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Bollettino Ufficiale n. 11 del 18 / 03 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 20-11930
Modifiche ed integrazioni dellAllegato A) Standard minimi dei micro-nidi alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare la modifica dellAllegato A Standard minimi dei micro-nidi, alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003, secondo le modalità ed i contenuti di cui allallegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di raccogliere tutte le norme riguardanti gli Standard minimi dei micro-nidi, in un unico testo coordinato di cui allallegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) 1
MODIFICA ALLEGATO A DELLA DGR N. 28-9454 DEL 26/05/2003
ART. 1 - Modifiche dellart. 4 dellallegato A della DGR n.28-9454 del 26/05/2003.
1. Lart. 4 dellallegato A, alinea 6, è sostituito dalla seguente:
* attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti;
2. Lart. 4 dellallegato A, alinea 8, è sostituito dalla seguente:
* diploma di laurea in scienze delleducazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
3. Allart. 4 dellallegato A dopo lalinea 8 sono aggiunte le seguenti alinee:
* diploma di tecnico dei servizi sociali ;
* altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto allorganizzazione e gestione degli asili-nido.
4. Lart. 4 dellallegato A, quarto comma , è sostituito dal seguente:
Deve essere garantita la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dellattestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico.
5. Lart. 4 dellallegato A, nono comma, è sostituito dal seguente:
Al personale assunto in via diretta dagli Enti titolari dei micro-nidi o dei nidi aziendali deve essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
6. Allart. 4 dellallegato A dopo il nono comma sono aggiunti i seguenti commi:
Nel micro-nido integrato con la scuola dellinfanzia si può applicare il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento già in essere per il personale destinato alla scuola dellinfanzia.
In caso di affidamento della gestione del servizio ad un soggetto terzo si applica il Contratto Collettivo Nazionale del settore di riferimento dellEnte gestore.
Entrambi questi Contratti Collettivi Nazionali devono intendersi quelli stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
ART. 2 - Modifiche allart. 5 dellAllegato A.
1. Al primo comma dellart. 5 dellallegato A, dopo lalinea 2 è aggiunta la seguente alinea
- immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dallart. 22 della Legge 24 novembre 2003, n.326 Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003, 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dellandamento dei conti pubblici.
2. Lalinea 3 del quinto comma dellart. 5 dellallegato A è sostituita dalla seguente:
servizi generali-15 mq. (standard indicativo da adeguare in caso di affidamento esterno dei servizi come successivamente detto)
3. Lottavo comma dellart. 5 è modificato dal seguente:
E ammessa la dislocazione allesterno dei locali e dei servizi di lavanderia e ambulatorio pediatrico nonché laffidamento a terzi del servizio di predisposizione dei pasti trasportati secondo i limiti di cui al successivo art. 6, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 155/97 e s.m.i.
ART. 3 - Modifiche allart. 7 dellAllegato A.
1. Il terzo comma dellart. 7 dellAllegato A è sostituito dal seguente:
In merito ai libretti sanitari si applicano le norme contenute nella Deliberazione Giunta regionale n. 23-10718 del 20 ottobre 2003 e le conseguenti modifiche e integrazioni.
2. Lottavo comma dellart. 7 dellallegato A è sostituito dal seguente:
Lesercizio dellattività è subordinata al possesso dellautorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 54 L.R. 8 gennaio 2004 n.1.
3. Il nono comma dellart. 7 dellallegato A è sostituito dal seguente:
Per il rilascio dellautorizzazione al funzionamento del micro-nido dazienda occorre inoltre acquisire il parere favorevole del Comune in cui è ubicato.
4. Il comma 13 dellart. 7 dellallegato A è sostituito dal seguente:
Sono comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei Comuni e degli Enti Gestori Socio-assistenziali (L.R. 1/2004), progetti e iniziative atte a raggiungere le finalità di cui agli artt. 3 e 5 della Legge 28 agosto 1997, n. 285.
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
STANDARD MINIMI DEI MICRO - NIDI
(TESTO COORDINATO)
ART. 1 - Definizione.
1. Il micro-nido e un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dellinfanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.
2. Lattivazione del micro-nido deve essere concordata con lEnte locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.
3. Il micro-nido si differenzia dallasilo nido tradizionale per la minore capacità ricettiva.
4. Il micro-nido collocato in ambito aziendale è denominato micro-nido aziendale o nido dazienda. Le aziende proponenti devono evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai Comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti delle popolazioni interessate, attuando il raccordo con gli enti istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.
5. Lapertura dei micro-nidi aziendali è concordata tra lEnte gestore e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale, secondo una flessibilità organizzativa rispondente alle esigenze del bambino, nellambito dei criteri previsti dalla presente normativa.
ART. 2 - Destinatari.
1. Bambini di età non inferiore ai 3 mesi e non superiore ai 3 anni.
ART. 3 - Capacità ricettiva e orario minimo di apertura.
1. Le strutture possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 24.
2. Il micro-nido creato in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti deve avere una capacità ricettiva minima di 12 bambini. In tali Comuni possono essere attivati servizi con capacità ricettiva inferiore a 12 bambini nel caso in cui siano ubicati in località o frazioni storicamente e autonomamente individuate. Il vincolo non sussiste per i micro-nidi aziendali, nel solo caso in cui non ci siano richieste da parte del territorio di riferimento.
3. Lorario minimo di apertura e fissato in 6 ore giornaliere, di norma, per cinque giorni alla settimana.
ART. 4 - Personale.
1. Le figure educative operanti nel micro-nido sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
- diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maestra di scuola dinfanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di liceo psico-pedagogico;
- diploma di vigilatrice dinfanzia, nel rispetto delle norme di cui allart.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
- attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti;
- diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- diploma di laurea in scienze delleducazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
- diploma di tecnico dei servizi sociali;
- altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto allorganizzazione e gestione degli asili nido.
2. Il personale ausiliario presente nel micro-nido deve aver conseguito la licenza della scuola dellobbligo.
3. Il personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.
4. Deve essere garantita la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dellattestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico.
5. Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.
6. Tra le figure educative del micro-nido deve inoltre essere individuato un responsabile.
7. Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire lassistenza per tutto larco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo il seguente prospetto:
Per unutenza composta da bambini divezzi:
n. bambini n. figure n. operatori
iscritti
educative ausiliari
da 1 a 6. 1 1
da 6 a 12. 2 da 1 a 2
da 12 a 18 3 2
da
18 a 24 4 da 2 a 3
Per unutenza composta da bambini lattanti:
n. bambini
n. figure n. operatori
iscritti educative ausiliari
da 1 a 4. 1 1
da 4 a 8.
2 da 1 a 2
da 8 a 12 3 2
da 12 a 16 4 da 2 a 3
da 16 a 20 5 3
da 20 a 24
6 da 3 a 4
8. LOrganico degli operatori va calcolato in base al numero e alla tipologia (lattanti/divezzi) degli iscritti nellarco dellanno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.
9. Al personale assunto in via diretta dagli Enti titolari dei micro-nidi o dei nidi aziendali deve essere applicato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.
10. Nel micro-nido integrato con la scuola dinfanzia si può applicare il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento già in essere per il personale destinato alla scuola dellinfanzia.
11. In caso di affidamento della gestione del servizio ad un soggetto terzo si applica il Contratto Collettivo Nazionale del settore di riferimento dellEnte gestore.
12. Entrambi questi Contratti Collettivi Nazionali devono intendersi quelli stipulati con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
ART. 5 - Requisiti strutturali e di dimensionamento.
1. Il micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, può essere istituito presso:
- aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei Piani Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle Aziende stesse (micro-nido aziendale o nido dazienda);
- immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi;
- immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dallart. 22 della Legge 24 novembre 2003, n.326 Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003, 269 - Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dellandamento dei conti pubblici.
2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, nonché piena rispondenza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali digiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
d) accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;
e) licenza di abitabilità e/o duso dei locali.
3. Nel micro-nido gli spazi essenziali da prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini, sono costituiti da:
1. spazi per i bambini;
2. spazi per gli operatori;
3. servizi generali.
4. Larticolazione analitica di tali spazi è, di norma, la seguente:
Spazi funzionali Destinazione duso Superficie Utile
Per i bambini Soggiorno
e zona per lalimentazione 3.00 mq/bamb.
Zona Riposo 1.00 mq./bamb.
Servizi
Igienici 1.00 mq./bamb.
Per gli operatori Accettazione e locale pluriuso
per il personale 1.00 mq./bamb. con un minimo di 10 mq.
Spogliatoio personale
1.00 mq./ bamb.
Servizi Igienici per adulti 0.50 mq./bamb. con un minimo
di 5 mq.
Totale 7.50 mq./ bamb.
Servizi generali Cucina - dispensa 1.00 mq./bamb.
Ambulatorio
pediatrico 0.80 mq./bamb.
Lavanderia - deposito 0.40 mq./bamb.
Area esterna
attrezzata (1) 1.00 mq./bamb.
(1) Standard indicativo
5. Il dimensionamento degli spazi deve discendere dallapplicazione dei predetti parametri unitari e, nel caso di strutture con limitata capacità ricettiva non deve, di norma, essere inferiore ai seguenti valori minimi:
* spazi per i bambini - 20 mq.
* spazi per operatori - 15 mq.
* servizi generali - 15 mq. (standard indicativo da adeguare in caso di affidamento esterno dei servizi come successivamente detto)
6. Se il micro-nido ha una capienza ricettiva uguale o inferiore a 10 bambini gli spazi per gli operatori possono essere ricavati in locali che, ancorché non direttamente collegati agli spazi per i bambini, garantiscano comunque la funzionalità dellattività.
7. I servizi generali possono essere accorpati con locali destinati al medesimo uso presenti nellimmobile, ferma restando lindipendenza dellarea attrezzata.
8. E ammessa la dislocazione allesterno dei locali e dei servizi di lavanderia e ambulatorio pediatrico nonché laffidamento a terzi del servizio di predisposizione dei pasti trasportati secondo i limiti di cui al successivo art. 6, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 155/97 e s.m.i.
9. Per la realizzazione del micro-nido in immobili esistenti sono ammesse riduzioni non superiori al 10% dei parametri costruttivi, fermo restando il rispetto del dimensionamento minimo di cui sopra.
10. In ogni caso, si raccomanda lorganizzazione degli spazi secondo criteri di elevata flessibilità, evitando soluzioni distributive rigide.
11. Accettazione e locale pluriuso per il personale.
Questarea è organizzata in modo tale da consentire un comodo accesso dei bambini, dotandola dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio, nonché di armadietti per il deposito del vestiario.
Larea deve contenere il locale destinato ad ufficio, realizzabile anche con il sistema open-space.
12. Soggiorno e zona per lalimentazione.
Questarea deve essere organizzata garantendo la possibilità di svolgimento di più attività ricreative differenziate e, in modo fisicamente separato, la somministrazione dei pasti. E auspicabile, pertanto, la suddivisione dellarea in due locali distinti.
Nel caso in cui il micro-nido accolga anche bimbi lattanti, occorre che sia individuata un ulteriore locale appositamente destinato alla loro permanenza.
13. Servizi igienici.
I locali igienici devono essere illuminati ed aerati direttamente. Il servizio igienico deve essere dotato di antibagno che può essere aerato artificialmente. Nel locale antibagno è consentito il posizionamento del fasciatoio in uno spazio appositamente adibito alluso. Il locale deve inoltre consentire il deposito dei materiali igienici fuori dalla portata dei bambini.
I pavimenti devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile fino a mt. 2.00 di altezza.
Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, e previste in numero di almeno 1 vaso per 10 bambini, inserito ciascuno in box ispezionabili.
I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dellacqua, anchessi di dimensioni adeguate, sono da posizionarsi nellantibagno; lacqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.
Almeno un servizio igienico per adulti deve essere accessibile ai soggetti portatori di handicap e usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996.
14. Area esterna attrezzata..
Salvo dimostrata impossibilità, deve essere assicurata unarea esterna ad uso esclusivo del micro-nido, anche ricavabile in spazi non direttamente pertinenziali; essa deve risultare attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.
ART. 6 - Servizio alimentare.
1. Lammissibilità della somministrazione di pasti trasportati è subordinata allesito favorevole dellanalisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e ligiene degli alimenti come richiesto dal D.Lgs. n. 155/97 e s.m.i, ed è realizzabile nel solo caso in cui il micro-nido ospiti bambini di età compresa fra 2 anni e 3 anni.
2. In tutte le restanti situazioni deve essere almeno garantita una cucinotta per la preparazione delle pappe, di superficie utile minima di 6 mq.
3. La preparazione dei pasti deve essere autorizzata ai sensi dellart.2 della Legge n. 283/62 e deve essere svolta in locali adeguati ai requisiti di cui al D.P.R. n. 327/80.
4. Nel caso di somministrazione di pasti veicolati il gestore dovrà produrre al Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria competente per territorio la relazione contenente lanalisi-valutazione appropriata dei rischi legati allattività e del relativo sistema di controllo, in considerazione della particolare utenza.
ART. 7 - Requisiti per lesercizio dellattività e autorizzazione al funzionamento.
1. Le persone addette allattività, anche se in modo temporaneo, devono sottoporsi ai controlli sanitari prescritti dalle A.S.L.
2. Nei micro-nidi, anche in ambito aziendale, tutte le attività più propriamente di natura sanitaria dovranno essere assicurate dallA.S.L. sul cui territorio insiste il servizio.
3. In merito ai libretti sanitari si applicano le norme contenute nella Deliberazione Giunta regionale n. 23-10718 del 20 ottobre 2003 e le conseguenti modifiche e integrazioni.
4. Il micro-nido deve essere dotato di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico.
5. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e lassenza degli utenti dellasilo.
6. Il micro-nido deve essere dotato di un regolamento di organizzazione dellattività indicante almeno:
- i criteri per laccesso;
- le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli orari;
- gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori;
- le procedure per assicurare la tutela degli utenti;
- le forme di partecipazione dei genitori allattività del servizio;
- le forme e gli strumenti di raccordo del micro-nido con i servizi socio-sanitari del territorio e con il Comune di ubicazione.
7. Per il primo accoglimento al micro-nido, anche nel caso di frequenza occasionale, il genitore o chi ne fa le veci deve presentare un certificato vaccinale aggiornato e una certificazione del pediatra di base che attesti lassenza di malattie infettive in atto.
8. Lesercizio dellattività è subordinata al possesso dellautorizzazione al funzionamento rilasciata dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 54 L.R. 8 gennaio 2004 n.1.
9. Per il rilascio dellautorizzazione al funzionamento del micro-nido dazienda occorre inoltre acquisire il parere favorevole del Comune in cui è ubicato.
10. Lautorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione, lorario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile nellingresso.
11. Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata agli organi delegati alla vigilanza.
12. I servizi socio-educativi per la prima infanzia già attivati dai Comuni continuano a funzionare secondo le modalità organizzative stabilite dagli Enti titolari.
13. Sono comunque sempre sperimentabili e attuabili, da parte dei Comuni e degli Enti Gestori Socio-assistenziali (L.R. 1/2004), progetti e iniziative atte a raggiungere le finalità di cui agli artt. 3 e 5 della Legge 28 agosto 1997, n.285.