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Bollettino Ufficiale n. 11 del 18 / 03 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bra (Cuneo)
Provincia di Cuneo

Accordo di programma tra il Comune di Bra e la Provincia di Cuneo finalizzato alla realizzazione di un campo in erba sintetica per l’esercizio dell’hockey su prato ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 200, n. 267

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 5 febbraio 2004 in Bra, presso il Palazzo Comunale, è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la realizzazione di un campo in erba sintetica per l’esercizio dell’hockey su prato;

- il Comune di Bra è ai sensi dell’art.4 dell’Accordo stesso, soggetto promotore ed attuatore dell’intervento;

- Il Sindaco della Città di Bra dott. Francesco Guida, in conformità dell’art.8 della deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24 novembre 1997:"Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma L.R. 51/97 art. 17", con decreto n. 6 dell’11 febbraio 2004 ha approvato l’Accordo di Programma demandando al responsabile del procedimento la pubblicazione dell’Accordo stesso;

rende noto

il testo dell’Accordo di Programma tra il Comune di Bra e la Provincia di Cuneo per la realizzazione di un campo in erba sintetica per l’esercizio dell’hockey su prato, di seguito riportato per estratto:

(omissis)

Il giorno cinque del mese di febbraio dell’anno duemilaquattro in Bra, Piazza Caduti per la Libertà n. 14 presso il Palazzo Comunale;

Sono presenti:

- Il Comune di Bra, soggetto promotore dell’Accordo di Programma rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott. Francesco Guida, a ciò autorizzato con deliberazione C.C. n.120 del 18 dicembre 2003;

- La Provincia di Cuneo, rappresentata dall’Assessore Provinciale alla Finanze, rag. Giuseppe Rosciano, a ciò autorizzato con delega del Presidente della Provincia del 27 gennaio 2004;

premesso che:

* La città di Bra, da tempo, costituisce polo di eccellenza nella pratica della disciplina dell’Hockey su prato che annovera moltissimi iscritti fra i quali alcuni esercitano questo sport a livello nazionale ed internazionale;

* Per l’esercizio di detta disciplina sportiva la Città dispone del Complesso Sportivo di Viale Madonna dei Fiori dotato di struttura per l’esercizio dell’hockey su prato;

* Per quanto precede, la Città ha accolto con viva soddisfazione la recente proposta della Federazione Nazionale Hockey su prato di fare di Bra la sede di un Complesso Sportivo di livello nazionale ed internazionale, costituito da un campo sintetico ad acqua di prima categoria e da strutture annesse per l’esercizio dell’hockey su prato;

* Che l’iniziativa all’esame, infatti, si rivela utile a consolidare la pratica sportiva di che trattasi e a inserire la Città in un contesto sportivo nazionale e internazionale con positive ricadute sulle restanti iniziative avviate nel settore sportivo per affermare il ruolo cittadino nel campo della promozione socio/economica locale;

* Che in relazione agli obiettivi indicati il Comune è disposto a farsi carico dell’iniziativa di che trattasi attraverso:

A) l’individuazione e la destinazione alla costruzione dell’impianto nell’ area che attualmente è occupata dal campo in erba naturale all’interno del complesso sportivo di Viale Madonna dei Fiori;

B) l’assunzione del coordinamento generale dell’intervento con l’attribuzione al Segretario Generale del ruolo di responsabile del procedimento;

C) l’assunzione a carico del bilancio del Comune della spesa necessaria per l’attuazione dell’intervento, al netto delle quote a carico degli altri soggetti sottoscrittori del presente accordo, per la somma di euro 525.000,00.

* Che, in relazione all’attitudine dell’iniziativa a promuovere il territorio provinciale la Provincia di Cuneo è disponibile a concorrere nell’attuazione dell’intervento sia attraverso un ruolo di testimonianza sia attraverso la sottoscrizione di quota del costo generale di realizzazione pari a 100.000,00 Euro;

Che analogo apporto è disposta a dare la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra con un contributo in conto capitale di euro 25.000,00.

tutto cio’ premessosi stipula quanto segue:

ART. 1
Premesse

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente accordo.

ART. 2
Oggetto dell’accordo

Il presente accordo di programma ha per oggetto la realizzazione di uno Stadio per la pratica dell’hockey su prato.

L’intervento si inserisce in un tradizione cittadina in cui la disciplina di che trattasi costituisce la pratica sportiva prevalente, specialmente a livello giovanile.

L’impianto, quindi, è destinato ad inserirsi in un contesto già vocato alla pratica sportiva con la possibilità di svolgere un ruolo traino per la diffusione dello sport oltre che a livello regionale anche a livello nazionale e internazionale.

ART. 3
Soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti al presente accordo sono:

- Il Comune di Bra;

- La Provincia di Cuneo;

Il Comune di Bra assume altresì il ruolo di Soggetto responsabile del presente Accordo nei termini indicati nel successivo art. 4.

ART. 4
Soggetto promotore e attuatore

Il soggetto promotore e attuatore del presente accordo di programma è individuato nel Comune di BRA, proprietario dell’area che assumerà:

a) la funzione di stazione appaltante dei lavori, dando attuazione alle opere ed agli interventi individuati per la realizzazione del complesso in questione nel rispetto della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni,

b) la funzione di gestore del Complesso polifunzionale.

ART. 5
Obblighi ed impegni delle parti

Ai fini dell’attuazione dell’iniziativa di che trattasi le parti contraenti si impegnano ad intervenire nei modi che seguono:

a) Il Comune di Bra si impegna:

1. ad assumere le funzioni di cui al precedente art. 4;

2. a mettere a disposizione l’area necessaria per la realizzazione dell’intervento della superficie di mq. 6.000 circa;

3. a curare l’affidamento in gestione del Complesso;

4. ad assicurare la copertura finanziaria dell’intervento, del costo stimato in euro 650.000,00 , mediante assunzione di un mutuo di importo pari a e 525.000,00 e per la differenza pari ad euro 25.000,00, attraverso l’apporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra, e della Provincia di Cuneo per euro 100.000,00

b) La Provincia di Cuneo si impegna:

a considerare, nell’ambito dell’accordo di programma che dovrà essere sottoscritto tra la Regione e i Comitati capofila delle aree conurbate per la gestione dei trasporti urbani e suburbani, i fabbisogni di mobilità derivanti dal nuovo impianto sportivo sulla base del bacino di utenza allargato ai Comuni della conurbazione;

1. a svolgere un ruolo di testimonianza circa l’attitudine dell’iniziativa a svolgere un ruolo di promozione del territorio provinciale;

2. a concorrere, finanziariamente nella misura di euro 100.000,00 imputandola per euro 75.000,00 al bilancio 2003 e per euro 25.000,00 al Bilancio 2004.;

ART. 6
Vigilanza

La vigilanza sull’attuazione del presente accordo è attribuita al Collegio di Vigilanza costituito ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

Il collegio, quando esercita le predette funzioni di vigilanza è composto da :

un componente indicato dal Sindaco del Comune di Bra

un componente indicato dal Presidente della Provincia di Cuneo;

Gli Enti nei casi necessari, si impegnano a nominare i componenti supplenti del Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza ha il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’accordo nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati.

In particolare il Collegio controlla la corretta applicazione e il buon andamento dell’esecuzione dell’accordo e può inoltre disporre ove lo ritenga, l’acquisizione di documenti e informazioni.

Alle attività del Collegio di Vigilanza partecipa il Responsabile del Procedimento del Comune di Bra, soggetto promotore e attuatore.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuiti i compiti di cui all’art. 14 del D.G.R. n. 27 - 23223 del 24.11.1997.

Il Collegio può in ogni caso acquisire documenti ed informazioni presso i soggetti sottoscrittori, convocarne i rappresentanti, disporre ispezioni ed accertamenti.

Il Collegio tenta la composizione delle controversie sulla interpretazione e sulla attuazione del presente accordo; relaziona inoltre agli Enti sottoscrittori sullo stato di attuazione dell’accordo.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Bra.

ART. 7
Tempi di attuazione delle opere e durata dell’Accordo

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare il progetto nel corso dell’anno 2004 ed a completare le opere previste presumibilmente entro marzo 2005;

Il presente accordo di programma ha, pertanto, validità dalla data della sua stipulazione fino al 31.03.2005 e potrà essere rinnovato .

ART. 8
Modifiche all’accordo di programma

L’accordo di programma può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte dai soggetti sottoscrittori, saranno valutate dal Collegio di Vigilanza.

ART. 9
Vincolatività dell’accordo di programma

Tutti i partecipanti al presente accordo di programma hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino e/o che siano in contrasto con esso.

Tutti i partecipanti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell’accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

ART. 10
Controversie

Per quanto non in contrasto con le disposizioni vigenti, le controversie derivanti dall’applicazione ed esecuzione del presente accordo che non siano risolte dal Collegio di Vigilanza, sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale nominato di comune accordo o, in difetto, da parte del Presidente del Tribunale di Alba, su istanza della parte più diligente.

L’arbitrato è rituale ed è disciplinato dagli artt. 806 e seg. del C.p.c.

ART. 11
Approvazione e pubblicazione

Il presente accordo è redatto in due originali, uno per ciascuno dei soggetti firmatari e verrà approvato con decreto del Sindaco del Comune di Bra;

Il decreto di approvazione dell’accordo di programma e l’estratto dell’accordo stesso verranno pubblicati, a cura del Responsabile del Procedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte di Torino, ai sensi dell’art.34, del D.Lgs 267/00.

ART.12
Registrazione e spese

Il presente accordo di programma verrà registrato solo in caso d’uso.

Letto, firmato e sottoscritto

Bra, 5 febbraio 2004

Per il Comune di Bra
Il Sindaco
Francesco Guida

Per la Provincia di Cuneo
L’Assessore alle Finanze
Giuseppe Rosciano

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Proietti