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Bollettino Ufficiale n. 11 del 18 / 03 / 2004
Legge regionale 15 marzo 2004, n. 5.
Adesione della Regione Piemonte allAssociazione amici dellUniversita di scienze gastronomiche.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Adesione allAssociazione amici dellUniversita di scienze gastronomiche)
1. La Regione Piemonte aderisce, in qualita di socio fondatore, all"Associazione amici dellUniversita di scienze gastronomiche", di seguito denominata Associazione.
Art. 2.
(Finalita dellAssociazione)
1. LAssociazione, che ha come proprio obiettivo primario listituzione di una Universita situata in Bra (Cuneo), frazione Pollenzo, e Colorno (Parma) per lo studio delle scienze gastronomiche, ha la finalita di promuovere iniziative culturali nel settore dellistruzione che rispondano alla esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale, lazione imprenditoriale, lo sviluppo culturale nelle scienze gastronomiche sia a livello nazionale che internazionale.
Art. 3.
(Modalita per ladesione allAssociazione)
1. Il Presidente della Giunta regionale e autorizzato a compiere per la Regione Piemonte tutti gli atti necessari per il perfezionamento delladesione della Regione allAssociazione.
Art. 4.
(Contributo regionale)
1. La Regione concorre alle spese per le attivita ed il funzionamento dellAssociazione, mediante lerogazione di un contributo annuo il cui importo viene determinato nellambito delle disponibilita annualmente autorizzate dalla legge finanziaria regionale.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno lAssociazione presenta alla Regione il programma di attivita per lanno successivo e la relativa previsione di spesa e di entrata. Sulla base di tali documenti la Regione provvede ad erogare il contributo ed a determinare le modalita di erogazione e di rendicontazione.
Art. 5.
(Norma finanziaria)
1. Per la copertura finanziaria della presente legge, stimata in euro 300.000,00, le risorse finanziarie sono reperite, ai sensi dellarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), con la legge finanziaria 2004.
Art. 6.
(Urgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 15 marzo 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 586.
- Presentato dalla Giunta regionale il 29 ottobre 2003.
- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 7 novembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente l8 marzo 2004 con relazione di Rosa Anna Costa, Valerio Cattaneo.
- Approvato in Aula il 10 marzo 2004, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli, 1 astenuto.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 5
- Il testo dellarticolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:
Art. 8. (Legge finanziaria)
1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per lapprovazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui allarticolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalita regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dellanno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui allarticolo 5.
4. La legge finanziaria e approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nellordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
Nota allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto è il seguente:
Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni ... nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.".