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Bollettino Ufficiale n. 11 del 18 / 03 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 20-11868
L.R. 61/97, art. 16 Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997-1999 - Trasferimento alle Aziende Sanitarie Locali dellautorizzazione al funzionamento di strutture operanti nellassistenza a persone dipendenti da sostanze dabuso
A relazione dellAssessore Galante:
Con provvedimento n. 906-13938 del 18.10.1994, il Consiglio Regionale ha recepito latto dintesa Stato-Regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi per liscrizione negli albi degli Enti ausiliari, che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, di cui allart. 116 del DPR 309/90;
visto che, ai sensi del provvedimento n. 906-13938 del 18.10.1994, è stato istituito lalbo degli Enti ausiliari senza fini di lucro che stabilisce, tra laltro, che latto di iscrizione allalbo costituisce autorizzazione al funzionamento, ai sensi dellart. 9 del succitato atto dintesa;
preso atto che, con provvedimento n. 49-9325 del 12.05.2003, la Giunta Regionale ha recepito lo schema di atto d intesa Stato-Regioni per la determinazione dei requisiti minimi standard per lautorizzazione al funzionamento e per laccreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze dabuso;
considerato che, ai sensi dellart. 2 dellallegato alla deliberazione n. 49-9325 del 12.05.2003, liter procedurale di autorizzazione al funzionamento e contestuale iscrizione allalbo regionale degli Enti e/o Associazioni viene attuato così come previsto dalla D.C.R. n. 906-13938 del 18.10.1994;
tenuto conto che la D.C.R. n. 906-13938 del 18.10.1994 è antecedente alla normativa in tema di semplificazione amministrativa;
vista la L.R. 61/97 che, allart. 16, individua le Aziende Sanitarie Locali quali Enti di riferimento nel rilascio delle autorizzazioni al funzionamento alle strutture sanitarie denominate RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali);
vista altresì la D.G.R. n. 83-25268 del 5 agosto 1998 che, ai sensi dellart. 16 della L.R. 61/97, demanda alle stesse Aziende Sanitarie Locali lautorizzazione al funzionamento delle strutture denominate R.I.S.S. ( Residenze Integrate Socio-Sanitarie), C.P. (Comunità Protette Psichiatriche) e C.T.P. (Centri di Terapie Psichiatriche);
considerato quanto disposto dalla normativa regionale e nazionale, in materia di semplificazione amministrativa e, in ossequio al principio di sussidiarietà, le Aziende Sanitarie Locali sono riconosciute Enti di riferimento nel rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture operanti nellassistenza a persone dipendenti da sostanze dabuso;
pertanto, le Aziende Sanitarie Locali competenti territorialmente dovranno trasmettere copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento alla Regione per la presa datto e contestuale iscrizione nellalbo regionale, ai sensi della D.C.R. n.906-13938 del 18.10.1994 e s.m.i.
considerate tali premesse;
ritenuto opportuno informare il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza con nota prot. n. 2107 del 16.02.2004;
visto il DPR 309/90;
vista la D.C.R. n.906-13938 del 18.10.1994;
vista la L. 51/97;
vista la L.R. n. 61/97;
vista la D.G.R. n. 83-25268 del 5.08.98;
vista la D.G.R. n. 49-9325 del 12.05.2003;
la Giunta Regionale, per le motivazioni in premessa indicate,
delibera
- di individuare le Aziende Sanitarie Locali quali Enti di riferimento nel rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture sanitarie ubicate nel proprio territorio;
- di trasferire alle Aziende Sanitarie Locali, in ottemperanza alla normativa in tema di semplificazione amministrativa e in ossequio al principio di sussidiarietà, la competenza al rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture deputate alla riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, in analogia a quanto previsto dallart. 16 della L.R. 61/97 per le strutture sanitarie denominate RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) e dalla D.G.R. n. 83-25268 del 5 agosto 1998 per le strutture denominate R.I.S.S. (Residenze Integrate Socio-Sanitarie), C.P. (Comunità Protette Psichiatriche) e C.T.P. (Centri di Terapie Psichiatriche);
- le Aziende Sanitarie Locali, competenti territorialmente, dovranno trasmettere copia del provvedimento di autorizzazione al funzionamento alla Regione, Settore Programmazione Sanitaria, per la presa datto e contestuale iscrizione allalbo regionale, ai sensi della D.C.R. n.906-13938 del 18.10.1994 e s.m.i.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla competente Commissione Consiliare.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)