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Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 / 03 / 2004

Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Sviluppo Produzioni Animali

Normativa sulle quote latte - Comunicazioni di quote per il periodo 2004-05

In applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di quote latte, le regioni e province autonome provvedono ad aggiornare e comunicare a ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento per il periodo di commercializzazione 1° Aprile 2004 - 31 Marzo 2005.

Per far ciò possono avvalersi dei servizi del SIAN per le operazioni di stampa e spedizione delle comunicazioni ai produttori.

Poiché ai sensi della L.R. 17/99, le competenze in materia di gestione delle quote latte sono state conferite alle province a partire dal 1° Gennaio 2000, la comunicazione ai produttori verrà inviata a cura di AGEA e SIAN a nome e per conto delle competenti Amministrazioni provinciali, utilizzando una modulistica uniforme su tutto il territorio regionale, come da condizioni operative definite dalla stessa AGEA. Il modello recherà nell’intestazione l’indicazione della Regione Piemonte e delle otto province piemontesi. La busta e l’avviso di ricevimento della raccomandata, invece, riporteranno come mittente l’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, che svolge la funzione di indirizzo e coordinamento in materia.

L’Amministrazione responsabile del provvedimento così trasmesso è, comunque, l’Assessorato Provinciale all’Agricoltura competente per territorio, come indicato nelle “Note Esplicative” riportate nel modello di comunicazione.

Ciascuna comunicazione riporta il quantitativo di riferimento individuale per il periodo 2004/05, nonché il tenore di materia grassa di riferimento, come determinato da tutti i movimenti definitivi di quantitativi e da tutti gli accadimenti che hanno rilevanza per la definizione della quota al 1° Aprile 2004, purché inseriti nel sistema informativo alla data del 20 Febbraio 2004.

Al produttore è consentito presentare - entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione - all’Assessorato all’Agricoltura della Provincia in cui è ubicata l’azienda, osservazioni circa eventuali errori o mancanza di dati (esclusivamente per quei dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di provvedimenti precedenti), che saranno oggetto di verifica al fine di un’eventuale rettifica dei medesimi. Il modulo da utilizzare per la presentazione delle osservazioni è disponibile presso gli uffici dei competenti Assessorati provinciali Agricoltura.

Il produttore può altresì, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R..

In caso di presentazione delle suddette osservazioni, i termini per l’impugnabilità avanti al T.A.R. decorrono dalla data di ricevimento della decisione in merito assunta dall’Amministrazione provinciale.

La mancata proposizione, entro i termini indicati, delle osservazioni o del ricorso giurisdizionale, rende definitivi i dati della comunicazione.