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Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 / 03 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Determinazione del Segretario Generale n. 46 del 16.02.2004 - Oggetto: Legge 22.10.71 n. 865, art. 11 - Lavori di sistemazione idrogeologica di un tratto del torrente Pracchio in comune di Chiusa San Michele - 2° lotto - Determinazione dell’indennità provvisoria in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili resisi necessari all’esecuzione dell’opera

Il Segretario Generale

(omissis)

determina

Art. 1) ai sensi dell’art. 5 bis della legge n. 359/1992 l’indennità da corrispondere agli aventi diritto per l’esproprio delle aree edificabili risultate necessarie per la sistemazione idrogeologica di un tratto del rio Pracchio nel comune di Chiusa San Michele - 2° lotto - è determinata, come si evince nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2) nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da almeno un anno prima del deposito degli atti della procedura espropriativa nella segreteria comunale di Chiusa San Michele (avvenuto il 13.05.2003), il prezzo di cessione è decurtato della somma che deve essere corrisposta a questi soggetti in misura pari all’indennità provvisoria, determinata dalla Commissione Provinciale Espropri e corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate ai sensi dell’art. 17 comma 2 della Legge 865/1971;

Art. 3) ai sensi dell’art. 16 della legge 865/1971, l’indennità da corrispondere agli aventi diritto per l’esproprio delle aree agricole risultate necessarie per la sistemazione idrogeologica di un tratto del rio Pracchio nel comune di Chiusa San Michele - 2° lotto - è determinata, come si evince nell’allegato prospetto che è parte integrante e sostanziale del presente atto, in base ai valori agricoli medi stabiliti dalla Competente Commisisone Provinciale per l’anno 2004;

Art. 4) nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, che coltivi il terreno da almeno un anno prima del deposito degli atti della procedura espropriativa nella segreteria comunale di Chiusa San Michele (avvenuto il 13.05.2003), deve essere corrisposta dall’ente espropriante a questi soggetti l’indennità di cui all’art. 16 della L. 865/71. L’indennità è pari all’indennità provvisoria, determinata dalla commissione provinciale espropri e corrispondente al tipo di coltivazioni effettivamente praticate ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 865/1971;

Art. 5) la Comunità Montana curerà la notifica del decreto di determinazione dell’indennità provvisoria nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, dandone anche notizia al Presidente della Giunta Regionale mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

Art. 6) i proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al punto 5., devono comunicare alla Comunità Montana se intendono accettare l’indennità, con l’avvertenza che questa si deve considerare rifiutata nell’ipotesi di silenzio da parte degli stessi proprietari;

Art. 7) i proprietari espropriandi delle aree edificabili possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto del presente atto in ogni fase del procedimento espropriativo fino all’emanazione del decreto di esproprio. In caso di mancata accettazione l’indennità definitiva è ridotta del 40% ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 359/1992. In ogni caso l’indennità di esproprio non può essere superiore al valore imponibile indicato nell’ultima denuncia relativa all’I.C.I. ai sensi dell’art. 16 del decreto l.vo 504/1992. E’ dovuta per contro una maggiorazione sulla indennità pari alla differenza tra l’importo dell’imposta eventualmente pagata in più dall’espropriato o dal suo avente causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell’imposta effettuato sulla base dell’indennità, oltre agli interessi legali sulla stessa calcolati, ai sensi dell’art. 16 comma 2 del decreto l.vo 504/1992.

Sull’indennità di esproprio è operata la ritenuta d’imposta del 20% ai sensi della L. 413/1991, nel caso trattasi di terreni compresi nelle zone A,B,C,D, di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444.

Art. 8) i proprietari espropriandi delle aree agricole, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di cui al punto 5., hanno diritto di convenire con la Comunità Montana la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore al 50% dell’indennità provvisoria con l’avvertenza che questa si considera rifiutata nell’ipotesi di silenzio da parte degli stessi proprietari.

Bussoleno, 16 febbraio 2004

Il Segretario Generale
Braida Bruno Piera