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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 10

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 15-11925

Art. 20, l.r. 70/96. Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Premesso che:

con D.G.R. n. 122-15256 del 09.12.1996 e successive modificazioni la Giunta regionale ha emanato disposizioni in materia di concessioni e di gestione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con D.G.R. n. 50-2242 del 12.02.2001, di adeguamento alla citata D.G.R. n. 122-15265, sono stati definiti i criteri per l’individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

con D.G.R. n. 21-5762 del 08.04.2002, sono stati stabiliti le determinazioni in ordine alla ridefinizione delle superfici delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie già autorizzate ad integrazione dei criteri stabiliti con le DD.G.R. n. 122-15256 del 09.12.1996 e n. 50-2242 del 12.02.2001, nonché ulteriori criteri per il rilascio delle concessioni e per le modifiche territoriali;

con D.G.R. n. 45-8016 del 16.12.2002, è stata parzialmente modificata la predetta D.G.R. n. 21-5762 del 08.04.2002, in ordine alla ridefinizione delle superfici delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie già autorizzate;

constatato che, nella fase applicativa della disciplina vigente in materia, sono emersi rilevanti problemi gestionali per i quali si rende opportuno e necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni ai criteri approvati con le citate deliberazioni;

considerato che, in particolare, sono stati approfonditi gli aspetti riguardanti:

a) criteri per l’individuazione, istituzione, rinnovo, revoca, modifiche territoriali delle aziende;

b) approfondimenti relativi alla natura giuridica e alla struttura delle aziende, ai rapporti con il direttore concessionario;

c) natura giuridica del consorzio dei proprietari terrieri e/o dei possessori dei terreni, contenuti nello statuto del consorzio, adempimenti conseguenti. Rapporti con il concessionario;

d) approfondimenti sul conferimento di terreni mediante convenzioni o altre forme;

sentiti, in merito, in successivi incontri, i rappresentanti delle Associazioni regionali agricole e dell’Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.);

ritenuto, pertanto, di determinare i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie e di abrogare le disposizioni di cui alle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

n. 122-15256 del 09.12.1996;

n. 187-17025 del 24.02.1997;

n. 15-27562 del 14.06.1999, punto 1);

n. 50-2242 del 12.02.2001, allegati 2 e 3.

Ritenuto, inoltre, di far salve:

- le istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del presente provvedimento per le quali si applica la disciplina previgente;

- le istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del presente provvedimento, ma non autorizzabili in relazione alla disciplina previgente, alle quali saranno applicati i criteri di cui all’art. 36 dell’allegato.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70), così come riportati nel testo allegato;

- di abrogare le disposizioni di cui alle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

n. 122-15256 del 09.12.1996;

n. 187-17025 del 24.02.1997;

n. 15-27562 del 14.06.1999, punto 1);

n. 50-2242 del 12.02.2001, allegati 2 e 3.

Sono fatte salve le istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del presente provvedimento per le quali si applica la disciplina previgente.

Sono altresì fatte salve le istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del presente provvedimento, ma non autorizzabili in relazione alla disciplina previgente, alle quali saranno applicati i criteri di cui all’art. 36 dell’allegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70)

PARTE I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali

PARTE II: AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

Art. 2 Aziende faunistico-venatorie

Art. 3 Struttura giuridica

Art. 4 Disciplina del consorzio

Art. 5 Requisiti dimensionali

Art. 6 Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali

Art. 7 Presentazione della domanda di concessione

Art. 8 Domanda di rinnovo della concessione

Art. 9 Prescrizioni per il rilascio, il rinnovo della concessione, la sostituzione del direttore-concessionario

Art. 10 Periodo di validità della concessione

Art. 11 Revoca della concessione e destinazione del territorio

Art. 12 Definizione dei confini delle aziende faunistico-venatorie

Art. 13 Inclusione coattiva di fondi

Art. 14 Vigilanza e attività ispettiva

Art. 15 Esercizio dell’attività venatoria. Piani di prelievo

Art. 16 Risarcimento dei danni

Art. 17 Prove di caccia pratica per cani

Art. 18 Convenzioni tra aziende faunistico-venatorie, Direzione competente e altri Enti pubblici per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica

PARTE III: AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Art. 19 Aziende agri-turistico-venatorie

Art. 20 Struttura giuridica

Art. 21 Attività

Art. 22 Requisiti dimensionali

Art. 23 Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali

Art. 24 Presentazione della domanda di concessione

Art. 25 Domanda di rinnovo della concessione

Art. 26 Prescrizioni per il rilascio, il rinnovo della concessione, la sostituzione del direttore-concessionario

Art. 27 Periodo di validità della concessione

Art. 28 Revoca della concessione e destinazione del territorio

Art. 29 Definizione dei confini delle aziende agri-turistico-venatorie

Art. 30 Vigilanza e attività ispettiva

Art. 31 Esercizio dell’attività venatoria

Art. 32 Risarcimento dei danni

Art. 33 Prove di caccia pratica per cani

Art. 34 Zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia

Art. 35 Convenzioni tra aziende agri-turistico-venatorie, Direzione competente e altri Enti pubblici per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica

PARTE IV: NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Parametri di selezione

Art. 37 Divieti particolari

Art. 38 Norme transitorie

Art. 39 Abrogazione di norme


PARTE I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Le aziende faunistico-venatorie (di seguito denominate A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (di seguito denominate A.A.T.V.), ai sensi dell’art. 20 della L.R. 4 settembre 1996, n. 70, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

2. La Direzione competente, su richiesta degli interessati, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e le Comunità montane interessate, autorizza l’istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, nell’osservanza degli strumenti di pianificazione territoriale e nei limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, tenendo conto dell’obiettivo della distribuzione omogenea delle stesse sul territorio regionale.

3. Le A.F.V. e le A.A.T.V devono, a tutti gli effetti, considerarsi soggetti di diritto privato.

PARTE II
AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

Art. 2

Aziende faunistico-venatorie

1. Le A.F.V. sono istituite per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, in particolare per la conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali e per la tutela e l’incremento della fauna selvatica, e non perseguono fini di lucro.

2. Esse sono situate in territori che, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali e vocazionali, rivestono notevole interesse faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica omeoterma.

3. Le A.F.V. devono provvedere alla gestione dei territori e all’esercizio dell’attività venatoria secondo specifici programmi di conservazione, di ripristino, di miglioramento dell’ambiente naturale, che assicurino la difesa, l’insediamento, la riproduzione e l’incremento delle popolazioni naturali di fauna selvatica ed in particolare l’equilibrio delle specie maggiormente corrispondenti alla vocazionalità dei territori stessi.

4. Le azioni di conservazione, recupero e miglioramento ambientale debbono essere finalizzate alla salvaguardia ed allo sviluppo anche delle specie non oggetto di prelievo venatorio presenti nell’area, in particolare delle specie protette ai sensi dell’art. 2 della Legge 157/92, e, in generale, della normativa comunitaria vigente.

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di incremento della fauna selvatica, le A.F.V. attuano programmi per la produzione di fauna selvatica allo stato libero ed in cattività, in coerenza con l’indirizzo faunistico individuato nei provvedimenti di concessione e di rinnovo. Nelle A.F.V. della zona faunistica delle Alpi, limitatamente alle aree ove è presente la tipica fauna alpina, non è consentita, di norma, la produzione ed immissione di fauna selvatica. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla Direzione competente in presenza di immissione di specie autoctone, anche appartenenti alla tipica fauna alpina, previa effettuazione delle opportune verifiche. Detta produzione deve assicurare la presenza, sul territorio, di un patrimonio faunistico compatibile con le caratteristiche fisico-biologiche e colturali delle aree interessate.

6. Il prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie avviene in conformità a piani di abbattimento redatti in base all’accertamento della consistenza delle diverse specie.

Art. 3

Struttura giuridica

1. L’A.F.V. è una struttura di diritto privato, senza finalità di lucro, la cui attività si svolge in conformità al provvedimento di concessione; è costituita dal complesso dei beni materiali e immateriali organizzati dal direttore-concessionario per l’esercizio dell’attività venatoria e di protezione della fauna, in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche stabilite dalla l.r. 70/96.

2. Nel perseguimento delle finalità sopra indicate, l’A.F.V. può svolgere attività di natura economica, purché gli eventuali utili di gestione vengano reimpiegati nell’ambito della stessa azienda per il raggiungimento degli obiettivi fissati o siano comunque destinati ad iniziative non lucrative nell’ambito del territorio.

3. Il destinatario della concessione, denominato direttore-concessionario, è una persona fisica in proprio o quale legale rappresentante di persona giuridica o di associazione, su designazione dell’assemblea del consorzio o nelle altre forme previste dallo statuto del consorzio o dalle convenzioni di cui al comma 4.

4. Il direttore-concessionario dell’A.F.V. deve avere la disponibilità ai fini venatori dei terreni su cui insiste l’azienda. I proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati possono costituire a tal fine un consorzio o conferire altrimenti i terreni destinati all’esercizio venatorio nell’azienda, mediante apposite convenzioni.

5. Nel caso di stipula di apposite convenzioni, tali atti, necessariamente di uguale contenuto, devono contenere almeno:

- durata della convenzione;

- modalità di eventuale rinnovo o revoca della convenzione (non può essere prevista la revoca anticipata durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative o dell’atto di concessione);

- modalità di sostituzione del direttore-concessionario (a seguito di rinuncia, cause di forza maggiore, decesso, ecc.); il direttore-concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, della convenzione o dell’atto di concessione;

- presa visione della proposta di regolamento dell’A.F.V.

Può essere previsto il vincolo anche per gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini previsti.

6. In caso di sostituzione del direttore-concessionario, salvo contrarie disposizioni dello statuto o delle convenzioni intervenute tra le parti, il nuovo direttore-concessionario subentra in tutti i rapporti vigenti con il consorzio e/o i singoli proprietari, conduttori o possessori dei terreni conferiti.

7. A cura del direttore-concessionario deve essere predisposto e sottoposto per adesione al consorzio, ove esistente, apposito regolamento dell’A.F.V. che deve contenere la disciplina dell’attività venatoria, dei rapporti tra il direttore-concessionario e i proprietari, conduttori o possessori, sia singoli che riuniti in consorzi, per quanto attiene ai programmi di conservazione, di miglioramento e di ripristino ambientale, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell’esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, con riferimento al programma pluriennale di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), punto 3).

Al regolamento possono essere apportate modifiche che devono essere comunicate ai soggetti interessati. Copia del regolamento e delle sue eventuali modifiche deve essere trasmessa alla Direzione competente.

Art. 4

Disciplina del consorzio

1. Il consorzio, associazione non riconosciuta, è regolato dalle norme contenute nell’atto costitutivo e nello statuto, approvati dall’assemblea dei consortisti, con atto notarile, nonché, in quanto applicabili, dalle norme di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile (artt. 36-42).

2. Lo statuto, espressione della autonoma volontà degli associati, deve contenere almeno:

- l’indicazione della sede del consorzio (individuata in ambito provinciale);

- l’espressa volontà da parte dei consortisti di conferire i terreni nella loro disponibilità all’A.F.V. per l’esercizio dell’attività venatoria e per il perseguimento delle altre finalità dell’azienda;

- la definizione dei rapporti e dei reciproci diritti ed obblighi intercorrenti tra i singoli aderenti, il consorzio e il direttore-concessionario;

- l ‘indicazione della durata del consorzio;

- le norme relative al funzionamento, alla composizione degli organi consortili, alla rappresentanza del consorzio;

- la disciplina dei requisiti per la convocazione e la regolare costituzione dell’assemblea (da convocarsi presso la sede del consorzio o, comunque, in ambito provinciale) per l’espressione del voto e la validità delle deliberazioni;

- le procedure per la nomina e la revoca del direttore-concessionario dell’azienda e la definizione dei suoi poteri, nonché l’eventuale sostituzione in caso di rinuncia, impedimento, decesso o di cessazione della carica; il direttore-concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, dello statuto o dell’atto di concessione;

- le norme relative al diritto di recesso da parte di ogni singolo aderente al consorzio;

- la disciplina delle ipotesi di scioglimento del consorzio: durante il periodo di validità della concessione non può essere previsto lo scioglimento anticipato del consorzio.

3. Lo statuto può prevedere che gli atti di adesione al consorzio vincolino anche gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini statutariamente previsti.

4. Lo statuto può anche prevedere e regolare i poteri del direttore-concessionario in ordine alle modifiche territoriali da apportare all’azienda, nonché alla esclusione e inclusione di territori nel consorzio e alla eventuale partecipazione ad altri consorzi.

Art. 5

Requisiti dimensionali

1. L’estensione minima di ogni singola A.F.V. è di 700 ettari per le zone di pianura e di 1.500 ettari per la zona faunistica delle Alpi; quella massima è di 2.000 ettari per le zone di pianura e di 4.000 ettari per la zona faunistica delle Alpi.

2. Per le A.F.V. in cui è presente la tipica fauna alpina e/o della grossa fauna selvatica europea si può derogare ai limiti sopra indicati, per comprovate ragioni tecniche e/o di organizzazione del territorio, sentito il parere dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

Art. 6

Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali

1. Le domande di concessione di nuove aziende e di modifica territoriale delle A.F.V. esistenti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale termine saranno istruite nell’anno successivo.

2. Non sono accoglibili le istanze di concessione di nuove A.F.V. e le istanze di ampliamento, permuta, anche con ampliamento, della superficie delle aziende esistenti qualora:

- comportino la riduzione della superficie agro-silvo-pastorale dell’Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) o del Comprensorio alpino (C.A.) in cui ricadono al di sotto del limite minimo di cui all’art. 16, comma 2, della L.R. 70/96;

- comportino il superamento del limite della superficie agro-silvo-pastorale nella provincia in cui ricadono stabilito all’art.1 comma 2;

- ricomprendano per intero al loro interno aree protette nazionali e regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; le relative istanze possono essere riproposte a seguito della cessata permanenza di tali istituti.

3. Ai fini di una corretta pianificazione faunistico-venatoria, i provvedimenti relativi al rilascio delle concessioni, all’ampliamento, alla permuta, anche con ampliamento, della superficie delle aziende sono adottati, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° febbraio dell’anno successivo.

I provvedimenti relativi alle istanze di riduzione della superficie sono adottati entro sei mesi dalla data di ricezione dell’istanza stessa.

Art. 7

Presentazione della domanda di concessione

1. La domanda volta ad ottenere l’istituzione di nuova A.F.V. deve essere presentata dalla persona designata come direttore-concessionario o comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, alla Direzione competente, corredata dai seguenti documenti:

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante singole convenzioni (massimo cinquanta):

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell’A.F.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l’indicazione dell’uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) convenzioni di cui all’art. 3, comma 5, in originale o copia conforme; le convenzioni devono riportare la firma autentica, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

e) copia del regolamento dell’azienda di cui all’art. 3, comma 7;

f) indicazione del personale di vigilanza che l’azienda intende utilizzare;

g) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell’area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d’acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l’area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi pluriennali di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale.

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo, ed eventualmente per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico, debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all’intera durata della concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l’istituzione di eventuali zone di protezione.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l’alimentazione e l’abbeveraggio della fauna, e le colture a perdere previste;

4) piano di assestamento ed immissione di specie selvatiche.

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di assestamento e di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di assestamento deve contenere anche l’elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l’indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma;

5) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l’indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante la costituzione di un consorzio:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell’A.F.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l’indicazione dell’uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) convenzione tra consorzio e direttore-concessionario per il conferimento dei terreni all’azienda ai fini venatori;

e) dichiarazioni di adesione al consorzio dei proprietari e/o conduttori e/o possessori di cui all’elenco previsto alla precedente lett. c) per conferire i terreni nella propria disponibilità ai fini dell’esercizio venatorio all’azienda faunistico-venatoria, di accettazione dello statuto consortile e di assenso al regolamento dell’azienda. Tali dichiarazioni devono riportare la firma autentica, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Nel caso di terreni in comproprietà è sufficiente la firma di adesione del conduttore e/o possessore;

f) copia dello statuto del consorzio in originale o copia conforme;

g) copia del regolamento dell’azienda di cui all’art. 3, comma 7;

h) indicazione del personale di vigilanza che l’azienda intende utilizzare;

i) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell’area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d’acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l’area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi pluriennali di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale.

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo, ed eventualmente per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico, debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all’intera durata della concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l’istituzione di eventuali zone di protezione.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l’alimentazione e l’abbeveraggio della fauna, e le colture a perdere previste;

4) piano di assestamento ed immissione di specie selvatiche.

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di assestamento e di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di assestamento deve contenere anche l’elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l’indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma;

5) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l’indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui ci sia identità assoluta tra proprietario e direttore-concessionario:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell’A.F.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l’indicazione dell’uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) indicazione del personale di vigilanza che l’azienda intende utilizzare;

e) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell’area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d’acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l’area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi pluriennali di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale.

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo, ed eventualmente per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico, debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all’intera durata della concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l’istituzione di eventuali zone di protezione.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l’alimentazione e l’abbeveraggio della fauna, e le colture a perdere previste;

4) piano di assestamento ed immissione di specie selvatiche.

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di assestamento e di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di assestamento deve contenere anche l’elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l’indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma.

Art. 8

Domanda di rinnovo della concessione

1. I soggetti titolari di concessione di A.F.V. che, in conformità ai presenti criteri, chiedano il rinnovo della concessione, devono presentare esclusivamente l’autocertificazione sulla permanenza e validità del consorzio e/o delle convenzioni in atto e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, nonché una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale e l’indicazione delle previsioni future, alla quale può essere allegata, a scopo integrativo, una relazione contenente i dati contabili ed i risultati della gestione dell’azienda.

2. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata dal direttore-concessionario alla Direzione competente entro il 30 giugno dell’anno precedente la scadenza, a pena di decadenza. Il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda.

Art. 9

Prescrizioni per il rilascio, il rinnovo della concessione, la sostituzione del direttore-concessionario

1. Il provvedimento di rilascio della concessione deve indicare:

- la denominazione e l’ubicazione dell’azienda e la relativa superficie;

- il nominativo del direttore-concessionario;

- gli obblighi dello stesso, con particolare riferimento ai programmi di miglioramento ambientale, faunistico e di prevenzione dei danni;

- il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza nell’A.F.V.;

- il divieto di affitto e sub-concessione dell’A.F.V..

2. Il provvedimento di rinnovo della concessione, qualora non siano intervenute modifiche alla concessione o alle prescrizioni, richiama gli obblighi dell’atto di concessione.

3. La sostituzione del direttore-concessionario deve essere comunicata alla Direzione competente ai fini della presa d’atto e della nomina del nuovo direttore-concessionario. Il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10

Periodo di validità della concessione

1. La concessione di A.F.V. è rilasciata per un periodo di 9 anni, più il periodo utile fino alla data di chiusura della stagione venatoria stabilita al 31 gennaio.

2. Per le A.F.V. autorizzate alla data di entrata in vigore dei presenti criteri rimane invariato il termine di scadenza stabilito dall’atto di concessione.

3. La concessione è rinnovata alla sua scadenza, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma pluriennale di conservazione, ripristino e gestione ambientale e dal programma di prevenzione dei danni di cui all’art. 7. In caso di gravi difformità dal programma approvato, previa diffida ad adempiere, la concessione non sarà rinnovata.

4. La concessione può essere rilasciata per un periodo inferiore in conformità alla durata del consorzio o degli atti di assenso dei proprietari, conduttori o possessori interessati. In questi casi la scadenza della concessione è comunque fissata al 31 gennaio.

5. L’affitto e la sub-concessione dell’azienda faunistico-venatoria sono vietati pena la decadenza della concessione.

6. Nel corso della concessione, o all’atto del rinnovo, il direttore-concessionario, se autorizzato dallo statuto del consorzio o dalle convenzioni, può presentare domanda, opportunamente motivata, di modifica del perimetro dell’azienda faunistico-venatoria. Per la presentazione della domanda e il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo si applicano le disposizioni di cui all’art. 6.

Art. 11

Revoca della concessione e destinazione del territorio

1. La concessione è revocata con provvedimento della Direzione competente nel caso in cui il direttore-concessionario commetta gravi violazioni di legge ovvero gravi inosservanze dell’atto di concessione.

2. In caso di violazione delle norme che regolano l’esercizio venatorio e delle disposizioni di cui al presente provvedimento, è comminata la sanzione amministrativa di cui alla lett. s) dell’art. 53 della l.r. 70/96. In caso di reiterazione di tale violazione la concessione può essere sospesa per un periodo non superiore ad un’annata venatoria.

3. In caso di revoca o di rinuncia alla concessione, il relativo provvedimento può autorizzare la Provincia interessata al prelievo all’interno dell’A.F.V. di fauna selvatica catturabile, per immetterla nelle zone di protezione di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 10 della legge 157/92, o per destinarla al ripopolamento degli A.T.C. o dei C.A. compresi nel territorio provinciale.

4. Nel caso di revoca, rinuncia, mancato rinnovo della concessione, al direttore-concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell’azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale. In caso di inadempienza, provvede l’ATC o il CA competente per territorio.

5. Nel caso di revoca o di mancato rinnovo, qualora il direttore-concessionario abbia interposto tempestiva impugnazione, l’esercizio venatorio sul territorio dell’azienda è vietato a chiunque sino alla decisione irrevocabile sull’impugnazione; nelle more, debbono essere mantenute sul perimetro dell’A.F.V. le tabelle delimitanti il relativo territorio.

6. Nel caso di revoca, mancato rinnovo o rinuncia della concessione il territorio dell’A.F.V. è destinato alla gestione programmata della caccia, salvo diversa destinazione del piano faunistico-venatorio regionale, ed è soggetto a divieto di caccia sino alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale.

Art. 12

Definizione dei confini delle aziende faunistico-venatorie

1. I confini delle aziende faunistico-venatorie debbono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “Azienda faunistico-venatoria; art. 20 legge regionale 70/96".

Dette tabelle debbono essere collocate possibilmente su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

2. Quando il confine dell’azienda venga a cadere su terreni vallivi, laghi o specchi d’acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm dal pelo dell’acqua.

3. Qualora entro il perimetro dell’A.F.V. siano compresi terreni per i quali sia stato espressamente negato in forma scritta il consenso dei soggetti aventi titolo, i terreni stessi dovranno essere evidenziati nella planimetria prodotta, elencati in apposito documento allegato e segnalati con tabelle perimetrali contenenti l’indicazione del divieto di caccia. Devono essere altresì tabellati a divieto di caccia i terreni per i quali gli aventi titolo abbiano esercitato il diritto di recesso. L’apposizione di tali tabelle perimetrali è omessa quando i terreni non conferiti all’azienda siano ricadenti interamente nelle aree per le quali è previsto il divieto generale all’esercizio venatorio ai sensi dell’art. 21, comma 1 lett. e) della legge 11.02.1992, n. 157.

4. Nel perimetro dell’A.F.V. possono essere compresi terreni ricadenti in aree per le quali è previsto il divieto generale all’esercizio venatorio ai sensi dell’art. 21, comma 1 lett. b) e c) della legge 11.02.1992, n. 157; in tali aree è comunque vietato l’esercizio venatorio. L’apposizione delle tabelle perimetrali dell’azienda su tali terreni deve riportare il divieto di caccia.

5. Qualora entro il perimetro dell’A.F.V. siano comprese Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. - Direttiva 79/409/CEE) o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C. - Direttiva 92/43/CEE) il direttore-concessionario dovrà adottare le opportune misure di tutela e predisporre la valutazione di incidenza prevista dalla Direttiva 92/43/CEE e dalle disposizioni attuative.

6. Nel caso di contiguità tra A.F.V. e A.A.T.V. è necessario il consenso dei rispettivi concessionari.

Art. 13

Inclusione coattiva di fondi

1. Qualora per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali, o per una razionale perimetrazione, si renda necessario includere nell’ambito di un’A.F.V. terreni per i quali l’avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l’inclusione può essere disposta coattivamente, sempre che la superficie complessiva dei terreni da includere coattivamente non sia superiore al decimo dell’intera superficie dell’azienda stessa, o a un ventesimo nel caso di un unico proprietario.

2. L’istanza di inclusione coattiva deve essere presentata dal direttore-concessionario alla Direzione competente corredata dai seguenti documenti:

- planimetria catastale dell’azienda con l’indicazione dei terreni oggetto d’inclusione coattiva;

- elenco dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni da includere, con le indicazioni catastali, la superficie corrispondente e la tipologia colturale.

3. L’inclusione coattiva è autorizzata con provvedimento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda.

4. Nelle more del provvedimento e in caso di diniego all’inclusione coattiva, i terreni sono sottratti all’esercizio venatorio e debbono essere delimitati da apposite tabelle indicanti il predetto divieto, da apporsi a cura del direttore-concessionario.

5. Il provvedimento di inclusione coattiva deve indicare anche la misura dell’indennizzo che il direttore-concessionario deve corrispondere annualmente ai proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati.

6. Dalla data del provvedimento regionale, previa rimozione delle tabelle indicanti il divieto e previo pagamento dell’indennizzo, i terreni oggetti di inclusione coattiva sono destinati all’esercizio venatorio nell’ambito dell’ A.F.V..

Art. 14

Vigilanza e attività ispettiva

1. La vigilanza in ogni A.F.V. deve essere esercitata da almeno una guardia particolare giurata dipendente, ovvero da una guardia giurata venatoria volontaria.

2. La vigilanza nelle A.F.V. ricadenti nella zona faunistica delle Alpi ove è presente la tipica fauna alpina, deve essere esercitata da almeno una guardia particolare giurata dipendente, inquadrata ai sensi del contratto collettivo nazionale dell’agricoltura.

3. Nelle A.F.V. con superficie superiore a 1.000 ettari nella zona di pianura e a 3.000 ettari nella zona faunistica delle Alpi la vigilanza deve essere esercitata da un’ulteriore guardia giurata venatoria volontaria.

4. Il nominativo degli addetti alla vigilanza deve essere comunicato alla Direzione competente.

5. Nell’osservanza delle prescrizioni di cui alla normativa di pubblica sicurezza, le guardie giurate, se autorizzate dal direttore concessionario, hanno facoltà di portare all’interno dell’azienda le armi da caccia di cui all’art. 13 della legge 157/92 nonché armi con proiettili a narcotico per l’esercizio dei servizi di vigilanza e per gli altri servizi di tutela e di gestione della fauna selvatica.

6. La vigilanza venatoria all’interno delle A.F.V. da parte delle guardie giurate volontarie appartenenti ad associazioni venatorie, agricole e ambientaliste può essere esercitata solo su apposita richiesta o comunque con il consenso del direttore-concessionario.

7. La Direzione competente, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull’attività delle A.F.V e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, così come previsto dall’art. 28 della l.r. 70/96 e dalle successive disposizioni attuative.

Art. 15

Esercizio dell’attività venatoria. Piani di prelievo

1. L’esercizio venatorio all’interno dell’A.F.V. è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo. Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui all’art. 31, comma 1, lett. d) della legge 157/92.

2. Il prelievo venatorio all’interno dell’A.F.V. è consentito, per le specie previste ed in conformità al piano di prelievo, per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere.

3. Il piano di prelievo deve essere presentato annualmente, entro il 30 giugno, e deve evidenziare, per ogni specie oggetto di prelievo:

- la stima della consistenza alla fine della stagione venatoria precedente;

- la stima dell’incremento numerico conseguente alla naturale riproduzione;

- le immissioni eventualmente effettuate;

- la stima della consistenza all’inizio della stagione.

4. Per gli ungulati, il piano di prelievo, predisposto secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale, deve essere presentato annualmente entro il 30 giugno e deve contenere una ripartizione dei soggetti di ciascuna specie per classi di età e per sesso ed una proposta di periodi e giornate di caccia, nel rispetto del calendario venatorio e delle eventuali variazioni autorizzate. Ai fini del prelievo degli ungulati il direttore-concessionario può predisporre, d’intesa con il proprietario, possessore o conduttore del terreno interessato, altane, che non costituiscono appostamenti ai sensi dell’art. 38 della l.r. 70/96.

5. Per la tipica fauna alpina, il piano numerico di prelievo, predisposto secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale, deve essere presentato annualmente entro il 10 settembre.

6. I piani di prelievo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

7. Le altre specie indicate nel calendario venatorio sono soggette a prelievo nei tempi, secondo le modalità e con i limiti di carniere definiti dallo stesso e dalle sue eventuali variazioni.

8. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il concessionario deve inviare alla Direzione competente la rendicontazione del prelievo degli ungulati, delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina e di quelle oggetto di piano di abbattimento, relativamente all’anno precedente.

9. Sono in ogni caso esclusi i limiti di cui all’art. 35, comma 6 della legge regionale 70/96.

Art. 16

Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dall’attività venatoria e dalla fauna selvatica all’interno del territorio dell’azienda faunistico-venatoria compete al direttore-concessionario e deve essere effettuato entro novanta giorni dall’accertamento.

2. L’accertamento del danno deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.

3. Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica nei terreni sottratti alla caccia di cui all’art. 11, comma 6, all’art. 12, commi 3 e 4, non oggetto di inclusione coattiva di cui all’art. 13, comma 4, compete alla Provincia.

4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il concessionario deve inviare alla Direzione competente la resocontazione dei danni liquidati nell’anno precedente con l’indicazione della specie causa del danno, della coltura danneggiata, della superficie e del danno liquidato.

5. Il direttore-concessionario è autorizzato ad attuare tutte le iniziative utili finalizzate al controllo delle specie di fauna selvatica causa di danni alla produzione agricola con particolare riferimento alla specie cinghiale, nel rispetto della normativa vigente, d’intesa con la Provincia.

Art. 17

Prove di caccia pratica per cani

1. Su richiesta del direttore-concessionario, possono essere autorizzate prove di caccia pratica per cani, a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili.

2. Le domande di autorizzazione devono pervenire alla Direzione competente almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova con allegato il relativo programma. Della prova deve essere data comunicazione alla Provincia competente.

3. L’autorizzazione è concessa con le modalità previste dall’art. 19 della legge 241/90 (silenzio/assenso).

4. Le prove devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;

- è fatto obbligo di ripristino del campo utilizzato per la prova e delle sue immediate vicinanze e in condizioni di pulizia;

- è fatto obbligo di delimitazione del campo utilizzato per la prova al fine dell’ammissione al medesimo dei soli concorrenti;

- l’eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia;

- il responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento delle prove è il concessionario;

- i partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;

- la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell’autorità veterinaria competente per territorio;

- gli esemplari di fauna selvatica di allevamento immessi sul campo della prova devono essere, ai sensi dell’art. 30, comma 7 della l.r. 70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati, fatta eccezione per gli esemplari provenienti da allevamenti di pertinenza dell’azienda ai sensi dell’art. 9 della D.G.R. 35-20710 del 7.7.1997;

- è fatto divieto di sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica a maltrattamenti e sevizie.

Art. 18

Convenzioni tra aziende faunistico-venatorie, Direzione competente e altri Enti pubblici per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica

1. La Direzione competente ed il direttore-concessionario, contestualmente o successivamente al provvedimento di concessione, possono stipulare apposite convenzioni, volte a regolare specifici interventi di salvaguardia e tutela ambientale e faunistica del territorio, anche mediante la conservazione di particolare biotopi, la realizzazione di progetti di ricerca faunistica e ambientale, di reintroduzione di specie selvatiche di particolare valore naturalistico, di sperimentazione di tecniche colturali e gestionali, di promozione della conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

2. La Direzione competente può realizzare congiuntamente alle aziende faunistico-venatorie ubicate in territori classificati montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994 n. 97, progetti di salvaguardia e di ripristino ambientale, di recupero e mantenimento di sentieri e di altri elementi del paesaggio rurale di particolare valore naturalistico, di miglioramento faunistico anche attraverso la reintroduzione di specie autoctone.

3. Il direttore-concessionario può definire progetti e stipulare convenzioni per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 con la Provincia competente e con altri Enti pubblici.

PARTE III
AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Art. 19

Aziende agri-turistico-venatorie

1. Le aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) sono istituite ai fini di impresa agricola, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle zone rurali ed hanno titolo ad usufruire di tutte le provvidenze previste a favore delle aziende agricole.

2. Esse debbono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico o coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 (“set aside”).

3. Nella zona faunistica delle Alpi non possono essere istituite A.A.T.V. al di sopra della quota di 1.200 metri s.l.m. o comunque in territori nei quali siano presenti specie appartenenti alla tipica fauna alpina.

Art. 20

Struttura giuridica

1. L’A.A.T.V. è una impresa agricola nelle forme previste dal codice civile; è soggetta a concessione regionale e sottoposta a tassa regionale ettariale.

2. Titolare della concessione può essere: un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo principale, in forma singola o associata, o comunque un soggetto che sia imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, come sostituito dall’art. 1 d.lgs. 18.05.2001, n. 228.

3. Il territorio dell’A.A.T.V. può comprendere anche terreni che non sono nella disponibilità del soggetto titolare della concessione; in tal caso i proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati possono costituire apposito consorzio, o conferire altrimenti i terreni dell’azienda, anche mediante apposite convenzioni.

4. Nel caso di stipula di apposite convenzioni, tali atti, necessariamente di uguale contenuto, devono contenere almeno:

- durata della convenzione;

- modalità di eventuale rinnovo o revoca della convenzione (non può essere prevista la revoca anticipata durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative o dell’atto di concessione);

- modalità di sostituzione del direttore-concessionario (a seguito di rinuncia, cause di forza maggiore, decesso, ecc.); il direttore-concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, della convenzione o dell’atto di concessione;

- presa visione della proposta di regolamento dell’A.A.T.V.

Può essere previsto il vincolo anche per gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini previsti.

5. In caso di sostituzione del direttore-concessionario, salvo contrarie disposizioni dello statuto o delle convenzioni intervenute tra le parti, il nuovo direttore-concessionario subentra in tutti i rapporti vigenti con il consorzio e/o i singoli proprietari, conduttori o possessori dei terreni conferiti.

6. A cura del direttore-concessionario deve essere predisposto e sottoposto per adesione al consorzio, ove esistente, apposito regolamento dell’A.A.T.V. che deve contenere la disciplina dell’attività venatoria, dei rapporti tra il direttore-concessionario e i proprietari, conduttori o possessori, sia singoli che riuniti in consorzi, per quanto attiene ai programmi di conservazione e di ripristino ambientale, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell’esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria.

Al regolamento possono essere apportate modifiche che devono essere comunicate ai soggetti interessati. Copia del regolamento e delle sue eventuali modifiche deve essere trasmessa alla Direzione competente.

7. Il consorzio, associazione non riconosciuta, è regolato dalle norme contenute nell’atto costitutivo e nello statuto, approvati dall’assemblea dei consortisti, con atto notarile, nonché, in quanto applicabili, dalle norme di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile (artt. 36-42).

8. Lo statuto del consorzio, espressione della autonoma volontà degli associati, deve contenere almeno:

- l’indicazione della sede del consorzio (individuata in ambito provinciale);

- l’espressa volontà da parte dei consortisti di conferire i terreni nella loro disponibilità all’A.A.T.V. per l’esercizio dell’attività venatoria e per il perseguimento delle altre finalità dell’azienda;

- la definizione dei rapporti e dei reciproci diritti ed obblighi intercorrenti tra i singoli aderenti, il consorzio e il direttore-concessionario;

- l ‘indicazione della durata del consorzio;

- le norme relative al funzionamento, alla composizione degli organi consortili, alla rappresentanza del consorzio;

- la disciplina dei requisiti per la convocazione e la regolare costituzione dell’assemblea (da convocarsi presso la sede del consorzio o, comunque, in ambito provinciale) per l’espressione del voto e la validità delle deliberazioni;

- le procedure per la nomina e la revoca del direttore-concessionario dell’azienda e la definizione dei suoi poteri, nonché l’eventuale sostituzione in caso di rinuncia, impedimento, decesso o comunque di cessazione della carica; il direttore-concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, dello statuto o dell’atto di concessione;

- le norme relative al diritto di recesso da parte di ogni singolo aderente al consorzio;

- la disciplina delle ipotesi di scioglimento del consorzio: durante il periodo di validità della concessione non può essere previsto lo scioglimento anticipato del consorzio.

9. Lo statuto può prevedere che gli atti di adesione al consorzio vincolino anche gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini statutariamente previsti.

10. Lo statuto può anche prevedere e regolare i poteri del direttore-concessionario in ordine alle modifiche territoriali da apportare all’azienda, nonché alla esclusione e inclusione di territori nel consorzio e alla eventuale partecipazione ad altri consorzi.

Art. 21

Attività

1. Il concessionario dell’A.A.T.V. organizza e gestisce l’immissione ed il prelievo venatorio di fauna prevalentemente allevata in cattività e preferibilmente all’interno dell’azienda stessa, in un rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole e silvicole svolte sul territorio interessato.

2. Rientra nell’attività delle A.A.T.V. anche l’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia: su richiesta del titolare dell’azienda possono essere istituite, al suo interno, ai sensi dell’art. 13, comma 8 della l.r. 70/96, le zone di cui all’art. 13, comma 5 della medesima legge regionale.

Art. 22

Requisiti dimensionali

1. L’estensione minima di ogni A.A.T.V. è di 150 ettari e quella massima di 700 ettari, salva la possibilità di derogare al limite massimo nel caso in cui l’A.A.T.V. risulti dalla trasformazione di una preesistente azienda faunistico-venatoria di dimensioni superiori.

Art. 23

Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali

1. Le domande di concessione di nuove aziende e di modifica territoriale delle A.A.T.V. esistenti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale termine saranno istruite nell’anno successivo.

2. Non sono accoglibili le istanze di concessione di nuove A.A.T.V. e le istanze di ampliamento, permuta, anche con ampliamento della superficie delle aziende esistenti qualora:

- comportino la riduzione della superficie agro-silvo-pastorale dell’Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino in cui ricadono al di sotto del limite minimo di cui all’art. 16, comma 2, della l.r. 70/96.

- comportino il superamento del limite della superficie agro-silvo-pastorale nella provincia in cui ricadono stabilito all’art.1 comma 2.

- ricomprendano per intero al loro interno aree protette nazionali e regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; le relative istanze possono essere riproposte a seguito della cessata permanenza di tali istituti.

- siano ricomprese per intero all’interno del perimetro di una A.F.V.

3. Ai fini di una corretta pianificazione faunistico-venatoria, i provvedimenti relativi al rilascio delle concessioni, all’ampliamento, alla permuta, anche con ampliamento della superficie delle aziende sono adottati, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° febbraio dell’anno successivo.

I provvedimenti relativi alle istanze di riduzione della superficie vengono adottati entro sei mesi dalla data di ricezione dell’istanza stessa.

Art. 24

Presentazione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione dell’A.A.T.V. deve essere presentata dall’interessato alla Direzione competente, corredata dai seguenti documenti:

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante singole convenzioni (massimo cinquanta):

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell’A.A.T.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l’indicazione dell’uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) convenzioni di cui all’art. 20, comma 4, in originale o copia conforme; le convenzioni devono riportare la firma autentica, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

e) copia del regolamento dell’azienda di cui all’art. 20, comma 6;

f) indicazione del personale di vigilanza che l’azienda intende utilizzare;

g) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell’area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d’acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l’area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l’indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante la costituzione di un consorzio:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell’A.A.T.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l’indicazione dell’uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) convenzione tra consorzio e direttore-concessionario per il conferimento dei terreni all’azienda ai fini venatori;

e) dichiarazioni di adesione al consorzio dei proprietari e/o conduttori e/o possessori di cui all’elenco previsto alla precedente lett. c) per conferire i terreni nella propria disponibilità ai fini dell’esercizio venatorio all’azienda agri-turistico-venatoria, di accettazione dello statuto consortile e di assenso al regolamento dell’azienda. Tali dichiarazioni devono riportare la firma autentica, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Nel caso di terreni in comproprietà è sufficiente la firma di adesione del conduttori e/o possessore;

f) copia dello statuto del consorzio in originale o copia conforme;

g) copia del regolamento dell’azienda di cui all’art. 20, comma 6;

h) indicazione del personale di vigilanza che l’azienda intende utilizzare;

i) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell’area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d’acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l’area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l’indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui ci sia identità assoluta tra proprietario e direttore-concessionario:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell’A.A.T.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l’indicazione dell’uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) indicazione del personale di vigilanza che l’azienda intende utilizzare;

e) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell’area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d’acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l’area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96).

Art. 25

Domanda di rinnovo della concessione

1. I soggetti titolari di concessione di A.A.T.V. che, in conformità al presente regolamento, chiedano il rinnovo della concessione devono presentare esclusivamente l’autocertificazione sulla permanenza e validità del consorzio e/o delle convenzioni in atto e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, nonché una relazione sullo stato di attuazione del programma di prevenzione dei danni e l’indicazione delle previsioni future, alla quale può essere allegata, a scopo integrativo, una relazione contenente i dati contabili ed i risultati della gestione dell’azienda.

2. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata dal direttore-concessionario alla Direzione competente entro il 30 giugno dell’anno precedente la scadenza, a pena di decadenza. Il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda.

3. L’A.A.T.V. è rinnovata con la medesima superficie della concessione e delle eventuali modificazioni autorizzate, compresa la deroga al limite massimo di cui all’art. 22, salvo diversa indicazione del direttore-concessionario.

Art. 26

Prescrizioni per il rilascio, il rinnovo della concessione, la sostituzione del direttore-concessionario

1. Il provvedimento di rilascio della concessione deve indicare:

- la denominazione e l’ubicazione dell’azienda e la relativa superficie;

- il nominativo del direttore-concessionario;

- gli obblighi dello stesso, con particolare riferimento al programma di prevenzione dei danni;

- il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza nell’A.A.T.V.;

- il divieto di affitto e sub-concessione dell’A.A.T.V..

2. Il provvedimento di rinnovo della concessione, qualora non siano intervenute modifiche alla concessione o alle prescrizioni, richiama gli obblighi dell’atto di concessione.

3. La sostituzione del direttore-concessionario deve essere comunicata alla Direzione competente ai fini della presa d’atto e della nomina del nuovo direttore-concessionario. Il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 27

Periodo di validità della concessione

1. La concessione di A.A.T.V. è rilasciata per un periodo di 9 anni, più il periodo utile fino alla data di chiusura della stagione venatoria stabilita al 31 gennaio.

2. Per le A.A.T.V. autorizzate alla data di entrata in vigore dei presenti criteri rimane invariato il termine di scadenza stabilito dall’atto di concessione

3. La concessione è rinnovata alla sua scadenza, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di prevenzione dei danni di cui all’art. 24. In caso di gravi difformità dal programma approvato, previa diffida ad adempiere, la concessione non verrà rinnovata.

4. La concessione può essere rilasciata per un periodo inferiore in conformità alla durata del consorzio o degli atti di assenso dei proprietari, conduttori o possessori interessati. In questi casi la scadenza della concessione viene comunque fissata al 31 gennaio.

5. L’affitto e la sub-concessione dell’A.A.T.V. sono vietati pena la decadenza della concessione; fanno eccezione a tale divieto gli Enti pubblici.

6. Nel corso della concessione, o all’atto del rinnovo, il direttore-concessionario, se autorizzato dallo statuto del consorzio o dalle convenzioni, può presentare domanda, opportunamente motivata, di modifica del perimetro dell’azienda agri-turistico-venatoria. Per la presentazione della domanda e il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo si applicano le disposizioni di cui all’art. 23.

Art. 28

Revoca della concessione e destinazione del territorio

1. La concessione è revocata con provvedimento della Direzione competente nel caso in cui il direttore-concessionario commetta gravi violazioni di legge, ovvero gravi e ripetute inosservanze dell’atto di concessione.

2. In caso di violazione delle norme di gestione viene comminata la sanzione amministrativa di cui alla lett. s) dell’art. 53 della legge regionale 70/96. In caso di reiterazione di tale violazione la concessione può essere sospesa per un periodo non superiore ad un’annata venatoria.

3. Nel caso di revoca, rinuncia, mancato rinnovo della concessione, al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell’azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale. In caso di inadempienza, provvede l’A.T.C. o il C.A. competente per territorio.

4. Nel caso di revoca o di mancato rinnovo, qualora sia stata interposta tempestiva impugnazione, l’esercizio venatorio sul territorio dell’azienda è vietato a chiunque, sino alla decisione irrevocabile sull’impugnazione: nelle more, debbono essere mantenute sul perimetro dell’A.A.T.V. le tabelle delimitanti il relativo territorio.

5. Nel caso di revoca, mancato rinnovo o rinuncia alla concessione il territorio dell’A.A.T.V. viene destinato alla gestione programmata della caccia, salvo diversa destinazione del piano faunistico-venatorio regionale, ed è soggetto a divieto di caccia sino alla scadenza del piano faunistico-venatorio regionale.

Art. 29

Definizione dei confini delle aziende agri-turistico-venatorie

1. I confini delle A.A.T.V. debbono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali, aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura “Azienda agri-turistico-venatoria: art. 20 l.r. 70/96".

Dette tabelle debbono essere collocate possibilmente su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall’altra tali da permettere l’individuazione contemporanea di almeno due di essi.

2. Quando il confine dell’azienda venga a cadere su terreni vallivi, laghi o specchi d’acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm. dal pelo dell’acqua.

3. Qualora entro il perimetro dell’A.A.T.V. siano compresi terreni per i quali sia stato espressamente negato in forma scritta il consenso dei soggetti aventi titolo, i terreni stessi dovranno essere evidenziati nella planimetria prodotta, elencati in apposito documento allegato e segnalati con tabelle perimetrali contenenti l’indicazione del divieto di caccia. Devono essere altresì tabellati a divieto di caccia i terreni per i quali gli aventi titolo abbiano esercitato il diritto di recesso nei termini previsti dalla convenzione o dallo statuto.

4. I proprietari e/o conduttori e/o possessori che hanno conferito i terreni all’azienda possono esercitare il recesso dal consorzio o la disdetta dalla convenzione sulla base delle disposizioni statutarie o della convenzione stessa. Qualora non debba farsi luogo allo scioglimento del consorzio o alla decadenza della convenzione o alla decadenza della concessione per il venir meno dei requisiti minimi dimensionali di cui all’art. 22, sui terreni estromessi dall’azienda è previsto il divieto di caccia per chiunque. Il direttore-concessionario deve provvedere alla relativa tabellazione.

5. Qualora entro il perimetro dell’azienda agri-turistico-venatoria siano comprese Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. - Direttiva 79/49/CEE) o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C. - Direttiva 92/43/CEE) il direttore-concessionario dovrà adottare le opportune misure di tutela e predisporre la valutazione di incidenza prevista dalla Direttiva 92/43/CEE e dalle disposizioni attuative.

6. Nel caso di contiguità tra A.F.V. e A.A.T.V. è necessario il consenso dei rispettivi concessionari.

Art. 30

Vigilanza e attività ispettiva

1. La vigilanza nelle A.A.T.V. deve essere esercitata dal concessionario, tramite almeno una guardia giurata anche volontaria il cui nominativo deve essere comunicato alla Direzione competente.

2. La vigilanza venatoria all’interno delle A.A.T.V. da parte delle guardie giurate volontarie appartenenti ad associazioni venatorie, agricole e ambientaliste può essere esercitata solo su apposita richiesta o comunque con il consenso del direttore-concessionario.

3. La Direzione competente, attraverso la funzione ispettiva, compie verifiche sull’attività dell’A.A.T.V. e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, così come previsto dall’art. 28 della legge regionale 70/96 e dalle successive disposizioni attuative.

Art. 31

Esercizio dell’attività venatoria

1. L’esercizio venatorio all’interno dell’A.A.T.V. deve essere autorizzato dal concessionario. Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui all’art. 31, comma 1, lett. d) della legge 157/92.

2. Il prelievo venatorio all’interno dell’A.A.T.V. è consentito per le specie oggetto di incentivazione per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere.

3. Le altre specie indicate nel calendario venatorio sono soggette a prelievo nei tempi, secondo le modalità e con i limiti di carniere definiti dallo stesso e dalle sue eventuali variazioni.

4. Il direttore-concessionario deve presentare l’elenco delle specie oggetto di incentivazione entro il 30 giugno di ogni anno.

5. Per gli ungulati, il piano di prelievo, predisposto secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale, deve essere presentato annualmente entro il 30 giugno e deve contenere una ripartizione dei soggetti di ciascuna specie per classi di età e per sesso ed una proposta di periodi e giornate di caccia, nel rispetto del calendario venatorio e delle eventuali variazioni autorizzate. Ai fini del prelievo degli ungulati il direttore-concessionario può predisporre, d’intesa con il proprietario, possessore o conduttore del terreno interessato, altane, che non costituiscono appostamenti ai sensi dell’art. 38 della l.r. 70/96.

6. L’elenco delle specie di incentivazione e il piano di prelievo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il concessionario deve inviare alla Direzione competente la rendicontazione del prelievo degli ungulati relativo all’anno precedente.

8. Sono in ogni caso esclusi i limiti di cui all’art. 35, comma 6 della legge regionale 70/96.

Art. 32

Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dall’attività venatoria e dalla fauna selvatica all’interno dell’A.A.T.V. fa carico al direttore-concessionario e deve essere effettuato entro novanta giorni dall’accertamento.

2. L’accertamento del danno deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.

3. Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica nei terreni sottratti alla caccia di cui all’art. 29, commi 3 e 4 compete alla Provincia.

4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il concessionario deve inviare alla Direzione competente la resocontazione dei danni liquidati nell’anno precedente con l’indicazione della specie causa del danno, della coltura danneggiata, della superficie e del danno liquidato.

5. Il direttore-concessionario è autorizzato ad attuare tutte le iniziative utili finalizzate al controllo delle specie di fauna selvatica causa di danni alla produzione agricola con particolare riferimento alla specie cinghiale, nel rispetto della normativa vigente, d’intesa con la Provincia.

Art. 33

Prove di caccia pratica per cani

1. Su richiesta del direttore-concessionario, possono essere autorizzate prove di caccia pratica per cani, a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, anche con facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento.

2. Le domande di autorizzazione devono pervenire alla Direzione competente almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova con allegato il relativo programma. Della prova deve essere data comunicazione alla Provincia competente.

3. L’autorizzazione è concessa con le modalità previste dall’art. 19 della legge 241/90 (silenzio/assenso).

4. Le prove devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;

- è fatto obbligo di ripristino del campo utilizzato per la prova e delle sue immediate vicinanze e in condizioni di pulizia;

- è fatto obbligo di delimitazione del campo utilizzato per la prova al fine dell’ammissione al medesimo dei soli concorrenti;

- l’eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia;

- il responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento delle prove è il direttore-concessionario;

- i partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;

- la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell’autorità veterinaria competente per territorio;

- gli esemplari di fauna selvatica di allevamento immessi sul campo della prova devono essere, ai sensi dell’art. 30, comma 7 della l.r. 70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati, fatta eccezione per gli esemplari provenienti da allevamenti di pertinenza dell’azienda ai sensi dell’art. 9 della D.G.R. 35-20710 del 7.7.1997;

- è fatto divieto di sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica a maltrattamenti e sevizie.

Art. 34

Zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia

1. I criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia sono disciplinati dalla D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998.

Art. 35

Convenzioni tra aziende agri-turistico-venatorie, Direzione competente e altri Enti pubblici per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica

1. La Direzione competente ed il direttore-concessionario, contestualmente o successivamente al provvedimento di concessione, possono stipulare apposite convenzioni, volte a regolare specifici interventi di salvaguardia, tutela ambientale e faunistica del territorio, anche mediante la conservazione di particolare biotopi, di sperimentazione di tecniche colturali e gestionali, di promozione della conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

2. Il direttore-concessionario può definire progetti e stipulare convenzioni per le iniziative di cui al comma 1 con la Provincia competente e con altri Enti pubblici.

PARTE IV
NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

Parametri di selezione

1. Il rilascio delle nuove concessioni di A.F.V. e A.A.T.V. e delle modifiche territoriali e/o ampliamenti delle aziende esistenti deve tenere conto dell’obiettivo della distribuzione omogenea delle stesse sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni regionali e del piano faunistico-venatorio regionale.

A tal fine, e nell’ambito dell’esercizio delle funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della pianificazione faunistico-venatoria del territorio regionale ai sensi dell’art. 4 della l.r. 70/96, si terrà conto:

- dell’esigenza di tendere, con gradualità, all’obiettivo di destinare il 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun A.T.C. o C.A. a gestione privata della caccia. Sono fatte salve le A.F.V. e A.A.T.V. esistenti, anche all’atto dei successivi rinnovi e delle eventuali modifiche territoriali e/o ampliamenti ai fini di una migliore perimetrazione dell’azienda;

- che nella zona di pianura ogni anno potranno essere autorizzate A.F.V. e A.A.T.V. ed ampliamenti delle esistenti per una superficie non superiore al venticinque per cento della superficie ancora disponibile per gli istituti a gestione privata della caccia in ogni provincia;

- che nella zona faunistica delle Alpi di ciascuna provincia ogni anno potrà essere autorizzata una sola A.F.V. o A.A.T.V.; eventuali modifiche territoriali e/o ampliamenti delle aziende esistenti potranno essere autorizzate in caso di disponibilità di superficie agro-silvo-pastorale.

2. Nel caso di pluralità di istanze di modifica territoriale delle aziende esistenti e di concessione di nuove A.F.V. e A.A.T.V. che comportino il superamento del limite della superficie agro-silvo-pastorale della provincia in cui ricadono stabilito all’art. 1 comma 2, o dalle disposizioni regionali sopra citate verranno prese in considerazione prioritariamente le istanze relative alle modifiche territoriali delle aziende esistenti.

3. Nel caso di pluralità di istanze di nuove concessioni di A.F.V. e A.A.T.V. che comportino il superamento del limite della superficie agro-silvo-pastorale della provincia in cui ricadono stabilito all’art. 1 comma 2 o dalle disposizioni regionali sopra citate, verranno prese in considerazione prioritariamente le istanze relative alle A.A.T.V.

4. Saranno criteri preferenziali nell’accoglimento delle istanze delle A.F.V.:

- la collocazione dell’azienda in territori considerati montani ai sensi della legge 31.1.1994 n. 97;

- la presenza di più favorevoli condizioni faunistico-ambientali;

- la predisposizione di programmi di conservazione e ripristino ambientale particolarmente significativi, anche con riferimento agli interventi volti ad agevolare la sosta e la riproduzione delle specie particolarmente protette.

5. Saranno criteri preferenziali nell’accoglimento delle istanze delle A.A.T.V. :

- la collocazione dell’azienda in territori considerati montani ai sensi della legge 31.1.1994 n. 97 ovvero in area ad agricoltura svantaggiata;

- la presenza e la consistenza di strutture di allevamento di fauna selvatica dell’azienda;

- l’adozione di programmi di miglioramento faunistico-ambientale.

Art. 37

Divieti particolari

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie è vietato:

a) per motivi di sicurezza, effettuare, nei giorni di caccia, e ai fini di tutela nei periodi della riproduzione della fauna selvatica, esclusivamente nelle aree individuate e appositamente segnalate dal concessionario, l’attività di raccolta di funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea nonché l’esercizio della pesca, ad eccezione del proprietario e/o conduttore e/o possessore dei relativi terreni, dei titolari di diritto esclusivo o di uso civico, ove presenti;

b) per motivi di sicurezza, nelle giornate di attività venatoria e ai fini di tutela nei periodi della riproduzione della fauna selvatica, esclusivamente nelle aree individuate e opportunamente segnalate dal concessionario, percorrere qualsiasi strada o sentiero all’interno delle aziende, ad eccezione delle strade pubbliche, con mezzi motorizzati, salvo quelli agricoli. E’ parimenti vietato il percorso fuori da strade e sentieri. Da tali divieti sono esonerati: i conduttori dei terreni inclusi nel perimetro dell’azienda per raggiungere gli stessi, il concessionario o i soggetti dallo stesso autorizzati, gli agenti di vigilanza preposti;

c) praticare lo sci nelle aree di svernamento della fauna alpina e degli ungulati, appositamente segnalate dal concessionario;

d) effettuare riprese video-amatoriali o fotografiche senza autorizzazione del direttore-concessionario, in analogia con quanto previsto da regolamenti di utilizzo e fruizione di aree protette regionali.

2. La violazione ai divieti di cui al precedente comma 1, comporta a carico dei trasgressori la sanzione amministrativa di cui all’art. 38, comma 2 della l.r. 32/82 e successive modificazioni.

Art. 38

Norme transitorie

1. I presenti criteri si applicano alle istanze di concessione di nuove aziende presentate successivamente all’entrata in vigore degli stessi. Sono fatte salve le istanze presentate anteriormente.

2. Gli statuti dei consorzi per le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie esistenti dovranno essere adeguati alle prescrizioni contenute agli artt. 4 e 20 entro il 31.12.2005.

In caso di mancato adeguamento dello statuto, la concessione dell’azienda interessata verrà sospesa fino all’adempimento delle prescrizioni stesse.

Art. 39

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate, in quanto incompatibili con il presente provvedimento, le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale:

n. 122-15265 del 9.12.1996;

n. 187-17025 del 24.2.1997;

n. 15-27562 del 14.6.1999, punto 1);

n. 50-2242 del 12.02.2001, allegati 2 e 3.