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Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 / 03 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 66-11848

Alluvione ottobre 2000 - Disposizioni inerenti la produzione dei documenti di spesa e l’instaurazione delle procedure esecutive

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

per le motivazioni espresse in premessa

1) di autorizzare il responsabile della Direzione Commercio Artigianato (individuato quale responsabile del procedimento con D.G.R. n. 2-2300 del 20/02/2001) a valutare i casi per i quali si ritenga opportuno concedere una proroga per la produzione dei documenti di spesa per un periodo massimo di un anno a partire dal 31/12/2003, qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori di ripristino o di ricostruzione dei danni subiti sia stato determinato, di norma, da cause non imputabili alla volontà dei soggetti stessi;

2) di autorizzare il responsabile del procedimento ad utilizzare le risorse economiche impegnate a favore di Finpiemonte S.p.A., soggetto incaricato dell’erogazione dei contributi spettanti agli istanti danneggiati dall’alluvione 2000 con la delibera n. 2-2300 del 20/2/2001, per l’espletamento delle azioni esecutive nei confronti dei soggetti ai quali è stato revocato il contributo ed è stata ingiunta, con esito negativo, la restituzione, totale o parziale, delle somme percepite. Lo stesso è altresì autorizzato, utilizzando le citate risorse finanziarie, ad affidare appositi incarichi di collaborazione esterna, nelle ipotesi in cui non intervenga l’Avvocatura regionale, e vi sia l’impossibilità di reperire all’interno della struttura competente, per carenza di organico, una figura professionale idonea a svolgere con continuità le mansioni inerenti le dette procedure esecutive. Fatte salve le spese necessarie e occorrenti per l’instaurazione e la prosecuzione delle procedure esecutive, il costo per il contratto di collaborazione non può superare l’importo di euro 20.000 annui.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)