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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 10

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 32-11942

Prezzi di cessione al Servizio Sanitario Regionale per prodotti assorbenti l’urina, cateteri vescicali ed esterni, ausili per tracheotomia

A relazione dell’Assessore Galante:

Premesso che con Decreto Ministeriale 27.8.1999 n. 332, è stato approvato il Nomenclatore Tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.

Rilevato che la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale del 1°.3.2000 n. 87-29576, ha approvato le Linee guida per l’applicazione del D.M. 332/99 e mediante tale atto sono state impartite le direttive per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica.

Osservato che le Linee guida per la determinazione dei prezzi di rimborso dei prodotti contenuti nell’elenco 2) del D.M. 332/99, da parte delle AA.SS.LL., prevedevano due possibilità: una a seguito di gara d’appalto, l’altra mediante contrattazione con le parti. A prescindere dal metodo si contemplava l’obbligo di trasmissione dei dati all’Assessorato alla Sanità per ridefinire un prezzo di riferimento.

Ricordato che oltre agli ausili contemplati nell’elenco D.M. 332/99, la Regione Piemonte con deliberazioni della Giunta regionale n. 87-29576 del 1°.3.2000 e n. 107-693 del 31.7.2000, riconosce rimborsabili tutti i prodotti dotati di fustella ottica asportabile con codice a barre (PARAF o EAN). Tali prodotti possono essere oggetto di distribuzione diretta.

Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale del 12.1.2004 n. 14-11496 è stata apportata una modificazione alle Linee guida sopra citate, ed al fine di ottenere uniformità di trattamento per quanto concerne il regime di rimborso è stato rinviato ad atto successivo la decisione di approvare un prezziario regionale da applicare per il rimborso ai fornitori (negozi e farmacie) dei pannoloni.

Vista l’attuale disomogeneità tra i prezzi applicati nelle 22 Aziende Sanitarie Locali e constatato che è possibile definire un prezzo medio senza incidere negativamente sulla spesa complessiva a carico del S.S.R.;

Constatata l’esigenza di provvedere all’approvazione di un prezziario regionale che contenga tutto il materiale per l’assorbenza dell’urina ed evidenziato che i prezzi, già generalmente applicati risalgono al 1991 e non risultano più aderenti con la situazione attuale;

Acquisito il parere favorevole della F.I.O.T.O / CON.SORT e di Federfarma;

Tutto ciò premesso;

Visti:

il D.Lgs. 19.06.1999 n. 229;

il D..M. 28.5.1999 n. 329;

il D.M. 27.08.1999 n. 332;

il D.M. 31.05.2001 n. 321;

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità,

delibera

- di dare atto che i prezzi, già generalmente applicati, risalgono al 1991 e non risultano più aderenti con l’attuale situazione;

- di approvare i prezzi di rimborso del materiale di assorbenza, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

- di stabilire che i prezzi stabiliti con la presente si applicano dall’1.4.2004;

- di dare atto che il presente provvedimento non incide negativamente sulla spesa complessiva del S.S.R.;

- di disporre che per i soli prodotti innovativi e rimborsabili il cui codice PARAF o EAN si rileva dalla fustella ottica asportabile, il medico prescrittore è autorizzato ad indicarne il nome commerciale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato