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Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 / 03 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 57-11839

Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo concernente la soggettivita’ giuridica delle Autorita’ d’Ambito

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Premesso che:

- con la legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13, in attuazione degli articoli 8 e 9 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, sono stati delimitati sei ambiti territoriali ottimali sulla base dei quali devono essere riorganizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato;

- con la stessa legge regionale sono state altresì disciplinate, coerentemente alla normativa sull’ordinamento delle Autonomie locali, le forme e i modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nei suddetti ambiti territoriali;

- si è da tempo conclusa la fase istitutiva delle sei Autorità d’ambito piemontesi, costituenti la forma di cooperazione tramite la quale gli Enti locali esercitano in forma associata le funzioni loro affidate dalla legge per l’organizzazione del servizio idrico integrato;

- la quasi totalità delle predette Autorità sono operative e stanno procedendo, per quanto di loro competenza, all’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione delle successive fasi della riforma;

rilevato che nella seduta del 27 novembre 2003 la Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all’articolo 13 della l.r. 13/1997, in considerazione della segnalazione da parte dalle Autorità d’ambito di alcune difficoltà dalle medesime riscontrate nell’esplicazione delle proprie attività contrattuali e alla luce dei conseguenti approfondimenti svolti, ha proposto l’adozione di un apposito atto di indirizzo della Giunta regionale che chiarisca le caratteristiche peculiari della soggettività giuridica delle Autorità d’ambito;

preso atto che in merito la Conferenza ha esaminato il parere formulato dallo Studio legale Tosetto, Weigman e Associati sulla natura giuridica dell’Autorità d’ambito, studio commissionato dall’Autorità d’ambito 3 - Torinese e dalla stessa inoltrato all’attenzione della Conferenza con nota prot. 305857 del 20 novembre 2003;

considerato che dalle valutazioni svolte alla luce del predetto parere emerge che:

- in quanto fondata su base convenzionale, l’Autorità d’ambito è priva del requisito della personalità giuridica, che - come noto - può essere conferita solo dalla legge o da un provvedimento amministrativo a ciò ex lege autorizzato;

- tuttavia, per come configurata dalla legge regionale 13/1997, essa risulta dotata della soggettività giuridica necessaria all’espletamento delle funzioni ad essa affidate in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;

- l’autonomia, la terzietà rispetto agli enti partecipanti e la capacità di adottare decisioni con efficacia esterna, unitamente al fatto che la stessa legge regionale fa riferimento all’esercizio delle funzioni dell’Autorità d’ambito “in nome e per conto degli Enti locali”, portano infatti a concludere che il legislatore ha inteso conferirle, se non la personalità giuridica, il requisito della capacità di essere autonomamente titolare di rapporti giuridici attivi e passivi;

- pur in carenza della vera e propria personalità giuridica, la stessa può quindi esplicare - sulla base dei poteri conferiti dalla legge e dalla convezione istitutiva - tutte le attività anche contrattuali necessarie al suo funzionamento di “organo” degli enti pubblici locali partecipanti, ivi comprese quelle attinenti all’assunzione di personale nell’ambito dei rapporti di lavoro dipendente di carattere pubblico;

ritenuto pertanto opportuno adottare l’atto di indirizzo proposto dalla Conferenza regionale delle risorse idriche al fine di correttamente orientare le Autorità d’ambito nell’esercizio delle attività loro spettanti;

visto l’allegato, costituente parte integrante della presente deliberazione, concernente la soggettività giuridica delle Autorità d’ambito;

visto l’articolo 3, comma 2 della l.r. 13/1997;

visto l’articolo 3, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000;

visto l’articolo 17 della l.r. 51/1997;

la Giunta regionale, con votazione espressa nei modi di legge, unanime,

delibera

* di adottare, per le ragioni in premessa illustrate, l’atto di indirizzo di cui all’allegato costituente parte integrante della presente deliberazione, concernente la soggettività giuridica delle Autorità d’ambito istituite ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Tabella