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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 10

Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro

L.r. 67/1994. Avviso per la nomina di tre esperti componenti effettivi nel Comitato Tecnico

Il Direttore della Direzione regionale
“Formazione Professionale - Lavoro”

rende noto

che è indetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l.r. 67/1994:

Avviso pubblico per la nomina di tre esperti componenti effettivi nel Comitato Tecnico.

Le candidature devono essere corredate dal curriculum personale da cui risulti:

* cittadinanza italiana;

* requisiti personali in riferimento alla nomina;

* attività lavorative ed esperienze svolte;

* eventuali condanne penali o carichi pendenti.

* iscrizione all’albo professionale.

Il curriculum personale (articolato come richiesto dai punti sopra citati) deve essere prodotto a norma di quanto previsto dal d.p.r. 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa.

Le domande, con allegata copia della carta d’identità, devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Piemonte - Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro - via Pisano, 6 - 10152 Torino, nel termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non vengono esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente “Avviso” e quelle non sottoscritte.

Inoltre la domanda deve contenere l’indicazione, oltreché dei dati anagrafici, del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 49-998 del 02.10.2000 ha previsto che gli esperti devono essere individuati:

* tra professionisti disponibili a riunirsi almeno una volta alla settimana, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, secondo le valutazioni del Presidente del Comitato;

* tra professionisti che hanno maturato un’esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo;

* tra professionisti aventi conoscenza della tematica giuridica, economica e finanziaria inerente la cooperazione, per l’ esperto in materia giuridica;

* tra professionisti che esercitano attività di consulenza tecnico contabile e/o in attività di controllo sulla contabilità delle società cooperative e sull’ attività degli amministratori, per gli esperti in materie economiche ed aziendali.

La Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro darà comunicazione dell’esito dell’individuazione degli esperti entro 15 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande e predisporrà la determinazione per la nomina del Comitato Tecnico.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 67/1994 che:

1. Il Comitato Tecnico è composto da:

a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall’Assessore avente delega in materia di cooperazione;

b) un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A.;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli albi professionali.

Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.

Il Presidente del Comitato, secondo i criteri stabiliti preventivamente dal Comitato stesso, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c).

Nella prima seduta il Comitato adotta il regolamento sulle modalità di convocazione e di funzionamento.

2. Non possono far parte del Comitato Tecnico:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore regionale, che indice il presente bando, entro il quarto grado;

b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza del Settore Sviluppo dell’Imprenditorialità;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall’ art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 39/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive, decade dalla nomina. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre un mese.

4. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui alla lettera c) del precedente punto 1 del presente bando, sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché un compenso pari a euro 258,23 per ogni singolo caso trattato, come da determinazione n. 396 del 12.04.2001. Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.