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Bollettino Ufficiale n. 10 del 11 / 03 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2004, n. 50-11766

L.R. 40/1998 e contemporanea Valutazione d’Incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16.11. 2001 inerente il progetto di “Coltivazione mineraria finalizzata al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico nei terreni siti in loc. C.na S. Marta dei Comuni di La Loggia e Moncalieri e ricadenti nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” proponente Musso P. S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del progetto di “Coltivazione mineraria finalizzata al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico nei terreni siti in località Cascina Santa Marta dei Comuni di La Loggia e Moncalieri (TO) e ricadenti nel Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” presentato dalla Società Musso Paolo S.p.A. con sede legale in Chieri (TO), Strada Fontaneto, 77 comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

* la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte;

* gli interventi di riqualificazione ambientale proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto idrogeologico (PAI) e del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po;

* lo sviluppo cronologico del progetto consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità già fissate nella convenzione stipulata tra la Società proponente ed Ente di Gestione dell’Area Protetta ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area citato;

* la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate non compromette le potenzialità ambientali del S.I.C. “Lanca di Santa Marta e Confluenza Po-Banna”, determinando al termine dei lavori l’ampliamento degli habitat naturalistici utili per la riproduzione del pelobate fosco;

* l’intervento proposto, non solo è finalizzato alla sistemazione definitiva dell’area, ma consente anche di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto e richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare la sistemazione finale dell’area conformemente al Piano d’Area sopra citato, è valido alle seguenti condizioni:

* i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato e secondo le prescrizioni previste nella documentazione di coltivazione e di recupero ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d’opera, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante (Allegati A e B);

* entro 120 giorni dalla comunicazione del presente atto la convenzione prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, già stipulata, in data 17 maggio 1999, dal proponente con l’Ente di Gestione deve essere integrata all’art. 12 prevedendo, una commissione di controllo in cui siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l’Ente di Gestione del Parco e i Comuni di La Loggia e di Moncalieri;

* entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto la Società esercente è tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. L’atto liberatorio deve essere inviato ai Comuni di Faule e Pancalieri, all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

* siano adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell’atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

* nel corso delle operazioni di concimazione connesse con gli interventi di inerbimento, di messa a dimora delle specie arbustive ed arboree, previste in progetto, l’immissione di nitrati non dovrà superare i limiti previsti dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R.18 ottobre 2002, n. 9/R ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152.

* per il riempimento previsto in progetto, finalizzato ad un incremento delle aree ad acque basse e a bosco idrofilo, possono essere utilizzati esclusivamente i seguenti materiali:

a. materiale inerte derivante dalla selezione e lavaggio del minerale estratto (limi di lavaggio e ciottoli di pezzatura non commercializzata);

b. materiale presente nel giacimento ma non commercializzabile (lenti limose e argillose);

c. terreno vegetale proveniente dai lavori di scopertura del giacimento.

Nel caso in cui, per la completa realizzazione dei riempimenti previsti in progetto si debba ricorrere ad apporti di materiale esterno alla cava, non è autorizzato l’utilizzo di terre e rocce da scavo, ma è ammesso esclusivamente l’impiego di materiale inerte derivante dalla selezione e lavaggio di altre attività estrattive che producono sabbie e ghiaie.

Di esprimere parere favorevole relativamente alla Valutazione di Incidenza, per quanto riguarda il Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C. IT1110017) “Lanca di Santa Marta e Confluenza Po-Banna” ai sensi del D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 16/R, nei confronti del progetto in epigrafe per le seguenti motivazioni:

* l’area di intervento è esterna al S.I.C. citato;

* i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione, verificate in corso d’opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche del S.I.C.;

* la destinazione finale del sito, finalizzata alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l’ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, e la realizzazione di aree umide che costituiscono ambienti di elezione del Pelobate fosco (Pelobates fuscus insubricus), la cui presenza è allo stato attuale accertata sporadicamente, in posizione residuale, a causa delle intense attività antropiche consolidate negli areali lungo le zone perifluviali del Po.

Di dare atto che, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, vengono riconfermate le seguenti autorizzazioni, già precedentemente rilasciate per il progetto in oggetto:

* autorizzazione del Comune di La Loggia (TO) n. 3/1999 del 19 gennaio 1999 con la quale l’intero l’intervento estrattivo finalizzato al ripristino ambientale ed alla costituzione di aree di interesse naturalistico nei terreni siti in località Cascina Santa Marta è stato autorizzato ai sensi della Legge 431/1985 ora D.lgs. 490/1999;

a. determinazione, ai sensi della l.r. 69/1978, della Direzione Industria n. 12 del 23 febbraio 1999 con la quale è stata autorizzata la realizzazione del I° quinquennio del progetto sino al 18 gennaio 2004.

La presente deliberazione assorbe l’autorizzazione del Comune di La Loggia, ai sensi del D.lgs. 490/1999 e l.r. 20/1989, della durata di 5 anni a decorrere dalla presente deliberazione.

Il Comune di Moncalieri provvederà, nei tempi compatibili con il cronoprogramma, a rilasciare autorizzazione, ai sensi del combinato disposto D.lgs. 490/1999 e l.r. 20/1989, relativamente agli interventi di esclusivo riassetto definitivo dell’area di propria competenza.

La Direzione Industria provvederà, entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione ad adottare la determina ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 44/2000.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

* allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);

* allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo ambientale (Allegato B);

* verbale di Conferenza relativo alla riunione del 26 gennaio 2004 (Allegato C).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)