Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 40-11645

Linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB. Integrazione criteri di cui alla D.G.R. n. 93-11429 del 23.12.2003

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Vista la direttiva 96/59/CE del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 attuativo della suddetta direttiva 96/59/CE;

visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e successive modifiche e integrazioni;

sottolineato che, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216 (pubblicato sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 1988), è stato introdotto il divieto di immissione sul mercato e d’uso dei PCB/PCT, nonché degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono;

considerato che le Province sono attualmente competenti per l’approvazione dei progetti, l’autorizzazione alla realizzazione e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.;

tenuto conto che esistono nella regione Piemonte impianti autorizzati dalle Province allo svolgimento di operazioni, in particolare, di stoccaggio e di trattamento (escluso l’incenerimento) di rifiuti contenenti PCB;

tenuto conto dell’esistenza di apparecchi (in particolare piccoli condensatori) che possono contenere PCB, utilizzati come componenti di prodotti di uso comune, quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori, televisori, Hi-fi;

considerato che la raccolta dei rifiuti costituiti dai prodotti di uso comune di cui al punto precedente avviene attraverso il conferimento ai centri di raccolta comunali e consortili e/o alle aree ecologiche comunali, oppure mediante il ritiro da parte dei venditori, ad esempio, di elettrodomestici, che conferiscono i rifiuti stessi ai centri e/o alle aree di cui sopra o direttamente alle successive piattaforme di trattamento;

considerato che le suddette piattaforme di trattamento sono impianti nei quali avviene l’asportazione dei componenti contenenti sostanze pericolose tra cui gli apparecchi contenenti PCB;

tenuto conto dell’esistenza di piccoli condensatori, che possono contenere PCB, utilizzati nei veicoli come componenti dell’impianto elettrico, e considerate le prescrizioni relative alla loro rimozione dai veicoli fuori uso contenute nel D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;

tenuto conto della pericolosità dei PCB ed evidenziato che gli impianti di destinazione dei rifiuti che li contengono rappresentano il fulcro dell’intero sistema di gestione di tali rifiuti per cui è fondamentale la correttezza della loro realizzazione e del loro esercizio;

evidenziato che la suddetta correttezza presuppone un sistema prescrittivo di riferimento che tenga conto delle necessarie cautele e precauzioni da adottare in sede realizzativa e gestionale;

ritenuto, conseguentemente, di approvare le Linee Guida, allegate alla presente deliberazione e della quale costituiscono parte integrante, contenenti prescrizioni per garantire la correttezza della gestione dei rifiuti contenenti PCB;

sottolineato che le Province devono conformare le prescrizioni dei provvedimenti di cui gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. al contenuto delle Linee Guida contenute nell’allegato alla presente deliberazione;

rilevato che il contenuto delle Linee Guida allegate alla presente deliberazione è stato analizzato con le Province e l’ARPA in una riunione tenutasi il giorno 15 gennaio 2004;

considerato inoltre che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 93-11429 del 23 dicembre 2003 sono stati approvati i criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche comunali e che il punto numero 2) delle Linee Guida deve intendersi quale integrazione dei suddetti criteri;

sottolineato altresì che i titolari dei centri e delle aree di cui sopra devono rispettare con effetto immediato il contenuto del citato punto 2), fatto salvo l’obbligo di conformità delle prescrizioni dei provvedimenti approvativi ed autorizzativi provinciali al contenuto delle Linee Guida in caso di impianti soggetti al rilascio dei provvedimenti di cui trattasi;

tenuto conto che la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, articolo 15, comma, 6, stabilisce che la Giunta regionale, sulla base dei principi di cui a i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, adotta le disposizioni e prescrizioni tecniche per l’organizzazione dei rifiuti speciali;

la Giunta Regionale, viste le considerazioni in premessa, unanime,

delibera

* Di approvare le Linee Guida, allegate alla presente deliberazione e della quale costituiscono parte integrante, contenenti prescrizioni per garantire la correttezza della gestione dei rifiuti contenenti PCB.

* Le Province, competenti al rilascio dei provvedimenti di approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento dei rifiuti, di autorizzazione alla loro realizzazione e di autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (rif. articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i.), devono conformare le prescrizioni dei provvedimenti suddetti al contenuto delle Linee Guida contenute nell’allegato alla presente deliberazione.

* In particolare il punto 2) delle Linee Guida deve intendersi quale integrazione dei criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta comunali e consortili dei rifiuti urbani e delle aree ecologiche comunali, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 93-11429 del 23 dicembre 2003.

I titolari dei centri e delle aree di cui sopra devono rispettare con effetto immediato il contenuto del citato punto 2), fatto salvo l’obbligo di conformità delle prescrizioni dei provvedimenti approvativi ed autorizzativi provinciali al contenuto delle Linee Guida in caso di impianti soggetti al rilascio dei provvedimenti di cui trattasi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

LINEE GUIDA CONTENENTI PRESCRIZIONI PER GARANTIRE LA CORRETTEZZA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI PCB.

1) Gli impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti contenenti PCB devono essere realizzati e gestiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) Adozione di criteri costruttivi e gestionali in base ai quali i rifiuti contenenti PCB siano stoccati separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto.

I contenitori devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti.

b) Adozione di modalità di movimentazione dei rifiuti contenenti PCB tali da impedire ogni forma di contaminazione.

c) Adozione di criteri realizzativi degli impianti che assicurino un’adeguata protezione nei confronti di perdite, anche di piccola entità, o di spandimenti di liquidi contenenti PCB (ad esempio sistemi di impermeabilizzazione e di copertura delle aree interessate dalle attività di cui trattasi, bacini di contenimento, sistemi di convogliamento e raccolta liquidi).

d) In funzione dell’attività svolta valutazione delle emissioni prodotte ed adozione di idonei sistemi di captazione ed abbattimento delle stesse.

e) Adozione di misure che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio di incendio o di formazione di composti pericolosi originati da reazioni incontrollate dei PCB (ad esempio disposizione dei contenitori, previsione di distanze di sicurezza, dotazione di dispositivi da utilizzare in caso di necessità, ecc.).

f) Adozione di procedure e di modalità di esercizio degli impianti, ad esempio mediante la predisposizione di manuali operativi e di guide tecniche, che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza, alla necessità di prevenire incidenti ed infortuni, alla conoscenza delle misure da adottare in caso di guasti o eventi incidentali, alla tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente.

g) Adozione, in generale, delle precauzioni e delle cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

h) Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale operante negli impianti di cui trattasi.

i) Raggiungimento di un adeguato livello di formazione professionale per il personale suddetto e di informazione sul tipo di attività e sui rischi connessi.

l) Obbligo di comunicazione semestrale a Provincia e Regione dell’/degli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, autorizzato/i a ricevere i suddetti rifiuti. Nella comunicazione devono essere indicate anche le tipologie e le quantità dei rifiuti di cui trattasi.

m) Obbligo di trasmissione alla Provincia dell’estratto del contratto da cui si evincano gli obblighi contrattuali, assunti dal soggetto titolare dell’/degli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, in relazione al ritiro dei rifiuti stessi, alle quantità di rifiuti oggetto del ritiro, alle scadenze temporali fissate, alla durata del contratto.

n) Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 6, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. in ordine al deposito temporaneo di rifiuti, obbligo di detenzione dei rifiuti contenenti PCB per la durata massima di un anno al fine di evitare che l’area interessata da tale operazione debba essere classificata discarica di rifiuti pericolosi.

o) In caso di trattamento di decontaminazione adozione di procedure volte a determinare l’efficacia del trattamento effettuato e a verificare i risultati raggiunti.

p) Tenuto conto che nell’Allegato I, punto 5, lettera g, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, si stabilisce che le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso comprendono la rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, adozione di criteri gestionali degli impianti nei quali vengono effettuate le operazioni di messa in sicurezza o, in generale, di trattamento dei veicoli fuori uso, finalizzati a definire precise modalità operative per la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, il loro stoccaggio separato ed il loro conferimento ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 209/2003, il trattamento di cui sopra comprende, oltre all’attività di messa in sicurezza, quelle di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti.

2) Nei centri di raccolta comunali e consortili e/o nelle aree ecologiche comunali ai quali sono conferiti, anche da parte dei venditori, ad esempio, di elettrodomestici, rifiuti costituiti da prodotti di uso comune (quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, televisori, condizionatori, Hi-fi), dei quali fanno parte, quali componenti, apparecchi (in particolare piccoli condensatori) che possono contenere PCB, deve essere verificata, ove possibile, la data di produzione di tali prodotti e, qualora la stessa risulti anteriore al giugno del 1988 oppure, nei casi dubbi, i prodotti di cui trattasi devono essere conferiti a piattaforme che separano le componenti che possono contenere PCB, oppure direttamente ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB.

3) Nelle piattaforme alle quali i rifiuti costituiti dai prodotti di uso comune di cui al punto 2) sono conferiti dai centri di raccolta comunali e consortili e/o dalle aree ecologiche comunali, nonché da parte dei venditori, ad esempio, di elettrodomestici, deve essere effettuato lo smontaggio dei prodotti in questione e devono essere asportati i componenti contenenti sostanze pericolose tra cui gli apparecchi contenenti PCB; devono inoltre essere adottati criteri costruttivi e modalità operative in base ai/alle quali i rifiuti che possono contenere PCB siano stoccati separatamente dagli altri in contenitori stagni atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto e conferiti ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB, dandone comunicazione semestrale a Provincia e Regione.

4) In generale devono essere tenute in conto, come riferimento di carattere tecnico, le norme contenute nel Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2002, n. 161, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che possono essere recuperati con le procedure semplificate, in quanto la valenza tecnica di tali norme può trovare significato ed applicazione in termini più ampi, in ordine quindi alle operazioni in cui sono comunque coinvolti rifiuti pericolosi, anche non rientranti nelle suddette procedure semplificate.