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Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2004, n. 42-11589
Calendario venatorio regionale per la stagione 2003/2004. Nuove determinazioni e conseguenti modificazioni
A relazione dellAssessore Cavallera:
Premesso che
- con propria deliberazione n. 55-9629 del 9.6.2003 la Giunta regionale ha approvato il Calendario venatorio regionale relativo alla stagione 2003/2004;
- con successiva D.G.R. n. 22-9930 del 14.7.2003 è stato modificato il punto 8.3. del suddetto calendario venatorio regionale;
- con sentenza in data 26.11.2003 il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, I^ Sezione, ha disposto, accogliendo il ricorso presentato dalla L.A.C. - Lega per labolizione della caccia - sede nazionale, lannullamento dellanzidetto provvedimento ritenendo che per la modificazione del calendario venatorio occorreva il preventivo parere dellIstituto nazionale per la fauna selvatica (INFS);
considerato, pertanto, che occorre rideliberare la modifica apportata al calendario venatorio regionale con la citata D.G.R. n. 22-9930 del 14.7.2003, annullata dal TAR;
richiamato il calendario venatorio approvato con la citata D.G.R. n 55-9629 del 9.6.2003;
visto, in particolare, il punto 8.3. dello stesso in base al quale ai cacciatori residenti allestero o in altre regioni, non ammessi ad A.T.C. o C.A. piemontesi, che esercitano lattività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico-venatorie (ATV) del Piemonte è rilasciato un tesserino venatorio aggiuntivo;
considerato che tale disposizione è motivata dalla necessità di consentire anche ai cacciatori appartenenti alla fattispecie cui sopra si accenna la perforazione del tesserino di caccia ai sensi dellart. 39, commi 5 e 6, della l.r. 70/1996;
vista la nota n. 88 in data 19.6.2003 con cui il Presidente dellAmbito territoriale di caccia (ATC) CN 1 ha lamentato che la distribuzione del suddetto tesserino venatorio aggiuntivo, attribuita dal provvedimento in parola agli ATC ed ai CA, comporta un aumento considerevole degli innumerevoli adempimenti amministrativi che gli stessi sono già ora chiamati a svolgere;
preso atto, inoltre, che anche lEnte Produttori Selvaggina (EPS) con nota pervenuta in data 8.7.2003 ha sollevato obiezioni in ordine alle procedure di distribuzione di tali tesserini che rappresentano, ad avviso dellassociazione scrivente, un inutile e sicuramente controproducente onere burocratico a carico sia delle aziende che dei loro cacciatori pur riconoscendo che la disposizione è volta a impedire linsorgere di spiacevoli controversie con gli organi di vigilanza, e chiede la revoca di tale previsione;
riconosciuto che, stante il poco tempo intercorso tra la rilevazione del problema e la determinazione assunta per risolverlo, le operazioni di distribuzione del tesserino in questione risultano macchinose e soprattutto non sufficientemente valutate in tutti i loro aspetti e che pertanto la problematica necessita di ulteriori opportuni approfondimenti;
rilevato in particolare che il fenomeno venatorio foraneo allinterno delle aziende piemontesi è, allo stato attuale, poco conosciuto sia per quanto attiene il numero dei cacciatori interessati che per quanto concerne altri aspetti di natura, economica e sociale;
tenuto conto che gli artt. 7, comma 1, e 25 della D.G.R. n. 122-15265 del 9.12.1998 (Criteri in ordine allistituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni spaziali e alla gestione delle AFV e delle ATV) e successive modificazioni, attribuiscono al concessionario la facoltà di autorizzare lesercizio venatorio allinterno delle AFV e delle ATV e conseguentemente di provvedere agli adempimenti connessi a tale autorizzazione;
dato atto che con nota n. 12539 dell11.12.2003 è stato sentito lINFS in ordine alla modifica da apportare al Calendario venatorio regionale e che con nota n 9261/T-A11 del 12.12.2003 il citato Istituto ha comunicato che la modifica apportata al calendario venatorio riguarda aspetti di carattere amministrativo sostanzialmente estranei alle competenze di questo Istituto. Tuttavia si ritiene che la predetta modifica risulti utile per lanalisi statistica del prelievo venatorio e si esprime pertanto parere favorevole alla sua adozione;
ritenuto pertanto di approvare la modifica del punto 8.3. del calendario venatorio regionale per la stagione 2003/2004, come segue:
8.3. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 8.2. da parte dei cacciatori residenti in altre regioni, non ammessi ad ATC o CA piemontesi, che esercitano lattività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (ATV) la Direzione Territorio rurale fornisce ai direttori concessionari delle stesse un registro di caccia aziendale preventivamente vidimato, avente le seguenti caratteristiche:
* numerazione progressiva delle pagine;
* spazi ove riportare il nominativo del cacciatore;
* giornate di caccia ai fini della perforazione;
* spazi ove indicare i capi abbattuti appartenenti alle specie cacciabili non oggetto dincentivazione faunistica;
* foglio riepilogativo riportante i dati statistici.
Su tale documento il concessionario, o suo delegato, dovrà perforare la giornata di caccia e riportare il nominativo del cacciatore, appartenente alla fattispecie sopra descritta ed autorizzato allesercizio venatorio nellAFV o ATV, nonché segnare, al termine della giornata di caccia, i capi abbattuti, appartenenti a specie non oggetto dincentivazione faunistica..
Il registro in questione dovrà essere custodito dal concessionario, o suo delegato, e messo a disposizione degli organi preposti alla vigilanza nelle AFV e nelle ATV, qualora ne facciano richiesta. I dati statistici complessivi risultanti dalla compilazione di tale documento dovranno essere trasmessi, al termine della stagione venatoria di riferimento, alla Direzione Territorio rurale.
Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti allestero, che esercitano lattività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle ATV del Piemonte, il tesserino venatorio di cui al precedente punto 6, lett. d), nel rispetto di quanto previsto dallart. 39, comma 2, della l.r. 70/1996".
vista la l.r. 14 settembre1996, n. 70;
La Giunta regionale , con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
- di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, la modifica del punto 8.3. del calendario venatorio regionale per la stagione 2003/2004, approvato con D.G.R. n. 55-9629 del 9.6.2003, come segue:
8.3. Anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 8.2. da parte dei cacciatori residenti in altre regioni, non ammessi ad ATC o CA piemontesi, che esercitano lattività venatoria esclusivamente nelle aziende faunistico-venatorie (AFV) e agri-turistico-venatorie (ATV) la Direzione Territorio rurale fornisce ai direttori concessionari delle stesse un registro di caccia aziendale preventivamente vidimato, avente le seguenti caratteristiche:
* numerazione progressiva delle pagine;
* spazi ove riportare il nominativo del cacciatore;
* giornate di caccia ai fini della perforazione;
* spazi ove indicare i capi abbattuti appartenenti alle specie cacciabili non oggetto dincentivazione faunistica;
* foglio riepilogativo riportante i dati statistici.
Su tale documento il concessionario, o suo delegato, dovrà perforare la giornata di caccia e riportare il nominativo del cacciatore, appartenente alla fattispecie sopra descritta ed autorizzato allesercizio venatorio nellAFV o ATV, nonché segnare, al termine della giornata di caccia, i capi abbattuti, appartenenti a specie non oggetto dincentivazione faunistica..
Il registro in questione dovrà essere custodito dal concessionario, o suo delegato, e messo a disposizione degli organi preposti alla vigilanza nelle AFV e nelle ATV, qualora ne facciano richiesta. I dati statistici complessivi risultanti dalla compilazione di tale documento dovranno essere trasmessi, al termine della stagione venatoria di riferimento, alla Direzione Territorio rurale.
Gli uffici regionali competenti e gli ATC ed i CA rilasciano ai cacciatori residenti allestero, che esercitano lattività venatoria esclusivamente nelle AFV e nelle ATV del Piemonte, il tesserino venatorio di cui al precedente punto 6, lett. d), nel rispetto di quanto previsto dallart. 39, comma 2, della l.r. 70/1996".
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)