Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 12

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2004, n. 54-12082

L.R. 28/93 e successive modificazioni. Titolo III: Incentivazioni alla creazione di nuovi posti di lavoro. Definizione dei criteri e delle priorità degli interventi. Termini per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2004. Accantonamento della somma di euro 994.113,00 sul capitolo 11175 del bilancio regionale 2004

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la L.R. 28/93 e successive modificazioni;

considerato che il Titolo III di detta legge prevede di incentivare sul territorio della Regione Piemonte l’assunzione di soggetti appartenenti alle fasce più deboli e svantaggiate del mercato regionale del lavoro mediante l’erogazione di contributi alle imprese e agli Enti pubblici economici;

considerato che, ai sensi dell’art. 18 della citata legge, la Giunta regionale approva una deliberazione in cui sono individuate le aree territoriali dove più forte è la crisi occupazionale ed i criteri e le priorità per la ripartizione dei fondi in relazione ai diversi interventi e clausole previsti dagli artt. 11, 13, 14, 15 e 17;

premesso che, nel senso richiamato al punto precedente, la Giunta regionale, nel corso degli anni precedenti, ha provveduto, in un primo momento, alla definizione dei criteri e delle priorità degli interventi, ed in un secondo momento alla conferma, modifica o integrazione degli stessi in conseguenza sia di elementi suggeriti dall’esperienza gestionale, sia dell’intervento di normative nazionali e regionali, con i seguenti atti: D.G.R. n. 35-27425 del 24.05.1999, D.G.R. n. 74-29880 del 10.04.2000, D.G.R. n. 30-2480 del 19.03.2001, D.G.R. n. 39-5445 del 04.03.2002;

vista, in particolare, la D.G.R. n. 74-29880 del 10.04.2000, che valuta inapplicabile la L.R. 28/93 per quella parte in cui prevede il sostegno all’inserimento lavorativo di soggetti disabili in quanto superata da norma sovraordinata e successiva, in conseguenza de:

- l’entrata in vigore della l. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (G.U. n. 68 del 23 marzo 1999) che esplicitamente abroga la l. 482/68 (“Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”, G.U. n. 109 del 30 aprile 1968) e successive modificazioni e, di conseguenza, rende inapplicabili gli articoli della L.R. 28/93 che a tale norma fanno riferimento,

- il fatto che la L.R. 28/93 Titolo III e successive modificazioni, per quanto attiene all’inserimento lavorativo di soggetti portatori di handicap, trovava applicazione solamente per assunzioni oltre le quote d’obbligo previste dalla citata l. 482/68,

- il fatto che l’art. 11 c. 3 l. 68/99 consente, attraverso il meccanismo della convenzione fra datori di lavoro e Centri per l’Impiego, l’assunzione di soggetti disabili da parte di datori che non sono obbligati all’assunzione e che nel non obbligo rientra la possibilità di assumere ulteriori soggetti disabili dopo avere soddisfatto la quota d’obbligo imposta dalla legge;

considerato, comunque, che la Regione Piemonte, in attuazione della citata l. 68/99, è impegnata nella realizzazione di interventi tesi a favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili;

vista la D.G.R. n. 43-7920 del 02.12.2002 “Affidamento all’Agenzia Piemonte Lavoro del supporto alla Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro in ordine a gestione, monitoraggio e controllo della L.R. 28/93 Titolo III”;

vista la D.G.R. n. 97-9179 del 28.04.2003 con la quale, anche al fine di agevolare lo svolgimento delle attività affidate ad Agenzia Piemonte Lavoro, la Giunta regionale ha inteso organizzare principi e criteri stabiliti nei citati atti in un unico provvedimento, nella forma di linee generali di indirizzo per la gestione degli interventi e, in particolare:

- criteri guida per la predisposizione, da parte dell’impresa che propone istanza di contributo, di un dettagliato progetto di inserimento lavorativo contenente indicazioni sui processi di riqualificazione e professionalizzazione del lavoratore, l’eventuale previsione di corsi di formazione professionale, l’indicazione di un tutor, l’eventuale collegamento con i Servizi per l’Impiego e con interventi complementari realizzati con la collaborazione di strutture assistenziali e sanitarie, il collegamento fra l’assunzione e percorsi formativi e di lavoro precedenti;

- criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e la realizzazione della graduatoria delle istanze ammissibili;

- ulteriori criteri relativi alla limitazione dell’ammissibilità delle istanze di contributo, all’armonizzazione del testo della legge in relazione alle novità introdotte dal D.lgs. 297/2002 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro), nonché i termini per la presentazione delle istanze, criteri vari;

considerato opportuno, sulla base degli esiti positivi della gestione realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro nel corso del 2003, confermare il contenuto della deliberazione citata al punto precedente, aggiungendo al novero dei criteri per la ripartizione dei fondi, in quanto previsto dalla stessa L.R. 28/93, la data di spedizione dell’istanza, comunque considerato ulteriore e di minore importanza rispetto a quelli già individuati nel citato provvedimento;

atteso che, ai fini della gestione del Titolo III della L.R. 28/93 e successive modificazioni, è opportuno provvedere all’accantonamento di euro 994.113,00 sul cap. 11175/2004;

considerato che, ai fini della gestione dell’iniziativa in parola, si provvederà, con successivo atto, all’accantonamento di fondi ulteriori sui capitoli 11175/2004 e 11176/2004, nel momento in cui gli stessi saranno disponibili;

considerato che, relativamente alle imprese ammesse ai benefici di cui al Titolo II della L.R. 28/93 che intendano avvalersi della clausola sociale ex art. 17, è necessario fissare una quota di euro 50.000,00sul cap. 11175/2004;

visto l’art. 3 L.R. 51/97;

visto l’art. 12 l. 241/90;

visto l’art. 4 L.R. 27/94;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. 34/2003;

vista la L.R. 4/2004;

la Giunta regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

di confermare il contenuto della D.G.R. n. 97-9179 del 28.04.2003 in termini di :

- criteri guida per la predisposizione, da parte dell’impresa che propone istanza di contributo, di un dettagliato progetto di inserimento lavorativo contenente indicazioni sui processi di riqualificazione e professionalizzazione del lavoratore, l’eventuale previsione di corsi di formazione professionale, l’indicazione di un tutor, l’eventuale collegamento con i Servizi per l’Impiego e con interventi complementari realizzati con la collaborazione di strutture assistenziali e sanitarie, il collegamento fra l’assunzione e percorsi formativi e di lavoro precedenti;

- criteri di priorità per la ripartizione dei fondi e la realizzazione della graduatoria delle istanze ammissibili;

- ulteriori criteri relativi alla limitazione dell’ammissibilità delle istanze di contributo, all’armonizzazione del testo della legge in relazione alle novità introdotte dal D.lgs. 297/2002 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro), nonché i termini per la presentazione delle istanze, criteri vari;

di aggiungere, al novero dei criteri per la ripartizione dei fondi, in quanto previsto dalla stessa L.R. 28/93, la data di spedizione dell’istanza, da intendersi, comunque, quale criterio aggiuntivo rispetto a quelli già individuati nel citato provvedimento;

di stabilire i seguenti termini perentori per la presentazione delle istanze di contributo per l’anno 2004:

- primo periodo: 1 aprile 2004 - 31 maggio 2004

- secondo periodo: 1 luglio 2004 - 30 settembre 2004;

di accantonare euro 994.113,00 sul cap. 11175/2004 (A. 100673), di cui euro 50.000,00 riservati alle imprese beneficiarie degli interventi di cui al Titolo II che intendano avvalersi della clausola sociale di cui all’art. 17 L.R. 28/93;

di assegnare la somma di euro 994.113,00 alla Direzione Formazione Professionale - Lavoro da trasferire all’Agenzia Piemonte Lavoro al fine di provvedere alle erogazioni degli importi risultanti dalle relative istanze di contributo per l’assunzione di soggetti deboli del mercato del lavoro;

di rimandare a successivo provvedimento l’accantonamento di somme ulteriori, tese a sostenere l’iniziativa in parola, al momento della disponibilità delle stesse sul bilancio regionale 2004, sia con riferimento al cap. 11175/2004, sia al cap. 11176/2004.

La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)



Piemonte - Anno 2003

INDICATORE COMPOSTO (*) DELL’OFFERTA DI LAVORO

GRADUATORIA PER BACINO DI LAVORO
ORDINATO PER VALORI DECRESCENTI

N.    Bacino del Lavoro dei Centri per l’Impiego    indicatore composto    % incid. su regione    tasso di offerta


01    Torino    175,46    27,93    6,28

02    Rivoli    22,07    4,08    5,40

21    Chivasso    21,14    2,81    7,51

11    Settimo Torinese    19,53    3,20    6,10

07    Novara    19,18    4,46    4,30

09    Ciriè    19,03    3,29    5,78

04    Moncalieri    18,81    4,25    4,42

13    Venaria    18,78    2,82    6,66

16    Cuneo    17,46    3,62    4,83

03    Omegna    16,55    3,62    4,57

08    Asti    16,06    3,99    4,03

12    Biella    13,28    3,47    3,83

06    Orbassano    12,95    2,79    4,64

05    Pinerolo    12,35    2,86    4,31

14    Alessandria    11,08    2,58    4,29

25    Fossano    10,55    2,13    4,96

10    Ivrea    10,15    2,46    4,13

20    Casale Monferrato    8,81    2,07    4,26

29    Mondovì    7,14    1,68    4,24

18    Vercelli    6,95    2,05    3,39

23    Acqui Terme    6,79    1,46    4,64

19    Novi Ligure    6,71    1,49    4,50

17    Chieri    6,47    1,67    3,88

24    Borgomanero    6,11    2,04    2,99

22    Cuorgnè    5,78    1,33    4,36

26    Alba    5,75    2,10    2,73

28    Tortona    4,26    1,11    3,84

15    Susa    4,22    1,35    3,13

27    Saluzzo    1,50    0,73    2,05

30    Borgosesia    1,10    0,54    2,04


(*) L’indicatore composto è ottenuto moltiplicando, per ogni bacino del lavoro dei Centri per l’Impiego, il tasso di offerta rilevato (rapporto tra offerta di lavoro 2003 e popolazione in età di lavoro al 31.12.2001) con l’incidenza percentuale dell’offerta di quel bacino sul totale della regione. Per calcolare l’offerta di lavoro per bacino, si è fatto riferimento al dato ISTAT provinciale (rilevazioni forze di lavoro, media 2003), distribuendolo per subarea in base alla consistenza dello stock di iscritti nelle liste di disoccupazione registrato in ogni Centro provinciale alla data del 30.9.2003; nelle Province in cui esiste un solo Centro per l’Impiego il dato corrisponderà, ovviamente, alla stima ISTAT, che rappresenta il dato ufficiale in materia.

Questo indicatore tiene conto, sia della numerosità dell’offerta in sé che dei livelli di ricerca di lavoro esistenti nelle varie subaree. Su questa base si sono ordinati nella tabella i bacini del lavoro, riportando accanto al valore dell’indicatore composto il tasso di offerta nel bacino e l’incidenza percentuale dell’offerta del Centro per l’Impiego sulla regione (dati forniti dall’O.R.M.L.). La moltiplicazione dei due fattori è stata effettuata su valori non arrotondati.