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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 11

Deliberazione del Consiglio Regionale 3 febbraio 2004, n. 351-3642

Piano Energetico Ambientale Regionale

(omissis)

Tale deliberazione, come emendata, nel testo che segue, è posta in votazione, mediante procedimento elettronico: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale

visto l’articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59);

visto l’accordo stipulato in Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali (ex articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) il 5 settembre 2002 (Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunita’ montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica);

visto il Protocollo d’intesa della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome per il coordinamento delle politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni dei gas serra nell’atmosfera del 5 giugno 2001, denominato Protocollo di Torino;

vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123 del 19 dicembre 2002 (Revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra ‘legge n. 120 del 2002’);

visto il Capo VIII della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

vista la legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79);

preso atto che

- con deliberazione n. 14-8061 del 23 dicembre 2002 la Giunta Regionale ha provveduto ad adottare preliminarmente la proposta di piano energetico ambientale per il confronto con il Forum regionale per l’Energia, di cui all’articolo 7 della l.r. 23/2002, e a formalizzare l’istituzione del Forum suddetto;

- il 29 gennaio 2003, il Forum regionale per l’Energia opportunamente convocato con il coinvolgimento degli Enti Locali, imprese ed enti energetici, Autorità italiana per l’energia elettrica e il gas, Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) S.p.A., associazioni di categoria del mondo produttivo, commerciale, artigianale ed agricolo, organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori, Università e Politecnico, enti di ricerca, Agenzie nazionali e locali per l’Energia e la Protezione ambientale, per la discussione della proposta di piano, nel frattempo diffusa e portata a conoscenza attraverso il sito internet della Regione, ha sviluppato un ampio confronto in cui sono emerse le osservazioni anche costruttivamente critiche, unitamente ad un diffuso apprezzamento per il metodo adottato;

- sulla base del confronto e delle osservazioni raccolte, nonché dell’evoluzione normativa e dell’aggiornamento dei dati dell’Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) e del GRTN S.p.A., si è provveduto ad integrare la proposta di piano;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21-9031 del 14 aprile 2003 (Piano energetico ambientale. Seconda adozione a seguito degli esiti del confronto in sede di Forum regionale per l’energia. Proposta al Consiglio regionale), e, in particolare, l’istruttoria ivi descritta ed il piano allegato;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-9237 del 5 maggio 2003 (Integrazioni al Piano energetico ambientale regionale adottato con DGR n. 21-9031 del 14 aprile 2003. Proposta al Consiglio regionale);

Sentite le competenti commissioni consiliari;

approva

ai sensi dell’articolo 6, comma, 1 della l.r. 23/2002, il Piano energetico ambientale regionale, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)