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Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004

Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3

Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Incentivi finanziari per la gestione associata
di funzioni e servizi comunali)

1. Le Unioni di Comuni, le Comunita’ montane, i Consorzi, le Convenzioni plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari previsti dall’articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, erogati dalla Regione per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

2. Sono escluse dalla concessione degli incentivi finanziari le Unioni di cui facciano parte Comuni gia’ componenti di altre Unioni o di Comunita’ montane.

3. I Comuni comunicano alla Giunta regionale ed alle Province la costituzione della forma associativa prescelta entro trenta giorni dalla data della sua costituzione.

4. Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entita’ e modalita’ di concessione degli stessi vengono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

5. Sono inoltre destinatari degli incentivi finanziari i Comuni sorti a seguito di fusione di due o piu’ Comuni.

Art. 2.

(Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative)

1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, nei limiti della disponibilita’ di bilancio, per una durata di:

a) dieci anni per le fusioni di Comuni;

b) nove anni per le Unioni di Comuni e le Comunita’ montane;

c) sei anni per le altre forme associative.

2. Nell’assegnazione degli incentivi sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le fusioni ed Unioni di Comuni e per le Comunita’ montane. Tali criteri vengono sottoposti per il parere alla competente commissione consiliare.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

4. Le Comunita’ montane, ai fini della gestione associata e della corresponsione dei relativi incentivi, possono articolare il proprio territorio in sottoambiti omogenei.

5. Le determinazioni di cui all’articolo 1, comma 4, possono prevedere la presentazione, da parte delle forme associative, di progetti finalizzati allo sviluppo o all’ottimizzazione delle gestioni associate, da finanziarsi nei limiti della disponibilita’ di bilancio.

6. I contributi successivi alla prima annualita’ sono decurtati delle somme gia’ concesse nell’anno precedente, la’ dove, anche sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l’effettiva gestione associata dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.

Art. 3.

(Altri livelli di gestione associata sovracomunale)

1. Le Unioni di Comuni e le Comunita’ montane possono essere delegate dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di piu’ vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegate a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.

Art. 4.

(Altri supporti alle forme associative locali)

1. La Giunta regionale, in collaborazione con le Province, fornisce assistenza e supporto tecnico e giuridico ai Comuni che intendono fondersi o che si siano fusi ed alle forme associative da istituirsi o gia’ istituite.

2. La Giunta regionale organizza, inoltre, sempre in collaborazione con le Province, corsi di formazione e riqualificazione del personale locale addetto alla gestione associata di funzioni o servizi comunali.

3. Puo’ iscriversi ai corsi il personale dipendente da Comuni che abbiano istituito una forma associativa o che facciano parte di Comunita’ montana, o il personale dipendente da una forma associativa o da una Comunita’ montana, nonche’ il personale dipendente da Comuni che abbiano chiesto di fondersi o che siano sorti a seguito di fusione. I criteri e le modalita’ per la partecipazione ai corsi vengono stabiliti con atti amministrativi.

4. Alle Province vengono erogati, per le attivita’ sopra enunciate ed effettivamente svolte, appositi contributi.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalita’ di cui alla presente legge, alla erogazione degli incentivi finanziari di parte corrente stimata in 8.500.000,00 euro per l’anno finanziario 2004, si fa fronte con le disponibilita’ finanziarie presenti nell’unita’ previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali - Titolo I spese correnti) del bilancio regionale 2004.

2. Per gli anni successivi si fa fronte ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Art. 6.

(Modificazioni alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51)

1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), e’ sostituito dal seguente:

“3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o piu’ Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali.”.

2. L’articolo 9 della l.r. 51/1992 e’ abrogato.

Art. 7.

(Disposizione transitoria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano, nei limiti della disponibilita’ di bilancio, anche alle forme associative di cui agli articoli 27, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali) che siano ancora operanti e conformi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 44/2000 e che abbiano usufruito di finanziamento regionale prima dell’entrata in vigore della presente legge, computando a tal fine il numero complessivo delle annualita’ di finanziamento gia’ erogate, con l’esclusione dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 5.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano anche ai bandi per l’istituzione di nuove forme associative le cui procedure non si siano concluse prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Clausola valutativa)

1. Annualmente, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione contenente:

a) il quadro dei finanziamenti erogati a fronte delle richieste pervenute suddivisi per tipologia della forma associata;

b) il numero delle costituzioni associative successive alla entrata in vigore della presente legge con descrizione delle forme prescelte;

c) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente alla erogazione dei contributi;

d) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e la ottimizzazione delle gestioni associate.

e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente sia in collaborazione con le Province e quello delle adesioni a tali corsi.

2. Le relazioni successive alla prima contengono altresi’ informazioni relative agli eventuali contenziosi derivati dalla applicazione dell’articolo 2, comma 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 gennaio 2004

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 440.

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 agosto 2002.

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 21 agosto 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla commissione referente il 6 ottobre 2003 con relazione di Giuliano Manolino e co-relatore Costantino Giordano.

- Approvato in Aula il 10 febbraio 2004, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli, 1 astenuto.

Proposta di legge n. 314.

- Presentata dal Consigliere Costantino Giordano il 26 settembre 2001.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 ottobre 2001.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") è il seguente:

“Art. 8. (Incentivi per l’esercizio associato)

1. Le forme associative e di cooperazione tra enti locali di cui alle leggi sulle autonomie locali, costituite o da costituirsi in modo conforme alle disposizioni della presente legge per la gestione di funzioni e servizi comunali, sono destinatarie di incentivi regionali.

2. È istituito, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 112/1998 e della l. 142/1990, un fondo di incentivazione alla gestione associata di funzioni.

3. Fino all’approvazione della disciplina regionale attuativa dell’articolo 26-bis della l. 142/1990 e dell’articolo 6, comma 7, della l. 265/1999, le modalità e i criteri per la distribuzione del fondo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentita la Conferenza permanente Regione - autonomie locali e la Commissione consiliare competente, tenuto conto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente.".


Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".


Note all’articolo 6

- Il testo dell’articolo 10 della l.r. 51/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (Fusione di Comuni)

1. La fusione di Comuni e la conseguente istituzione di un nuovo Comune sono disciplinate dalla legge 142/1990, articoli 11 e 12, e dagli articoli 3 e 5 della presente legge.

2. Su richiesta dei Comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati ai rispettivi Consigli, la Giunta Regionale presenta un disegno di legge per l’istituzione del nuovo Comune.

3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o più Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.".


Note all’articolo 7

- Il testo dell’articolo 27 del d. lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 27. (Natura e ruolo)

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all’articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L’esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l’inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell’ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell’andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell’utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all’ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.".

- Il testo dell’articolo 30 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 30. (Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.".

- Il testo dell’articolo 31 del d. lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 31. (Consorzi)

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’articolo 50 e dell’articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l’assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.".

- Il testo dell’articolo 32 del d. lgs. 267/2000 è il seguente:

“Art. 32. (Unioni di comuni)

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell’unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L’unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.".

- Il testo dell’articolo 5 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 5. (Livelli ottimali)

1. I livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni con minore dimensione demografica sono individuati in base ai seguenti criteri:

a) appartenenza dei soggetti interessati alla stessa Provincia, allo stesso circondario, laddove istituito ai sensi dell’articolo 16 della l. 142/1990, alla stessa Comunità montana;

b) contiguità territoriale dei soggetti interessati;

c) soglia minima demografica di 5 mila abitanti.

2. Nelle zone montane la Comunità montana costituisce livello ottimale per tutti. i comuni che la costituiscano anche in deroga alla soglia minima demografica ed ivi compresi i comuni parzialmente montani.

3. La soglia demografica è determinata sulla base dei dati risultanti dall’ultimo censimento della popolazione.".

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 6. (Deroghe)

1. La Giunta regionale concede deroghe ai criteri di cui all’articolo 5, comma 1, su proposta delle province competenti espressa di concerto con gli enti locali interessati. Tale proposta è formulata sulla base di specifiche ed oggettive situazioni territoriali e funzionali che, con riferimento a particolari condizioni di omogeneità socio-economica e culturale, non consentono il rispetto dei livelli ottimali stessi ma sono comunque idonee a garantire modalità di esercizio delle funzioni, conformi ai principi di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 34/1998.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare oggetto di valutazione:

a) l’adeguatezza della dotazione di risorse professionali e finanziarie disponibili nei comuni in oggetto;

b) la rilevanza delle forme di cooperazione già in atto tra i comuni.

3. La Conferenza permanente Regione-autonomie locali si esprime ai sensi della l.r. 34/1998 in ordine alle modalità applicative del presente articolo.".