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Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004

Codice 12.3
D.D. 27 novembre 2003, n. 295

L.R. 63/78. Art. 47. Spese per le attività ed il funzionamento dei laboratori agrochimici, fitopatologici e dell’agrometeorologia del Settore Fitosanitario Regionale. Euro 10.061,40 (Cap. 12990/2003)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di affidare, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 31, punti 1, lettera g), della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8,e successive modificazioni ed integrazioni, alle sottoelencate ditte la fornitura dei materiali a fianco di ciascuna indicate:

a) Montepaone & C. S.a.s., C.so Lombardia, 75 - Autoporto Pescarito, S. Mauro (TO), (omissis), per euro 4.918,60, Bibby Sterilin Italia S.r.l., Via De Gasperi 56 20070 Riozzo di Cerro al Lambro(MI), (omissis), per euro 2.265,50, Savatec Strumenti S.r.l., Via Marochetti, 16/E - 10126 Torino, (omissis), per euro 907,70, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto rispettivamente dello 0,2%, 0,2%, 1% in sostituzione del deposito cauzionale: apparecchiature per laboratorio agrochimico Torino;

b) Costruzioni Ferro Piola S.r.l., V. Pinerolo 45, - 10152 Torino, (omissis), per euro 1.772,60, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto del 2% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: carrelli per laboratori Torino;

c) Control Clima S.n.c., V. Don Bosco 8/a, per euro 197,00, oneri fiscali compresi ed al netto dello sconto dell’1% praticato in sostituzione del deposito cauzionale: radiatori a olio;

- di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell’art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare le competenze alle ditte sopracitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

- di liquidare alle ditte fornitrici, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 9.10.02, l’importo di dette fatture entro i termini concordati con le ditte stesse; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati alle ditte citate gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;

- di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all’1% sull’ammontare della fornitura non consegnata entro 90 giorni dalla data di ricevimento del relativo buono di ordinazione.

La spesa complessiva di euro 10.061,40, oneri fiscali compresi, è impegnata sul Cap. 13470 del bilancio per l’anno 2003 (accantonamento n. 100382).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin