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Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004

Codice 10.7
D.D. 18 dicembre 2003, n. 1224

Comune di Trecate (NO). Mutamento temporaneo, novantanovennale, di destinazione d’uso, con concessione ammin. A terzi, previa conciliazione per l’occupazione pregressa da parte (omissis) di terreni com. gravati da uso civico per complessivi mq. 2000 sui quali insiste un immobile di proprietà ad uso punto di ristoro per i fruitori del parco del Ticino denominato (omissis). Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Trecate (NO) a far sospendere l’esercizio del diritto di uso civico da parte della collettività locale su porzione di complessivi mq. 2000 del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT fg. 30 mapp. 5 e 6 per darla in concessione amministrativa (omissis) per un periodo di anni 99 (novantanove), per mantenere il realizzato punto di ristoro per i fruitori del Parco del Ticino denominato (omissis);

che il Comune di Trecate (NO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con la Sig.ra Bergantin relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

‘ il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento senza aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di nuove opere e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte a vincoli di cui al D.Lgs. n. 490/99 - ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere dell’autorizzazione alla concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite alla collettività usocivista locale ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa ovvero ad euro 2.772,92 cui verrà applicato l’abbattimento del 65% così come previsto al punto 1 della DGR 25-1910 del 7.1.2001 confermata dalla DGR 14-8176 del 7.1.2003;

- che il canone di concessione a far data dal 1.1.2003 è quantificato in euro 2720,00 annui che andrà annualmente aggiornato secondo gli indici di rivalutazione stabiliti dall’ISTAT;

- il Comune di Trecate (NO) dovrà destinare tutti gli importo percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti nonchè quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri