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Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 / 03 / 2004

Codice 25.9
D.D. 27 novembre 2003, n. 1947

Ditta: Società “3 Effe & C” rappresentata dal legale rappresentante Riccardo Faraoni. Conferenza di Servizi - Nulla osta ai soli fini idraulici per la cessazione da parte della Società “3 Effe & C” dell’area in concessione di mq. 668,00 e per il subingresso per mq. 676,17, e occupazione di aree demaniali con costruzione edificio da destinarsi a sede di pubblico esercizio. Lago Maggiore - Comune di Cannobio (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che al Sig. Riccardo Faraoni possa essere rilasciata l’autorizzazione per la cessazione dell’area attualmente in concessione di mq. 668,00 e per il subingresso per mq. 676,17, e occupazione di aree demaniali con costruzione edificio da destinarsi a sede di pubblico esercizio individuate negli elaborati allegati.

I lavori in oggetto dovranno essere realizzati secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) le opere in progetto dovranno essere poste in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità. delle opere in argomento;

3) il Sig. Riccardo Faraoni è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.6.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso dei Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.6.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla D. Lgs. n. 490/1999 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole