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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 08

Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2004, n. 43-11826

Approvazione dei criteri operativi per la fruizione dei libri di testo (l. 448/1998 e successive modificazioni) e delle borse di studio (l. 62/2000) e di indirizzi per la semplificazione dei procedimenti

A relazione dell’Assessore Leo:

Visto l’art. 27 della legge 23/12/1998, n. 448 (G.U. n. 302/1998) recante disposizioni per la fornitura gratuita totale o parziale e in comodato dei libri di testo per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e non statali, in possesso dei requisiti richiesti ;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” (G.U. n. 67/2000) e il relativo regolamento di attuazione (d.p.c.m. 14 febbraio 2001, n. 106 - G.U. n. 84/2001) recanti disposizioni per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta per l’istruzione degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, in possesso dei requisiti richiesti;

Considerato che la Regione ha dato attuazione alla normativa per la fornitura dei libri di testo e per le borse di studio, nel quadro delle finalità e dei principi dettati dalla normativa stessa che pone in capo alle Regioni la definizione delle modalità per la fruizione dei benefici e la ripartizione dei finanziamenti ai Comuni sulla base delle richieste presentate;

Considerato che i beneficiari delle due tipologie di intervento hanno gli stessi requisiti in ordine all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 109 e successive integrazioni e modifiche e relativi decreti attuativi;

Considerato che dal monitoraggio degli interventi previsti dalla normativa predetta e dal Tavolo tecnico Regione-Comuni sui temi del diritto allo studio sono emerse esigenze di semplificazione dei due procedimenti amministrativi anche attraverso il supporto di procedure on line, in quanto similari in ordine ai beneficiari, ai requisiti richiesti e ai flussi documentali per la raccolta delle domande di contributo;

Valutata l’opportunità di procedere, in coerenza con gli indirizzi di semplificazione dell’attività amministrativa, alla razionalizzazione delle procedure di attuazione della predetta normativa per semplificare e snellire gli adempimenti da parte delle famiglie, delle Istituzioni scolastiche, dei Comuni e dell’Amministrazione regionale, modificando a tal fine la tempistica regionale nei limiti consentiti dalla normativa statale per l’adozione dei piani di riparto regionali;

Ritenuto di dare attuazione a tale indirizzo finalizzato alla semplificazione dei procedimenti per la fruizione dei libri di testo e delle borse di studio, a partire dall’anno 2004, attraverso l’unificazione delle procedure e della tempistica della fase relativa alla raccolta della richieste e di approvare, ai sensi della normativa vigente in materia, i criteri operativi seguenti per l’erogazione dei benefici:

a) soglia ISEE non superiore a euro 10.632,94 per libri di testo e borse di studio;

b) determinazione della quota pro capite per i libri di testo in relazione al numero delle richieste e differenziata per ordine e grado di scuola e per anno di frequenza anche rispetto al prezzo della dotazione libraria;

c) entità della borsa di studio variabile in relazione al numero delle richieste e determinazione dell’importo massimo della borsa differenziato per ordine e grado di scuola e comunque non superiore a 500,00 euro per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e a 750,00 euro per quelli della scuola secondaria di secondo grado;

d) tipologia di spesa sostenuta e documentata di almeno 51,65 euro per le borse di studio ricomprendendo le spese per la frequenza, i trasporti, le mense, i sussidi scolastici, le attività integrative scolastiche e i viaggi e visite di istruzione;

e) beneficiari per i libri di testo tutti gli alunni delle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado residenti o frequentanti le scuole piemontesi che non abbiano ricevuto analogo contributo da altre Regioni;

f) beneficiari per le borse di studio gli alunni residenti in Piemonte delle scuole primarie e delle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado statali e paritarie;

lI direttore della competente struttura della Regione darà attuazione agli adempimenti conseguenti ai predetti indirizzi per la semplificazione del processo per la presentazione delle domande e ai criteri operativi per la fruizione dei libri di testo e delle borse di studio, ferme restando tutte le altre indicazioni operative (ad es. Comuni competenti per l’istruttoria in relazione a frequenza/residenza collaborazione delle Istituzioni scolastiche, informazione e pubblicizzazione degli interventi, monitoraggio e controllo) emanate dall’Amministrazione regionale e rivolte ai Comuni.

La Giunta regionale adotterà con propri provvedimenti i piani di riparto e relativi criteri per l’assegnazione dei finanziamenti ai Comuni nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di dare attuazione, per le motivazioni indicate in premessa, agli indirizzi per la semplificazione dei procedimenti per la presentazione delle domande per la fruizione dei libri di testo e delle borse di studio, a partire dall’anno 2004, attraverso l’unificazione delle procedure e della tempistica per la raccolta della richieste, nonchè di approvare, ai sensi della normativa vigente in materia, i criteri operativi seguenti per l’erogazione dei benefici:

a) soglia ISEE non superiore a euro 10.632,94 per libri di testo e borse di studio;

b) determinazione della quota pro capite per i libri di testo in relazione al numero delle richieste e differenziata per ordine e grado di scuola e per anno di frequenza anche rispetto al prezzo della dotazione libraria;

c) entità della borsa di studio variabile in relazione al numero delle richieste e determinazione dell’importo massimo della borsa differenziato per ordine e grado di scuola e comunque non superiore a 500,00 euro per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e a 750,00 euro per quelli della scuola secondaria di secondo grado;

d) tipologia di spesa sostenuta e documentata di almeno 51,65 euro per le borse di studio ricomprendendo le spese la frequenza, i trasporti, le mense, i sussidi scolastici, le attività integrative scolastiche e i viaggi e visite di istruzione;

e) beneficiari per i libri di testo tutti gli alunni delle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado residenti o frequentanti le scuole piemontesi che non abbiano ricevuto analogo contributo da altre Regioni;

f) beneficiari per le borse di studio gli alunni residenti in Piemonte delle scuole primarie e delle scuole secondarie superiori di primo e secondo grado statali e paritarie;

- di demandare al direttore della competente struttura della Regione gli adempimenti conseguenti ai predetti indirizzi per la semplificazione del processo per la presentazione delle domande e ai criteri operativi per la fruizione dei libri di testo e delle borse di studio, ferme restando tutte le altre indicazioni operative (ad es. Comuni competenti per l’istruttoria in relazione a frequenza/residenza collaborazione delle Istituzioni scolastiche, informazione e pubblicizzazione degli interventi, monitoraggio e controllo) emanate dall’Amministrazione regionale e rivolte ai Comuni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)