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Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 3216 in data 24 luglio 2003

Il Dirigente del settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 31 gennaio 2003 dal Sig. Bruno SCHELLINO, in qualità di Socio Accomandatario della Ditta “Tintoria Industriale Pasteris di Schellino B. & C. Sas”, relativo alla derivazione d’acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell’art. 2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla ditta “Tintoria Industriale Pasteris di Schellino B. & C. Sas” (omissis), la concessione, in parte preferenziale, di derivazione di moduli max. 0,16 e medi 0,13 d’acqua dalla falda freatica sotterranea, a mezzo di 2 pozzi ubicati in Comune di Occhieppo Inferiore (foglio n. 9 - mappale n. 24 e 27), da utilizzarsi per scopi industriali, con restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del Comune di Occhieppo Inferiore.

Di accordare, ai sensi dell’art. 23 - comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall’art. 7 - comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 dell’annuo canone di Euro 1640,94 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di Euro 1660,63 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di Euro 1688,86 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 1.709,13 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1 gennaio 2003 dell’annuo canone di Euro 1.733,06 pari al minimo ammesso ai sensi dell’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1189 di Rep. in data 31 gennaio 2003

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato