Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Determinazione dirigenziale n. 3216 in data 24 luglio 2003
Il Dirigente del settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 31 gennaio 2003 dal Sig. Bruno SCHELLINO, in qualità di Socio Accomandatario della Ditta Tintoria Industriale Pasteris di Schellino B. & C. Sas, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale di Biella.
Di assentire, ai sensi dellart. 2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla ditta Tintoria Industriale Pasteris di Schellino B. & C. Sas (omissis), la concessione, in parte preferenziale, di derivazione di moduli max. 0,16 e medi 0,13 dacqua dalla falda freatica sotterranea, a mezzo di 2 pozzi ubicati in Comune di Occhieppo Inferiore (foglio n. 9 - mappale n. 24 e 27), da utilizzarsi per scopi industriali, con restituzione dei reflui di scarico nella fognatura pubblica del Comune di Occhieppo Inferiore.
Di accordare, ai sensi dellart. 23 - comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dallart. 7 - comma 3 lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, subordinatamente allosservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 10 agosto 1999 dellannuo canone di Euro 1640,94 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1 gennaio 2000 del canone annuo di Euro 1660,63 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2001 del canone annuo di Euro 1688,86 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1 gennaio 2002 del canone annuo di Euro 1.709,13 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1 gennaio 2003 dellannuo canone di Euro 1.733,06 pari al minimo ammesso ai sensi dellart. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successiva D.D. della Regione Piemonte 17 ottobre 2002 n. 430, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 1189 di Rep. in data 31 gennaio 2003
Art. 7 - Garanzie da osservarsi
Saranno a carico del concessionario lesecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne lAmministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato