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Bollettino Ufficiale n. 11 del 18 / 03 / 2004

Codice 13.4
D.D. 17 febbraio 2004, n. 29

Istituzione di zone di divieto di pesca nelle acque pubbliche della Regione. Art. 14 L.R. 18.2.1981, n. 7

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di costituire, per le considerazioni in premessa illustrate, le zone di divieto totale di pesca ai sensi dell’art. 14 della l.r. 7/81, nei corsi d’acqua elencati nella tabella allegata alla presente determinazione quale parte integrante;

- di stabilire il periodo di chiusura della pesca nelle zone di ripopolamento suddette dall’alba dell’ultima domenica di febbraio 2004 al tramonto dell’ultimo sabato di febbraio 2007;

- di trasmettere il presente provvedimento alle Province di Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli per l’esecuzione.

Il Dirigente responsabile
Carlo Di Bisceglie

Allegato