esame della Giunta;

impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull’intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate;

sentita la Giunta, promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

convoca i comizi per referendum consultivi;

adotta ordinanze contingibili e urgenti.

Art. 30

Il Vice-sindaco

1. II Vice-sindaco viene nominato dal Sindaco e lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza, impedimento o sospensione dalle funzioni.

2. Quando il Vice-sindaco, sia impedito, il Sindaco è sostituito dall’assessore più anziano, risultando l’anzianità degli assessori dall’ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

Art. 37

Forme di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte alla realizzazione di fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile secondo le norme di cui agli Artt. 113 e 113 bis del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000 come modificato dall’Art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e s.m.i.

Art. 39

Aziende speciali e istituzioni

1. Per la gestione dei servizi pubblici privi, di rilevanza economica, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.

2. Sono organi dell’azienda e dell’istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:

a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell’azienda e dell’istituzione può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, istituzioni e società nonchè coloro che sono in lite con l’azienda nonchè i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.

4. II Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell’azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L’ordinamento ed il funzionamento dell’Azienda Speciale sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti, quelli delle Istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente locale da cui dipendono.

6. L’azienda e l’istituzione informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

7. II Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, di cui all’Art. 114 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il collegio dei revisori dei conti dell’Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

9. Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonchè forme autonome di verifica della gestione.

Art. 48

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione dei consorzi tra Enti per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni, a norma dell’Art. 31 del D.lgs. 267/2000.

2. La convenzione, offre agli elementi ed obblighi previsti dalla legge deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l’ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 67

Regolamenti

1. II Comune emana regolamenti:

a) nelle materie previste dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dello Statuto, delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, ai delegati di quartiere, alle commissioni ed ai cittadini che agiscono secondo quanto disposto dall’Art. 53 del presente Statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’Albo pretorio: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.