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Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004, n. 56-11661

L.R. 21/97 e s.m.i. L.R. 28/99 art. 18 comma 1 lett. b). Rettifica della D.G.R. n. 42-10802 del 27.10.2003 di approvazione del programma degli interventi del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle imprese - Sezione Commercio

A relazione dell’Assessore Ferrero:

La Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 prevede, all’articolo 18 comma 1 lettera a), agevolazioni per l’accesso al credito delle imprese commerciali attraverso interventi diretti ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l’innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualità, la formazione e l’aggiornamento professionale. Tali interventi sono attuati mediante l’utilizzo del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio, di cui all’art. 4 della L.R. 21/97 (come modificata ed integrata dalla L.R. 24/99) ed alla D.D. 404 del 23/12/1999.

Conformemente alle normative sopra citate, l’Amministrazione Regionale con D.G.R. n° 42-10802 del 27/10/2003, ha approvato sostanziali integrazioni al vigente piano degli interventi della Sezione Commercio del Fondo Regionale.

Tra i punti qualificanti di tali integrazioni, vi è l’abbassamento del limite di finanziamento ad un importo minimo di euro 15.000,00 (IVA esclusa) nei seguenti casi:

1. acquisto di automezzi per trasporto cose ed autonegozi conformi alle vigenti normative in materia di inquinamento ambientale, da parte di commercianti su aree pubbliche;

2. esecuzione di opere atte ad eliminare le barriere architettoniche da parte di imprese esercenti il commercio in sede fissa (edicole comprese);

3. esecuzione di opere atte ad eliminare le barriere architettoniche e/o finalizzate ad adeguamento dei servizi igienici, da parte di imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

4. investimenti finalizzati alla riqualificazione ed al potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza negli esercizi commerciali.

In particolare, l’articolo 3 comma 2 del citato programma degli interventi, come modificato dalla D.G.R. n° 42-10802 del 27/10/2003, prescriveva:

“Sono inoltre ammessi a finanziamento, per un importo non inferiore ad euro 15.000,00 IVA esclusa, i progetti di investimento nelle cui finalità sia ricompreso uno dei seguenti obiettivi:”....................

La dizione “sia ricompreso” può dare adito ad una errata interpretazione delle finalità del testo normativo, in quanto gli investimenti citati nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 possono beneficiare del limite di finanziamento di 15.000,00 euro solamente se finalizzati a tale scopo e realizzati separatamente, oppure congiuntamente ma in unico esercizio commerciale.

Tutto ciò premesso, occorre provvedere ad una rettifica interpretativa del testo citato, modificando di conseguenza la D.G.R. n° 42-10802 del 27/10/2003.

La Giunta Regionale,

vista la L.R. 51/97 e il D.L. 165/2001;

unanime, a voti resi nelle forme di legge,

delibera

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui integralmente si richiamano, la seguente rettifica al testo del programma degli interventi per l’accesso al credito delle piccole imprese commerciali, come approvato con D.G.R. n° 42-10802 del 27/10/2003:

il primo capoverso dell’articolo 3 comma 2) del programma degli interventi del Fondo Regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese - Sezione Commercio, come modificato dalla D.G.R. n° 42-10802 del 27/10/2003 è così sostituito:

“Sono inoltre ammessi a finanziamento, per un importo non inferiore ad euro 15.000,00 IVA esclusa, i programmi di investimento finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:”

Dopo la lettera j) dell’articolo 3 comma 2) è aggiunto il seguente comma:

“I programmi di investimento di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 possono essere realizzati per ciascuna singola tipologia di intervento a partire da euro 15.000,00 IVA esclusa, oppure congiuntamente purché in unico esercizio commerciale”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)