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Bollettino Ufficiale n. 10 del 11 / 03 / 2004

Codice 22
D.D. 20 gennaio 2004, n. 13

Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Definizione dei criteri integrativi di quelli stabiliti con D.G.R. n. 63 -11101 del 24.11.2003

Con deliberazione n. 65-6727 del 22 Luglio 2002 la Giunta Regionale ha prenotato sul cap. 26938 euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, da destinarsi allo sviluppo di tecnologie a bassa produzione di emissioni negli impianti produttivi, di riscaldamento e climatizzazione, nell’ambito del programma strategico di azioni regionali di sostegno finanziario agli interventi di attuazione della Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 per raggiungere gli obiettivi di qualità dell’aria stabiliti dalla Unione Europea.

Con successiva deliberazione n. 63-11101 del 24 novembre 2003 la Giunta Regionale ha previsto l’utilizzo delle risorse dell’anno 2003 per incentivare lo sviluppo e la diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico, ripartendo tali risorse mediante l’assegnazione a ciascuna Provincia di una quota calcolata in base al parametro popolazione.

Ha altresì deliberato i criteri di priorità, esclusione e merito, nonché i requisiti minimi richiesti per le varie tipologie di intervento, per la predisposizione dei bandi provinciali di concessione dei contributi in conto capitale per l’installazione di generatori di calore caratterizzati da una bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico, nonché di bruciatori a basse emissioni (in particolare di ossidi d’azoto) in impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio di edifici appartenenti alle categorie E1(1), E2 ed E7 di cui all’art. 3 del DPR n. 412/1993.

Inoltre ha previsto che, al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento sul territorio regionale, la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, provveda, sentite le Province, ad integrare i sopra citati criteri con la previsione dell’ammontare delle incentivazioni in conto capitale da attribuire a ciascuno degli interventi finanziabili, stabilita secondo una logica finalizzata a privilegiare la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed emissive; il tutto entro termini compatibili con la necessità che i bandi provinciali siano emanati al più presto in modo tale da consentire la fruibilità dei contributi anche per gli interventi proposti per la stagione invernale 2004 - 2005.

A tal fine i competenti Uffici della Direzione hanno predisposto, in collaborazione con i funzionari provinciali, che hanno partecipato alle apposite riunioni svoltesi il 5 ed il 15 Dicembre 2003 nonchè il 12 Gennaio 2004, l’allegato documento, i cui contenuti sono basati sulle seguenti considerazioni:

- L’attuale mercato dei bruciatori e dei generatori di calore utilizzabili a servizio di impianti di riscaldamento civili offre, relativamente alle prestazioni emissive, sostanzialmente due livelli tecnologici diversi: i sistemi tradizionali ed i sistemi definiti “LowNOx”. L’utilizzo dei sistemi “LowNOx” consente normalmente di ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) di oltre il 50% rispetto alle emissioni prodotte da un sistema cosiddetto tradizionale. Tale aspetto non può essere trascurato, in particolare se si tiene conto che gli ossidi di azoto rappresentano una delle maggiori criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria fissati dalla Comunità Europea. Le tecnologie “LowNOx” sono ad oggi commercialmente disponibili, in tutte le taglie di potenza normalmente utilizzate nel riscaldamento civile, su sistemi di combustione alimentabili a gas naturale, GPL e gasolio. I livelli emissivi di ossidi di azoto ottenibili grazie a tali tecnologie sono tipicamente minori di 120 mg/kWh nel caso del gasolio e minori di 80 mg/kWh nel caso del gas naturale e del GPL, che sono pertanto stati individuati come requisito minimo nella DGR n. 63-11101 del 24 novembre 2003;

- Un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda il contenimento delle emissioni è ottenibile grazie ai sistemi di combustione di ultima generazione per combustibili gassosi (gas naturale e GPL), che consentono, oggi, di ottenere generatori di calore di piccola e media potenza (tipicamente moduli termici con Pn<110 kW) caratterizzati da livelli emissivi che, relativamente agli ossidi di azoto, si attestano su valori inferiori ai 30 mg/kWh, che corrispondono ad una riduzione di oltre l’80% rispetto ad un sistema in tecnologia tradizionale. Anche in questo caso, i costi sensibilmente più alti rispetto ai sistemi tradizionali costituiscono un freno alla diffusione di tale tipo di tecnologie. Una incentivazione particolarmente mirata a tali tecnologie di punta può pertanto contribuire ad una sua maggiore diffusione;

- L’attuale mercato offre inoltre generatori di calore caratterizzati da prestazioni energetiche diverse tra loro; il DM 660/96 ha identificato, in relazione al rendimento utile raggiungibile, 4 classi di generatori di calore, che vengono normalmente identificati con un numero di “stelle” corrispondente alla classe di appartenenza. L’utilizzo di generatori di calore ad alta efficienza energetica (3 o 4 stelle) comporta una sensibile riduzione dei consumi di combustibile e quindi una corrispondente riduzione dei costi di gestione. Tale riduzione, permette normalmente di recuperare, in tempi ragionevoli, l’extracosto sostenuto nel momento dell’installazione. L’incentivazione proposta non si prefigge di compensare completamente tale extracosto, ma di ridurne in modo significativo i tempi di rientro;

- La diffusione di generatori di calore caratterizzati intrinsecamente da alte prestazioni energetiche, comportando una riduzione dei consumi di combustibile, implica, di conseguenza, una ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera;

- La commercializzazione dei bruciatori in tecnologia “LowNOx” alimentati a gas naturale o GPL è in fase avanzata, tanto che numerosi produttori stanno abbandonando la produzione di sistemi a tecnologia tradizionale. Tale salto di tecnologia non pare comportare sensibili aggravi di costo per l’utenza. Diversa è la situazione per quanto riguarda i bruciatori “LowNOx” alimentabili a gasolio; nonostante la disponibilità di questi sistemi sia completa per quanto riguarda le varie taglie di potenza, il costo decisamente più alto rispetto ad analoghi sistemi in tecnologia tradizionale ne ha finora limitato fortemente la commercializzazione. La proposta di specifica incentivazione per i bruciatori mira quindi a promuovere la diffusione di sistemi di combustione a basse emissioni, tenendo conto che l’intervento di mera sostituzione del bruciatore con relativo passaggio a sistemi “LowNOx”, seppur solitamente non produca vantaggi dal punto di vista energetico, può invece comportare una sensibile riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare di ossidi di azoto.

Negli incontri svolti con i funzionari delle Province è inoltre emersa l’opportunità di escludere la cumulabilità del contributo in conto capitale con altri contributi pubblici, al fine di consentire l’incentivazione di un maggior numero di interventi, nonché di stabilire che la domanda di contributo in conto capitale possa essere presentata esclusivamente dal proprietario dell’immobile o dall’amministratore del condominio serviti dall’impianto oggetto dell’intervento.

Tanto premesso

IL DIRETTORE

visto l’art. 23 della l.r. 8 agosto 1997, n. 51;

vista la l.r. 7 aprile 2000, n. 43;

vista la D.G.R. n. 63-11101 del 24 novembre 2003;

determina

* di approvare, per le considerazioni in premessa illustrate, i criteri di cui all’Allegato alla presente determinazione, integrativi di quelli stabiliti con D.G.R. n. 63 -11101 del 24 novembre 2003, ai fini della predisposizione dei bandi provinciali per la concessione di contributi in conto capitale per l’installazione di generatori di calore caratterizzati da bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico, nonché di bruciatori a basse emissioni (in particolare di ossidi d’azoto) in impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio di edifici appartenenti alle categorie E.1(1) , E2, E7 di cui all’art. 3 del DPR n. 412/1993;

* di stabilire che i contributi in conto capitale previsti dalla D.G.R. n. 63-11101 del 24 novembre 2003, non siano cumulabili con altri contributi pubblici,

* di stabilire altresì che la domanda di contributo in conto capitale possa essere presentata esclusivamente dal proprietario dell’immobile o dall’amministratore del condominio serviti dall’impianto oggetto dell’intervento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore Regionale
Laura Graziella Bruna

Allegato