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Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004

Codice 27.4
D.D. 20 gennaio 2004, n. 4

Norme per la gestione del sistema di allerta regionale in campo alimentare

Premesso che la gestione degli stati di emergenza derivanti dalla presenza in commercio di alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica richiede procedure e responsabilità ben definite al fine di poter intervenire con tempestività sia nella fase di immediato blocco della commercializzazione, sia nelle successive fasi di ritiro dei prodotti dal mercato e di applicazione delle procedure amministrative e penali previste dalle norme in vigore;

considerato che il sistema di allerta nazionale è stato istituito con il D. Lgs 123/93, in attuazione della Dir. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari e, in ambito comunitario, è disciplinato dal Regolamento 178/2002 del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

visto che il Ministero della Salute, con nota prot. 606/20.1/3/1110 del 15/5/2003 ha fornito recentemente indicazioni sulle competenze e sulle modalità operative da adottare in caso di riscontro di “frode tossica o di prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica” ed ha invitato le Regioni e Province Autonome a predisporre un proprio sistema di allerta, per consentire un flusso delle comunicazioni tra centro e periferia, nonché per fornire gli opportuni indirizzi operativi alle aziende sanitarie locali;

tenuto conto dell’opportunità di definire un protocollo per la gestione in ambito regionale del sistema di allerta che coinvolga le responsabilità dei Servizi del Dipartimento di prevenzione delle ASL del Piemonte e dei laboratori pubblici dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente (A.R.P.A) e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentare per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta (I.Z.S.) al fine di garantire la tutela della salute pubblica e di evitare inutili e dispendiosi controlli;

preso atto della necessità di stabilire un raccordo funzionale ed operativo anche con gli Uffici periferici del Ministero della Salute (UVAC) e con gli organi di controllo dello Stato (NAS) per una maggiore efficacia degli interventi e per una più rapida circolazione delle notizie relative alla rete di commercializzazione dei prodotti risultati pericolosi per la salute pubblica;

vista la Legge 30 aprile 1962, n. 283;

visto il D.P.R 26 marzo 1980, n. 327;

visto il Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 123

visto il Regolamento CE 28 gennaio 2002 n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio;

visto l’articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 come modificato dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

vista la Legge Costituzionale 22/11/1999, n.1

considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

IL DIRETTORE

determina

di approvare il documento avente come oggetto “Norme per la gestione del sistema di allerta regionale in campo alimentare”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di mantenere in capo alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte il coordinamento degli interventi di gestione del rischio in occasione di stati di allerta regionali, e di demandare ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del Piemonte ed agli Organi del controllo Ufficiale degli alimenti la corretta applicazione delle indicazioni operative contenute nel documento allegato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell’art.11 del D.P.G.R. 8/R/2002

Il Direttore regionale
Mario Valpreda

allegato