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Bollettino Ufficiale n. 11 del 18 / 03 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 20-11868

L.R. 61/97, art. 16 “Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999” - Trasferimento alle Aziende Sanitarie Locali dell’autorizzazione al funzionamento di strutture operanti nell’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’abuso

A relazione dell’Assessore Galante:

Con provvedimento n. 906-13938 del 18.10.1994, il Consiglio Regionale ha recepito l’atto d’intesa Stato-Regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per l’iscrizione negli albi degli Enti ausiliari, che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui all’art. 116 del DPR 309/90;

visto che, ai sensi del provvedimento n. 906-13938 del 18.10.1994, è stato istituito l’albo degli Enti ausiliari senza fini di lucro che stabilisce, tra l’altro, che l’atto di iscrizione all’albo costituisce autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell’art. 9 del succitato atto d’intesa;

preso atto che, con provvedimento n. 49-9325 del 12.05.2003, la Giunta Regionale ha recepito lo schema di atto d’ intesa Stato-Regioni per la determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso;

considerato che, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato alla deliberazione n. 49-9325 del 12.05.2003, l’iter procedurale di autorizzazione al funzionamento e contestuale iscrizione all’albo regionale degli Enti e/o Associazioni viene attuato così come previsto dalla D.C.R. n. 906-13938 del 18.10.1994;

tenuto conto che la D.C.R. n. 906-13938 del 18.10.1994 è antecedente alla normativa in tema di semplificazione amministrativa;

vista la L.R. 61/97 che, all’art. 16, individua le Aziende Sanitarie Locali quali Enti di riferimento nel rilascio delle autorizzazioni al funzionamento alle strutture sanitarie denominate RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali);

vista altresì la D.G.R. n. 83-25268 del 5 agosto 1998 che, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 61/97, demanda alle stesse Aziende Sanitarie Locali l’autorizzazione al funzionamento delle strutture denominate R.I.S.S. ( Residenze Integrate Socio-Sanitarie), C.P. (Comunità Protette Psichiatriche) e C.T.P. (Centri di Terapie Psichiatriche);

considerato quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale, in materia di semplificazione amministrativa e, in ossequio al principio di sussidiarietà, le Aziende Sanitarie Locali sono riconosciute Enti di riferimento nel rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture operanti nell’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’abuso;

pertanto, le Aziende Sanitarie Locali competenti territorialmente dovranno trasmettere copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento alla Regione per la presa d’atto e contestuale iscrizione nell’albo regionale, ai sensi della D.C.R. n.906-13938 del 18.10.1994 e s.m.i.

considerate tali premesse;

ritenuto opportuno informare il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza con nota prot. n. 2107 del 16.02.2004;

visto il DPR 309/90;

vista la D.C.R. n.906-13938 del 18.10.1994;

vista la L. 51/97;

vista la L.R. n. 61/97;

vista la D.G.R. n. 83-25268 del 5.08.98;

vista la D.G.R. n. 49-9325 del 12.05.2003;

la Giunta Regionale, per le motivazioni in premessa indicate,

delibera

- di individuare le Aziende Sanitarie Locali quali Enti di riferimento nel rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture sanitarie ubicate nel proprio territorio;

- di trasferire alle Aziende Sanitarie Locali, in ottemperanza alla normativa in tema di semplificazione amministrativa e in ossequio al principio di sussidiarietà, la competenza al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture deputate alla riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, in analogia a quanto previsto dall’art. 16 della L.R. 61/97 per le strutture sanitarie denominate RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e dalla D.G.R. n. 83-25268 del 5 agosto 1998 per le strutture denominate R.I.S.S. (Residenze Integrate Socio-Sanitarie), C.P. (Comunità Protette Psichiatriche) e C.T.P. (Centri di Terapie Psichiatriche);

- le Aziende Sanitarie Locali, competenti territorialmente, dovranno trasmettere copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento alla Regione, Settore Programmazione Sanitaria, per la presa d’atto e contestuale iscrizione all’albo regionale, ai sensi della D.C.R. n.906-13938 del 18.10.1994 e s.m.i.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla competente Commissione Consiliare.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)