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Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 59-11664

D.G.R. n. 37-10855 del 3 novembre 2003 - D.G.R. n. 74-6818 del 29 luglio 2002. Integrazioni al paragrafo “1. Disposizioni attuative dell’articolo 3 della l.r. 10/2002 (Riconoscimento tartufaie)” delle disposizioni attuative degli artt. 3, 6 e 11 della l.r. 10/2002. (Testo Unico delle Leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

sulla base delle motivazioni espresse in premessa,

ferma restando ogni altra statuizione contenuta nei provvedimenti:

- di integrare il paragrafo “1. Disposizioni attuative dell’articolo 3 della l.r. 10/2002 (Riconoscimento tartufaie)” delle disposizioni attuative degli artt. 3, 6 e 11 della l.r. 10/2002 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi) approvate con D.G.R. n. 74 - 6818 del 29 luglio 2002, così come sostituito dal paragrafo “1. Disposizioni attuative dell’articolo 3 della l.r. 10/2002 (Riconoscimento tartufaie)” approvato con D.G.R. n. 37 - 10855 del 3 novembre 2003, inserendo, al paragrafo 1.1, numero 2, dopo le parole: “Nel caso in cui il riconoscimento venga chiesto da più conduttori di terreni” le seguenti parole: “anche non” e inserendo al paragrafo 1.2, numero 4, dopo le parole: “Qualora il riconoscimento venga chiesto da più conduttori di terreni” le seguenti parole: “anche non”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)