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Bollettino Ufficiale n. 10 del 11 / 03 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 50-11896

Funzioni amministrative conferite alla Regione dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112. L.R. 15 marzo 2001 n. 5. Disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione per le nuove costruzioni in deroga alle distanze legali lungo i tracciati delle ferrovie in concessione ex art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* nelle more della approvazione dell’apposito regolamento che disciplinerà le procedure ed i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla deroga alle distanze legali lungo i tracciati delle ferrovie in concessione ex art. 60 del D.P.R. n. 753/80, di dare indicazione alla Direzione Trasporti di continuare ad utilizzare, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nella nota del Ministero dei Trasporti Direzione della motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione prot. 107(50)05 del 12/07/1982, che si allega in copia e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

* che l’autorizzazione alla deroga alle distanze legali lungo i tracciati delle ferrovie in concessione ex art. 60 del D.P.R. n. 753/80 è subordinata al Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall’Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) competente per territorio, al parere della Società Concessionaria delle ferrovie ed al parere del Comune interessato.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Ministero dei Trasporti
Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione
Direz. Centr. V

Roma, 12 luglio 1982, Prot. n. 107(50)05

- Agli Uffici Speciali M.C.T.C . Trasporti ad Impianti Fissi di Torino, Milano, Roma, Napoli

Agli Uffici Compartimentali M.C T.C per il Trentino-Alto Adige - Bolzano -

per la Sicilia, Sezione di Catania

Agli Uffici Provinciali M.C.T.C. di Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Pescara, Bari, Potenza, Catanzaro, Cagliari

e, p.c.

- Agli altri Uffici Provinciali M.C.T.C - Loro sedi -

- Alla Direzione Generale dello Ferrovie dello Stato - Roma -

- Alle Aziende concessionarie ed alle Gestioni Commissariali Governative - Loro sedi -

- Alla F.E.N.I.T. Via Parigi, 11 - Roma -

- All’Intersind Viale C. Colombo, 98 - Roma -

- Alla Federtrasporti Viale America, 11 - Roma -

Oggetto: D.P.R. 11 luglio 1980, n.753. Distanze di edifici e manufatti dalle ferrovie in concessione o in gestione governativa.

Com’è noto l’art .49 del D.P.R. 11.7.1980 n. 753 stabilisce che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Tale norma si applica alle sole ferrovie in concessione o in gestione governativa, con esclusione, pertanto, degli altri servizi di trasporto pubblico assimilabili alle ferrovie in concessione ai sensi del terzo comma dell’art. 1 del citato D.P.R. 753.

L’art. 60 dello stesso D.P.R. 753 stabilisce che, quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dai competenti uffici della M.C.T.C. riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I suddetti Uffici, prima di autorizzare le riduzioni delle distanze debbono dare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende ferroviarie interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

Il rispetto delle distanze regolamentari e di quelle previste dai provvedimenti degli uffici come sopra individuati compete alle aziende esercenti.

A tale fine gli elaborati a sostegno della domanda in bollo di deroga devono essere inviati dall’interessato in triplice copia di cui una sarà acquisita dall’azienda esercente mentre un’altra sarà restituita all’interessato medesimo in allegato al provvedimento autorizzativo.

Con riferimento alla sola deroga dalla distanza di 30 metri stabilita dall’art. 49 si comunicano, qui di seguito, i criteri cui dovranno uniformarsi gli Uffici periferici per il rilascio delle autorizzazioni.

Si sottolinea, al riguardo, che come indicato nell’art. 60, quattro sono le condizioni che vanno verificate ai fini del rilascio delle autorizzazioni: sicurezza, conservazione della ferrovia, natura dei terreni, circostanze locali.

Preminente fra le suddette condizioni è, ovviamente, quella del mantenimento della sicurezza.

Questa esigenza richiede innanzi tutto la necessità di conservare adeguati spazi sui lati della ferrovia allo scopo di salvaguardare la possibilità di eseguire interventi di soccorso in linea in caso di incidenti ferroviari. Tenuto conto che si debbono prevedere il libero transito e l’agevole manovra di macchine operatrici (autogru) occorrenti per l’eventuale spostamento, o rimozione, del materiale rotabile ferroviario eventualmente sviato, nonchè il transito dei veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco; autombulanze) è necessario che almeno un lato della ferrovia rimanga sempre accessibile.

Pertanto, dove esiste una strada pubblica corrente in fregio alla sede ferroviaria, lungo uno dei suoi lati è possibile autorizzare la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici a distanza minore di 30 m., purchè ciò avvenga al di là della suddetta strada rispetto alla sede ferroviaria, fermo restando che sull’altro lato della ferrovia la distanza minima non dovrà scendere al disotto di 6 metri.

Là dove la strada non esista, è indispensabile salvaguardare la possibilità di costruirla e comunque di garantire, come sopra detto, l’accessibilità alla sede ferroviaria almeno da una parte.

Nel caso in cui manchi la strada è pertanto necessario lasciare, dalla parte della ferrovia accessibile dalla viabilità ordinaria, una fascia avente una larghezza non inferiore a m. 18 nella considerazione che detta fascia deve consentire l’accesso dei mezzi di soccorso e di disporre il materiale rotabile eventualmente sviato almeno secondo un’angolazione di circa 45° rispetto all’asse della ferrovia. Anche in questo caso, sull’altro lato della ferrovia la distanza minima non dovrà essere minore di 6 metri.

Un caso particolare da prendere in considerazione è quello che può presentarsi, soprattutto nei tratti urbani di penetrazione o di attraversamento, quando già esiste un allineamento quasi continuo di edifici prospicienti la linea ferroviaria a distanza inferiore a metri 30 e venga chiesta l’autorizzazione a costruire, ,ricostruire od ampliare edifici negli spazi ancora liberi.

In tal caso l’autorizzazione potrà essere accordata sempre chè a seguito di essa non resti compromessa la possibilità di eseguire agevolmente interventi di soccorso in linea in occasione di incidenti ferroviari; ove la valutazione della possibilità di eseguire i soccorsi si presenti complessa in relazione alla viabilità ordinaria circostante o per altre cause, è opportuno che l’Ufficio competente chieda il parere dell’amministrazione comunale competente e del Comando dei Vigili del Fuoco.

Per ragioni di sicurezza si dovrà tener presente, peraltro, che le distanze ridotte come sopra determinate non debbono costituire ostacolo alcuno per il naturale deflusso delle acque nè provocare alterazione della falda con dannose conseguenze sulla stabilità della piattaforma ferroviaria o delle opere d’arte. Così pure, nei tratti di linea a mezza costa, l’autorizzazione a costruire a distanza ridotta nei limiti suesposti può essere concessa solo se è garantita la stabilità delle scarpate.

Del pari, è sempre necessario salvaguardare la possibilità, in corrispondenza delle stazioni, di costruire binari d’incrocio, di precedenza o di ricovero e relativi tronchini di sicurezza di lunghezza congrua in relazione alla composizione dei convogli, da valutare anche in vista di prevedibili esigenze di esercizio.

In corrispondenza o in vicinanza dei passaggi a livello sono da prevedere, ove le esistenti condizioni dovute alle circostanze locali lo consentano, spazi per la costruzione di eventuali strade adiacenti destinate al raggruppamento di più passaggi a livello e di opere di attraversamento superiore o inferiore della linea ferroviaria, compresi i relativi tronchi stradali di svincolo.

In ogni caso, le costruzioni di terzi e segnatamente quelle di manufatti stradali non devono mai compromettere la stabilità delle opere della sede ferroviaria. Esse devono essere del tutto indipendenti dal punto di vista statico e funzionale da quest’ultime, anche per quanto riguarda gli eventuali effetti indotti, in modo che le opere della sede ferroviaria possano essere demolite, modificate o ricostruite, in tutto o in parte, senza soggezioni, vincoli e/o limitazioni di sorta.

Nell’autorizzare le distanze ridotte, se ne dovranno sempre verificare i valori in relazione a tutte le circostanze sopra segnalate tenendo presente che, ove sia ritenuto necessario, i valori richiesti dovranno essere congruamente aumentati anche fino a raggiungere il valore massimo di 30 metri indicato nel D.P.R. 753/1980.

Oltre ad attenersi ai criteri sopra illustrati nell’autorizzare le distanze ridotte, si dovrà legare il valore di dette distanze all’altezza dell’edificio da costruire, ricostruire od ampliare prescrivendo che l’edificio, compresi tutti i suoi oggetti (cornicioni, balconi, ecc.) resti contenuto entro l’inclinata di 45° gradi passante per la più vicina rotaia, a meno che già non esista - in analogia a quanto indicato in precedenza - un allineamento di edifici che non rispetta tale condizione.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione a costruire a distanza ridotta opere d’arte, l’Ufficio competente, nel dare la comunicazione all’azienda esercente di cui all’art. 60 del citato D.P.R. n. 753/80, ne chiederà espressamente il parere sulla stabilità dell’opera nei riflessi della sicurezza e della regolarità dell’esercizio ferroviario e, ove lo ritenga necessario in relazione alle particolari caratteristiche dell’opera stessa, potrà sentire la competente divisione 54 di questa Direzione Generale M.C.T.C.

Il provvedimento autorizzativo dovrà precisare che la deroga alle distanze legali si intende accordata al solo fine di consentire la costruzione, ricostruzione e l’ampliamento di edifici o manufatti, dovendosi invece, ad ogni altro effetto, fare riferimento alla distanza legale di cui all’art. 49 D.P.R. n. 753/1980, e ciò anche al fine della valutazione della tollerabilità delle immissioni.

Nel provvedimento di autorizzazione dovrà infine essere precisato che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza della costruzione a distanza ravvicinata, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda esercente ed a spese del proprietario dell’edificio o manufatto e/o aventi causa. In presenza di danni e/o pregiudizi alla sede ferroviaria durante l’esecuzione dei lavori di costruzione per i quali è stata autorizzata la deroga delle distanze legali, il provvedimento autorizzativo potrà essere revocato, su domanda dell’azienda esercente la ferrovia, da parte della stessa autorità che lo aveva emesso.

Le autorizzazioni di cui trattasi debbono essere trascritte sui registri immobiliari.

Si allega il D.M. n. 120(50)05 nel quale sono indicati gli Uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni di cui trattasi.

Il Direttore generale
(firmato in originale)