Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 / 03 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)
Determinazione del Segretario Generale n. 46 del 16.02.2004 - Oggetto: Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 - Lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del torrente Pracchio in comune di Chiusa San Michele - 2° lotto - Determinazione dellindennità provvisoria in favore degli aventi diritto per lespropriazione degli immobili resisi necessari allesecuzione dellopera
Il Segretario Generale
(omissis)
determina
Art. 1) ai sensi dellart. 5 bis della legge n. 359/1992 lindennità da corrispondere agli aventi diritto per lesproprio delle aree edificabili risultate necessarie per la sistemazione idrogeologica di un tratto del rio Pracchio nel comune di Chiusa San Michele - 2° lotto - è determinata, come si evince nellallegato prospetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Art. 2) nel caso che larea da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da almeno un anno prima del deposito degli atti della procedura espropriativa nella segreteria comunale di Chiusa San Michele (avvenuto il 13.05.2003), il prezzo di cessione è decurtato della somma che deve essere corrisposta a questi soggetti in misura pari allindennità provvisoria, determinata dalla Commissione Provinciale Espropri e corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate ai sensi dellart. 17 comma 2 della Legge 865/1971;
Art. 3) ai sensi dellart. 16 della legge 865/1971, lindennità da corrispondere agli aventi diritto per lesproprio delle aree agricole risultate necessarie per la sistemazione idrogeologica di un tratto del rio Pracchio nel comune di Chiusa San Michele - 2° lotto - è determinata, come si evince nellallegato prospetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto, in base ai valori agricoli medi stabiliti dalla Competente Commisisone Provinciale per lanno 2004;
Art. 4) nel caso che larea da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da almeno un anno prima del deposito degli atti della procedura espropriativa nella segreteria comunale di Chiusa San Michele (avvenuto il 13.05.2003), deve essere corrisposta dallente espropriante a questi soggetti lindennità di cui allart. 16 della L. 865/71. Lindennità è pari allindennità provvisoria, determinata dalla commissione provinciale espropri e corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate ai sensi dellart. 17, comma 2, della legge 865/1971;
Art. 5) la Comunità Montana curerà la notifica del decreto di determinazione dellindennità provvisoria nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone anche notizia al Presidente della Giunta Regionale mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
Art. 6) i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al punto 5., devono comunicare alla Comunità Montana se intendono accettare lindennità, con lavvertenza che questa si deve considerare rifiutata nellipotesi di silenzio da parte degli stessi proprietari;
Art. 7) i proprietari espropriandi delle aree edificabili possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto del presente atto in ogni fase del procedimento espropriativo fino allemanazione del decreto di esproprio. In caso di mancata accettazione lindennità definitiva è ridotta del 40% ai sensi dellart. 5 bis della Legge 359/1992. In ogni caso lindennità di esproprio non può essere superiore al valore imponibile indicato nellultima denuncia relativa allI.C.I. ai sensi dellart. 16 del decreto l.vo 504/1992. E dovuta per contro una maggiorazione sulla indennità pari alla differenza tra limporto dellimposta eventualmente pagata in più dallespropriato o dal suo avente causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dellimposta effettuato sulla base dellindennità, oltre agli interessi legali sulla stessa calcolati, ai sensi dellart. 16 comma 2 del decreto l.vo 504/1992.
Sullindennità di esproprio è operata la ritenuta dimposta del 20% ai sensi della L. 413/1991, nel caso trattasi di terreni compresi nelle zone A,B,C,D, di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444.
Art. 8) i proprietari espropriandi delle aree agricole, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al punto 5., hanno diritto di convenire con la Comunità Montana la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% dellindennità provvisoria con lavvertenza che questa si considera rifiutata nellipotesi di silenzio da parte degli stessi proprietari.
Bussoleno, 16 febbraio 2004
Il Segretario Generale
Braida Bruno Piera