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Bollettino Ufficiale n. 09 del 4 / 03 / 2004

Codice 26
D.D. 23 febbraio 2004, n. 68

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Opere connesse - sciovia a fune alta “Baby Ghigo” nel comune di Prali. Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi ex art. 9 commi 3-9 della L. 285/2000

Premesso che:

Il sito interessato dall’intervento, localizzato in ambito montano di notevole pregio paesaggistico ad elevata visibilità, si configura come versante a copertura arborea alternata a superfici a prative ed è caratterizzato dalla presenza di impianti sciistici e di risalita.

Il progetto definitivo trasmesso si configura come sostituzione di una sciovia esistente, della quale ricalca sostanzialmente il tracciato. Il rifacimento della stazione di valle conferma la localizzazione in prossimità del nucleo edificato di Ghigo, mentre viene modificata la localizzazione della stazione di monte, in relazione all’accorciamento della linea;

con nota della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca prot. 7596 del 28/10/2003, pervenuta alla Direzione Regionale Trasporti in data 31/10/2003 al prot. 12013/26, è stata richiesta l’attivazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dei commi 3-9, art. 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, relativamente al progetto definitivo per la realizzazione della sciovia a fune alta “Baby Ghigo” nel comune di Prali; per effetto della delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca n. 102 del 20/10/2003;

con la medesima nota sono stati trasmessi gli atti progettuali, nonché la Delibera di Giunta della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, n. 102 del 20/10/2003 relativa all’approvazione del progetto definitivo in oggetto ed alla copertura finanziaria dell’opera, corredata dall’elenco dei documenti ed elaborati che costituiscono il progetto definitivo di che trattasi;

con nota prot. 1275 del 19/02/04 la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca ha trasmesso deliberazione n° 12 del 12/02/04 che assicura la copertura finanziaria dell’opera;

con determinazione n. 594/26 del 04/11/2003 il Direttore della Direzione Trasporti ha nominato responsabile del procedimento l’ing. Lorenzo Garrone dirigente in staff assegnato alla Direzione Trasporti;

l’autorità competente ha provveduto a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto definitivo e del conseguente avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale n. 45 della Regione del 06.11.2003, senza che siano pervenute agli atti osservazioni, informazioni o contributi tecnico-scientifici da parte del pubblico;

Il progetto rispetta le cautele e le disposizioni impartite ed individuate ed indicate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , pur non rientrando tra quelli definiti indispensabili, in accettazione delle indicazioni di funzionalità del programma olimpico (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni).

l’autorità competente, attuando quanto previsto dalla L. 285/2000, ha avviato la Conferenza di Servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni, richieste ed individuate dal soggetto proponente, invitando i seguenti soggetti:

Comune di Prali;

Amministrazione del Comune di Prali;

Amministrazione Provinciale di Torino;

Provveditorato Regionale OO. PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta;

Direzione Regionale Trasporti;

Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica;

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste;

Direzione Regionale Turismo - Sport - Parchi;

Direzione Regionale Difesa del Suolo;

Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico;

Direzione Regionale Opere Pubbliche;

Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti U.S.T.I.F.;

Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca;

Corpo Forestale dello Stato;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;

Arpa Agenzia Regionale per la protezione ambientale;

A.S.L. n. 10;

si sono svolte n. 2 riunioni della Conferenza dei Servizi in data 17 novembre 2003 e 27 gennaio 2004 nel corso delle quali il soggetto proponente ha illustrato il progetto di sostituzione dell’impianto in oggetto; si è inoltre effettuato un sopralluogo il 27/11/2003;

l’intervento proposto risulta in sostituzione di un impianto già esistente con scadenza della vita tecnica improrogabile al 30/04/2004; risulta all’interno dell’area urbanistica ZSK2 - Zone di demanio sciabile - ove sono consentite le attività sciistiche e strutture connesse;

In sede di C. d. S. è emerso che la linea della sciovia in progetto interferisce con una strada individuata sulla cartografia di Piano Regolatore. Per tali motivi è stata evidenziata la necessità di predisporre una modifica alla strumentazione urbanistica tesa alla declassificazione di tale viabilità a sentiero pedonale, come già risulta attualmente utilizzata, in base alle indicazioni contenute nella relazione illustrativa agli elaborati urbanistici trasmessi;

Il proponente ha predisposto e trasmesso la Variazione Urbanistica al P.R.G.I.C.M vigente ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle procedure attuative della L. 285/2000 contenute nella D.G.R. del 5 novembre 2001 n. 42-4336 e s.m.i. ed ha provveduto anche a predisporre la Variazione Urbanistica relativa allo strumento urbanistico adottato in via preliminare dalle Amministrazioni Comunali e dalla Comunità Montana;

rispetto alle variazioni urbanistiche la C.d.S ha rilevato quanto segue:

Sulla variazione allo strumento urbanistico vigente

La “Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al P.R.G.C.M. vigente per la Progettazione definitiva ed esecutiva della Sciovia Baby Ghigo in Comune di Prali” riporta al proprio interno gli elaborati illustrativi che individuano le aree d’intervento per le quali risulta necessario l’aggiornamento cartografico e lo stralcio della tavola di Piano Regolatore modificata, secondo quanto previsto dalla D.G.R. del 5 novembre 2001 n. 42-4336 e s.m.i..

La modifica al Piano consiste, come già premesso, nella declassificazione a sentiero pedonale della viabilità indicata sul Piano ed interferente con la linea dell’impianto in progetto.

Le modifiche apportate rendono conformi e coerenti le previsioni urbanistiche del Piano con il progetto in oggetto.

In merito agli elaborati costituenti la variazione, constatata la mancanza di indagini di tipo geologico a supporto della variazione, si prende atto della nota prot. 480 del 21.1.2004 trasmessa dall’Ufficio Urbanistica della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca che precisa la non rilevanza sotto il profilo idrogeologico delle modifiche apportate al P.R.G.C.M. e che rimanda per tali tematiche alla Variazione Urbanistica predisposta rispetto alla Variante al P.R.G.C.M. adottata dalla Comunità Montana stessa che contiene tali elaborati.

Sulla variazione allo strumento urbanistico adottato dalla Comunità Montana

La documentazione trasmessa contiene anche la “Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al progetto preliminare di Variante al P.R.G.C.M. di adeguamento al P.A.I. per la Progettazione definitiva ed esecutiva della Sciovia Baby Ghigo in Comune di Prali”, in quanto, secondo le dichiarazioni dei progettisti, la Comunità Montana delle Valli Chisone e Germanasca ha adottato con D.C.C.M. n. 25 del 25.9.2000, una modifica in via preliminare allo strumento intercomunale vigente, non ancora agli atti per l’iter approvativo regionale.

In merito a tale variazione, gli elaborati trasmessi riportano le modifiche da apportare a detto nuovo strumento al fine di rendere conformi le previsioni in esso contenute con la realizzazione dell’intervento in oggetto. Trattandosi di strumento adottato ancora in fase preliminare dalla Comunità Montana delle Valli Chisone e Germanasca, si prende atto della “Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al progetto preliminare di Variante al P.R.G.C.M. di adeguamento al P.A.I. per la Progettazione definitiva ed esecutiva della Sciovia Baby Ghigo in Comune di Prali”, predisposta ai fini dell’aggiornamento del nuovo strumento adottato, richiedendo alla Comunità Montana interessata di garantire, qualora adotti il progetto definitivo della variante al P.R.G.C.M., il recepimento del regime urbanistico definito in sede di approvazione del progetto delle opere in oggetto.

Considerato :

che le modifiche apportate rendono conformi e coerenti le previsioni urbanistiche del Piano con il progetto in oggetto;

le risultanze dell’indagine geologica e nivologica presentata, nonché della documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza dei servizi in data 17/11/2003 relativa alla definizione delle caratteristiche di una breve pista di discesa servita dall’impianto, e alla relativa verifica di stabilità delle scarpate di scavo e di riporto;

le indicazioni progettuali previste per la mitigazione ambientale delle opere e preso atto che l’amministrazione proponente ha dichiarato in sede di conferenza dei servizi che le opere di compensazione ambientale associate al progetto verranno presentate e accorpate, per l’esiguità dell’importo e per questioni di ottimizzazione amministrativa, con un successivo progetto di realizzazione di due seggiovie, previste in aree contigue e comprese anch’esse tra le opere connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali;

la cartografia tematica relativa all’area in oggetto, del Sistema Informativo Geologico e del Progetto IFFI per i fenomeni franosi, della Banca Dati Valanghe per i fenomeni valanghivi, nonchè quella allegata al progetto P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po per le zone a rischio idrogeologico elevato o molto elevato;

che il settore di conoide alluvionale, profondamente inciso nella zona apicale, su cui insisterà l’impianto in progetto non è interessato da forme di dissesto, né recenti, né in atto e che il tracciato di linea non risulta insistere su percorsi di valanghe storicamente accertate;

che la Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ha espresso parere non ostativo in merito all’intervento;

che il progetto rispetta le cautele e le disposizioni impartite, nonché le prescrizioni tecniche indicate nella Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano delle opere per la realizzazione del programma olimpico prevista dall’art. 1 comma 4 della L. n.285/2000 “Interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006" - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 , Allegato A - Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1 Prescrizioni;

Dato atto che:

entro la conclusione della seconda e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi si sono espressi i seguenti soggetti:

Comune di Prali, D.C.C. n° 21 del 29/09/2003;

Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Prali, nota del 29/09/2003;

Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, D.G. n° 102 del 20/10/2003

Direzione Regionale Tutela e Risanamento ambientale, Programmazione Gestione Rifiuti, rif. prot n. 2289/22.1 del 06/02/04;

Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica, rif. prot n. 834/19 del 26/01/04;

Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, rif. prot n. 19961/20 del 16/12/02;

Direzione Regionale Economia Montana e Foreste, Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio, rif. Prot. N. 1974 del 26/01/2004;

Direzione Regionale Opere Pubbliche, rif. prot n. 3406/25.3 del 27/01/04;

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, rif. prot n. 7310 del 15/01/04;

A.R.P.A., sett. Meteoidrografico e Reti di Monitoraggio, rif. Prot. 10532/23 del 28/01/2004;

in forza di quanto espressamente previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n°44-7807 del 25/11/2002 il responsabile del procedimento adotta l’atto finale di conclusione della C.d.S., anche in assenza dei pareri delle amministrazioni che, pur regolarmente convocate nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art.14 ter della L.241/90, non vi abbiano partecipato, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 9 dell’art.14 ter della L.241/90 e dei commi dell’art.9 della L.285/2000 nonché nei termini esplicitati dalla D.G.R. n°42-4336 del 5/11/2001 e dalla successiva D.G.R. n°41-7279 del 7/10/2002;

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la L.R. 14 dicembre 1998 n. 40;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Vista la L.R. 45/1989;

Visto il R.D. 30/12/1923, n°3267

Vista la L.R. 74/1989;

Vista la legge 28/1/1977, n. 10;

Vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Visto l’art.22 della L.R. n° 51/97;

Vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Determinazione n. 594/26 del 04/11/2003 del Direttore della Direzione Trasporti con cui è stato individuato il Responsabile del Procedimento per il progetto in oggetto, acquisita agli atti;

Vista la D.D. n. 514 del 05/11/02 conclusiva del procedimento inerente il progetto preliminare dell’intervento in oggetto, acquisita agli atti;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

IL DIRIGENTE

determina

Di prendere atto:

* dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di consenso:

1. deliberazione del Consiglio di Comunità Montana n. 38 del 23/11/2001 la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca delibera l’acquisto degli impianti di risalita sciovia Baby Ghigo, seggiovia monoposto Malzat - Pian dell’Alpet, seggiovia Pian dell’Alpet - Bric Rond della Stazione di Prali;

2. delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 6 del 10/02/2003 si è stabilito di provvedere alla redazione della progettazione definitiva, esecutiva, alla fornitura e posa in opera degli impianti di risalita “Seggiovia Malzat - Pian dell’Alpet”, “Seggiovia Pian dell’alpet - Bric Rond”, “Sciovia Baby Ghigo” mediante appalto concorso, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs n. 158/95 s.m.i. e si individuato nel Direttore dell’Area Tecnica il Responsabile Unico del Procedimento;

3. Delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana n. 102 del 20/10/2003 nella quale si approvano il progetto definitivo della sciovia Baby Ghigo, il piano particellare di esproprio, di costituzione delle servitù coatte di sorvolo ed il quadro economico riepilogativo dell’intervento nell’importo complessivo di euro 313.000,00 e si dispose di chiedere alla Regione Piemonte di procedere alla convocazione di C.d.S. per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera;

4. D.P.C.M. del 15 settembre recante il riparto delle risorse per il finanziamento delle opere connesse agli interventi per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali “Torino 2006", ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L. 285/2000 e s.m. i.;

5. Deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità Montana n12 del 12/02/04 con la quale si dà atto che con la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 33 in data 24/11/2003 sono state iscritte ai cap. 2329.02 e 2329.03 del bilancio per l’anno 2003 le risorse finanziarie per la realizzazione della sciovia Baby Ghigo per il costo complessivo di euro 313.000,00 e di garantire qualora non si rendesse disponibili i finanziamenti previsti nell’ambito delle Opere Connesse ai giochi Olimpici Torino 20006, di cui al D.P.C.M. del 15 settembre 2003, il finanziamento dell’opera con proprie risorse;

6. deliberazione del Consiglio Comunale di Prali n. 39 in data 20/12/2002 con la quale si esprime parere favorevole sulla progettazione definitiva;

* delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

* che ai sensi della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90, il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S:

* concessione edilizia gratuita;

* autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. n°45/89;

* autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n°490/99;

* variazione urbanistica ai sensi art. 9 legge 9 ottobre 2000, n. 285

Le concessioni ed autorizzazioni sono:

a) rilasciate sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti ed una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concesse facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c) subordinate all’osservanza delle prescrizioni e raccomandazioni nel seguito elencate:

Ambito paesaggistico:

1. siano realizzati gli interventi di recupero e mitigazione previsti in progetto, da avviare anche in corso d’opera ad iniziare dalle opere di ripristino e recupero morfologico e vegetazionale delle aree occupate dalle strutture esistenti in demolizione;

2. le aree destinate alla deponia temporanea dei materiali di scotico e di scavo dovranno essere ripristinate a conclusione degli interventi, così come le zone adibite ad aree di cantiere;

3. il rivestimento in pietra proposto per il basamento di uno dei fabbricati in progetto dovrà essere realizzato per entrambi gli edifici previsti in progetto, prevedendo, in coerenza con le tecniche costruttive locali, la posa di pietra a spacco di adeguato spessore e pezzatura;

4. riguardo alla nuova pista di collegamento tra la zona sgancio sciatori e l’inizio della pista di discesa si richiede il recupero vegetativo delle nuove superfici realizzate così come per le eventuali piste di cantiere si richiede il ripristino e la manutenzione dei tracciati durante e a fine lavori.

Ambito ambientale

1. Tutte le attività di sistemazione e recupero ambientale, nonché drenaggio delle superfici, previste nella documentazione iniziale e integrativa esaminata dovranno essere puntualmente eseguite e dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all’avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde e della necessità di riposizionare nel più breve tempo possibile il materiale di scotico (piote erbose ecc.) precedentemente accantonato. Gli strati terrosi dovranno essere ricollocati secondo la loro posizione originaria e alle operazioni di riprofilatura dovranno seguire al più presto quelle di ripristino e rivegetazione;

2. Relativamente a tutte le superfici acclivi di neo-formazione dovrà essere valutata a livello di progettazione esecutiva la loro protezione con reti in fibra naturale (juta) in funzione antierosiva;

3. I mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

4. Il modellamento delle scarpate di scavo e di riporto della pista di discesa connessa all’impianto dovrà avvenire con la scrupolosa osservanza dei valori d’inclinazione della scarpata assunti in sede di verifica di stabilità;

5. Il recapito delle acque superficiali captate lungo la pista di discesa dovrà essere effettuato nel vicino Rio Malzat, attraverso la realizzazione di accorgimenti tecnici utili ad impedire l’innesco di fenomeni erosivi nel punto di confluenza;

6. Nel corso dei lavori dovrà essere evitata il più possibile l’estirpazione degli apparati radicali degli esemplari eventualmente abbattuti e, in caso di necessità, oltre alla massima riduzione delle ceppaie con l’ausilio della motosega, le ceppaie stesse potranno essere eliminate con una eventuale fresatura in loco;

7. Nel prendere atto che l’amministrazione proponente ha dichiarato in sede di conferenza dei servizi che le opere di compensazione ambientale associate al progetto in oggetto verranno presentate e accorpate, per l’esiguità dell’importo e per questioni di ottimizzazione amministrativa, con un successivo progetto di realizzazione di due seggiovie, previste in aree contigue e comprese anch’esse tra le opere connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali, si accetta questa impostazione prescrivendo la futura presentazione dei progetti delle opere di compensazione;

8. Si raccomanda la esecuzione dei lavori in un periodo dell’anno non caratterizzato da eventi metereologici frequenti e di forte intensità, considerata la delicatezza delle operazioni di scavo e riporto per i volumi terrosi movimentati;

9. Per le aree di cantiere prive di superficie pavimentata, nel caso di sversamenti accidentali di sostanze impregnanti, il terreno dovrà essere asportato e smaltito nel rispetto della normativa vigente e conseguentemente il sito dovrà essere ripristinato;

10. Ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001;

11. Si raccomanda che le progettazione esecutiva contenga specifiche previsioni e clausole dedicate alle modalità di realizzazione dei lavori nella logica della massima attenzione alla riduzione della alterazione dei luoghi (ad. es. tipologia dei mezzi, stagionalità delle opere ecc.), nonché relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell’ultimazione dei lavori;

12. Si raccomanda che nella progettazione esecutiva, nonché nella direzione dei lavori delle opere di sistemazione e recupero siano coinvolti professionisti esperti nelle problematiche inerenti la rinaturalizzazione e il recupero ambientale dei siti, nonché le tecniche di mitigazione, di inserimento paesaggistico e di Ingegneria Naturalistica nel rispetto della normativa vigente in materia di competenze professionali;

13. In merito all’esecuzione dei lavori si ribadisce la prescrizione VAS - D.G.R. 09.04.2001 n. 45 - 2741 (Cap. 7 - Impianti funiscioviari, piste da sci e infrastrutture connesse. Punto 7.2.1) che la realizzazione delle opere a verde, costituiscano esse il tutto o parte dei lavori oggetto di appalto, nel rispetto e nelle forme della vigente normativa sugli appalti pubblici, dovrà essere affidata a ditte specializzate e appositamente qualificate;

14. Fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio dei lavori all’ARPA Piemonte;

15. Si richiede che il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento dell’opera in oggetto, per le rispettive competenze, trasmettano all’ARPA Piemonte una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativa allo stato di attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, mitigative incluse nel progetto definitivo esaminato ed integrate da quelle ricomprese nell’atto dirigenziale conclusivo del presente procedimento amministrativo.

16. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti in senso autorizzativo ai fini della realizzazione dell’intervento in oggetto;

17. siano realizzati gli interventi di recupero e mitigazione previsti in progetto, da avviare anche in corso d’opera ad iniziare dalle opere di ripristino e recupero morfologico e vegetazionale delle aree occupate dalle strutture esistenti in demolizione;

18. le aree destinate alla deponia temporanea dei materiali di scotico e di scavo dovranno essere ripristinate a conclusione degli interventi, così come le zone adibite ad aree di cantiere;

19. il rivestimento in pietra proposto per il basamento di uno dei fabbricati in progetto dovrà essere realizzato per entrambi gli edifici previsti in progetto, prevedendo, in coerenza con le tecniche costruttive locali, la posa di pietra a spacco di adeguato spessore e pezzatura;

20. riguardo alla nuova pista di collegamento tra la zona sgancio sciatori e l’inizio della pista di discesa si richiede il recupero vegetativo delle nuove superfici realizzate così come per le eventuali piste di cantiere si richiede il ripristino e la manutenzione dei tracciati durante e a fine lavori;

21. il geologo incaricato dovrà verificare puntualmente e direttamente, in fase di realizzazione delle opere, le caratteristiche dei terreni interessati dai plinti di fondazione delle opere di sostegno della linea dell’impianto, valutando l’effettiva rispondenza tra le caratteristiche geotecniche dei terreni definite in progetto e quelle reali in sito, sull’intero sviluppo del tracciato;

22. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;

23. il Direttore d’esercizio dovrà verificare, in condizioni d’innevamento estreme, la presenza, in apice di conoide del rio Malzat, di un franco utile al regolare deflusso di masse nevose che dovessero scorrere lungo l’alveo del rio stesso o, in caso contrario, adottare tutte le misure cautelative utili a garantire la pubblica e privata incolumità;

24. con riferimento alla lettera del 22 luglio 2002 prot. n. 13298 della Responsabile del Nucleo di Coordinamento delle Procedure VIA con oggetto “Schemi del provvedimento conclusivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 13 della L.R. 40/98 e dell’art. 9 della L. 285/00", dovrà essere affidato ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera; conseguentemente il proponente darà tempestiva comunicazione dell’avvio e termine dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetterà gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio, previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale compatibili con il S.I.R.A.. Si prescrive inoltre che vengano concordate con ARPA Piemonte le modalità attuative e le tempistiche dei piani di monitoraggio durante le fasi ante-operam, di cantiere e post-operam; i dati, adeguatamente commentati, relativi al monitoraggio concordato dovranno essere trasmessi ad ARPA Piemonte, nel minor tempo possibile.

I lavori, relativamente alla Concessione Edilizia, dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente atto ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio lavori. Le date di inizio ed ultimazione dovranno essere comunicate dal soggetto proponente agli Uffici Tecnici dei Comuni interessati. Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito ed eventualmente prorogato, il soggetto proponente dovrà richiedere una nuova concessione per la parte non ultimata.

Per effetto del disposto congiunto dell’ art. 9 comma 4 della L.285/2000, del comma 4.1 Allegato 1 della D.G.R. n. 42-4336 del 5/11/01, e Allegato 1 ultimo comma della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/02 con la presente determina si approva espressamente la Variazione Urbanistica al P.R.G.C.M. relativa al Comune di Prali Vigente .

Si da atto che, ai sensi della D.G.R. n. 41-7279 del 07/10/2002, qualunque sia il regime autorizzatorio, l’approvazione da parte della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca del progetto definitivo equivale (ai sensi dell’art. 14 comma 13 della legge 109/1994) a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e conseguentemente la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, in qualità di stazione appaltante, ovvero del soggetto al quale tale funzione è delegata, dovrà provvedere all’indicazione dei termini di cui all’art. 13 della L. 2359/1865;

Il progetto Esecutivo corrispondente a quello definitivo oggetto della presente determinazione deve essere redatto tenendo conto delle prescrizioni elencate e deve riguardare tutte le opere in esso contenute comprese le opere di recupero e mitigazione ambientale, di compensazione e complementari.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data d’avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e della L.R. 8.8.97 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Lorenzo Garrone