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Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 / 03 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 54-11836

Reg. CE 1493/99 e 1227/00 - Cessione diritti di impianto della riserva regionale dei diritti ai fini didattici, sperimentali, di mantenimento nelle aree svantaggiate

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Il Regolamento CE 1493/99 al Titolo I art. 5, per migliorare la gestione del potenziale viticolo e promuovere un uso efficiente dei diritti di reimpianto e nuovo impianto, ha previsto la possibilità, da parte dello stato membro, di poter costituire un sistema di riserve dei diritti di impianto. Successivamente il Regolamento CE 1227/00 ha definito i limiti all’utilizzo della riserva.

Il Ministero delle Politiche Agricole e forestali con Decreto del 27 luglio 2000, all’articolo 5 ha demandato la competenza dell’istituzione della riserva alle Regioni e Province Autonome.

La Giunta Regionale del Piemonte con DGR n° 48-2240 del 12 febbraio 2001 ha istituito la riserva dei diritti di impianto e con DGR n° 57-6719 del 22 luglio 2002 ha provveduto a definirne le modalità di gestione. Successivamente con DGR 48-10555 del 29 settembre 2003 è stato costituito il relativo capitolo di introito nel bilancio regionale.

Secondo la normativa europea non è possibile impiantare vigneti con varietà di vite non classificate al catalogo nazionale o coltivati con tecniche culturali non tradizionali, come non è possibile trasferire diritti di reimpianto su aree non a Denominazione di Origine. Tali limitazioni di fatto renderebbero impossibile qualsiasi innovazione, sia rispetto le varietà di viti utilizzate sia rispetto le tecniche ed i luoghi di coltura.

Per superare questa evidente contraddizione la UE ha previsto la possibilità da parte degli Stati Membri di emettere autorizzazioni in deroga (dette sperimentali) tramite l’approvazione di progetti di sperimentazione. Queste approvazioni consentono fra le altre cose di effettuare l’impianto anche senza il possesso di un diritto di reimpianto ma solo sulla scorta dell’autorizzazione stessa. Infatti gli impianti vitati effettuati in deroga non maturano diritto di reimpianto e devono essere estirpati alla fine della sperimentazione.

Stante il quadro normativo descritto, gli istituti scolastici e le comunità montane hanno legittimamente utilizzato l’istituto della deroga illustrato, gli uni per proseguire e porre in essere le attività didattiche e di ricerca e gli altri anche per tentare di orientare e sviluppare (con attente ed accurate ricerche) le realtà vitivinicole locali, esonerandosi, in entrambi i casi, dal discriminante costo dei diritti di reimpianto. La stessa Regione Piemonte, nella realizzazione del suo unico progetto di sperimentazione (progetto spumante), ha usufruito delle autorizzazioni in deroga che oggi occorre convertire in diritti di reimpianto per la commercializzazione del prodotto.

Allo stato attuale è quindi opportuno consolidare l’attività di ricerca degli istituti tramite la cessione di diritti di reimpianto affinché questi, la dove possibile, li gestiscano autonomamente e possano, se del caso, trasformare i vigneti sperimentali in produttivi ampliando le proprie possibilità didattiche anche con commercializzazione del prodotto altrimenti destinato alla distillazione. E’ altrettanto opportuno prevedere per le comunità montane la possibilità di attingere ai diritti di reimpianto della riserva per poter attuare le proprie politiche di consolidamento delle attività vitivinicole e proseguire la ricerca e lo sviluppo necessari a garantire il futuro del sistema socio-economico della viticoltura in aree svantaggiate.

I Regolamenti Comunitari stabiliscono che i diritti di nuovo impianto possono essere ceduti esclusivamente a titolo oneroso; è quindi opportuno stabilire un costo che non costituisca discriminante per gli Enti ed Istituti che ne faranno richiesta.

Al fine di garantire la persistenza e l’efficacia dell’azione di consolidamento delle attività di ricerca sperimentazione e didattiche, nonché di tutela delle aree svantaggiate, e nel contempo non creare sperequazioni e turbativa alcuna nel mercato dei diritti di reimpianto, occorre prevedere delle limitazioni all’utilizzo del diritto di impianto così acquisito. Questo anche in ossequio alle normative CE in materia sia vitivinicola che, più in generale di mercato.

Per quanto sopra premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. Nell’ambito della disponibilità della riserva regionale dei diritti di impianto vengono destinati alla didattica, ricerca e progetti di mantenimento e sviluppo della vitivinicoltura in aree svantaggiate un massimo di 200 ettari di diritti di nuovo impianto.

2. Alle sole finalità del presente articolato viene individuato in Euro 500 il costo ad ettaro di tali diritti di nuovo impianto.

3. Possono richiedere l’attribuzione di diritti di nuovo impianto della riserva tutti gli Enti, Istituti accreditati per effetto dell’articolo 29 ultimo comma della D.G.R. 48-2240 del 12 febbraio 2001. Sarà altresì facoltà dell’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte attingere a questa risorsa per la trasformazione degli impianti sperimentali ad impianti produttivi qualora effettuati sotto il proprio diretto patrocinio.

4. I diritti di impianto cosi acquisiti potranno generare diritti di reimpianto unicamente in ambito aziendale e solo all’interno del Comune di ubicazione del vigneto o dei comuni finitimi, altrimenti verranno reintegrati nella riserva regionale.

Si dà mandato alla Direzione 12 tramite i propri uffici competenti, Settore Produzioni Vegetali Ufficio Sviluppo della Vitivinicoltura, di emanare le eventuali procedure amministrative.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)